La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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== La competenza per materia ==
 
La '''competenza per materia''' basa l'individuazione del giudice competente in base alla natura o al tipo di diritto su cui si controverte. In via generale esso risponde all'esigenza di attribuire controversie di materie che hanno una particolare esigenza di rapidità e sveltezza nella loro risoluzione a un giudice meno strutturato e più agevole nel suo giudizio (giudice di pace) mentre materie con un oggetto particolarmente delicato a un giudice meglio strutturato (tribunale).
 
Il giudice di pace è competente, qualsiasi sia il valore della causa (art. 7, co. 3, c.p.c.):
* Per le cause relative ad apposizion di termini e l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo il piantamento degli alberi e delle siepi;
* Per le cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
* Per le cause relative ai rapporti tra poprietari e detentori degli immobili ad uso abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
* Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
A queste competenze la legge-delega n. 57/2016, attuata dal D.Lgs. n. 116/2017, che ha introdotto la figura del Giudice Onorario di Pace (GOP), ha aggiunto anche le seguenti competenze a decorrere dal 31 ottobre 2021 (art. 27 del D.Lgs. n. 116/2017):
* Le cause in materia di distanze, eccetto quelle nelle costruzioni;
* Le cause in materia di luci e vedute, eccetto le distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c.;
* Le cause in materia di stilliciodio e acque;
* Le cause in materia di occupazione e invenzione;
* Le cause in materia di specificazione, unione e commistione;
* Le cause in materia di enfiteusi;
* Le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
* Le cause in materia di impugnazione del regolamento e delle delibere di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.;
* Le cause in materia di diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
* Le cause di valore non superiore a 30.000 euro aventi in materia:
** Usucapizione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
** Riordinamento della proprietà rurale;
** Accessione;
** Superficie.
* Con riguardo al processo di esecuzione, le cause per l'espropriazione forzata di cose mobili, salvo non siano soggette ad espropriazione insieme all'immobile in cui si trovano.
 
Il tribunale è competente (art. 9 c.p.c.):
* Per le cause che non sono di competenza di altro giudice;
* Per le cause in materia di imposta e tasse;
* Per le cause relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;
* Per la querela di falso.
Con riguardo all'esecuzione forzata, fino al 31 ottobre 2021 il tribunale avrà una competenza assoluta. A partire dal 31 ottobre 2021 invece la sua competenza in materia sarà relativa solo alle cause di espropriazione forzata di cose immobili e di crediti, nonchè per la consegna e il rilascio di cose e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. L'espropriazione di cose mobili, come visto, sarà di competenza del giudice di pace eccetto se anche l'immobile in cui la cosa mobile si trova subisce a sua volta una espropriazione. In quest'ultimo caso la competenza resta del tribunale.
 
Va infine segnalata la disciplina di ripartizione di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Il tribunale ordinario (ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.) è competente in manire generale per i provvedimento relativi ai minori fatta eccezione di quelli affidati dalla legge al sindacato del tribunale per i monorenni che sono:
* Matrimonio del minore emancipato (art. 84 c.c.);
* Nomina curatore speciale al minore (art. 90 c.c.);
* Decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.);
* Reintegra della responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);
* Allontanamento dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);
* Rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore (art. 334 c.c.);
* Riammissione del genitore nell'amministrazione dei beni del minore (art. 335 c.c.);
* Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 371, ult. co., c.c.);
* Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.);
* Tutela del rapporto del minore con gli ascendenti (art. 371''bis'' c.c.).
Sono invece di competenza del tribunale ordinario le cause relative:
* Al riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio (art. 250 c.c.);
* All'affidamento dei figli nati fuori matrimonio e all'inserimento nella famiglia del genitore (art. 252 c.c.);
* All'autorizzazione all'impugnazione del provvedimento del riconosciemnto da parte del riconosciuto (art. 264 c.c.);
 
 
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== La competenza per territorio ==