La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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Per le cause di divisione, il valore è quello della massa attiva da dividere (art. 12, co. 3, c.p.c.).<br>
Per le cause che hanno ad oggetto rapporti obbligatori, il valore si determina in base alla parte del rapporto che viene contestata (art. 12, co. 1, c.p.c.).<br>
LeSe casueil titolo è controverso, le cause relative a prestazioni alimentari il valore è l'ammontare delle somme dovute per due anni, per quelle di rendita perpetua il valore è il cumulo di venti annualità, mentre per le temporanee o vitalizie il valore è il cumulo massimo di dieci annualità. Tali regole si applicano anche per la determinazione del valore delle cause relative al diritto del concedente (art. 13 c.p.c.).<br>
Il valore delle cause relative a somme di danaro o beni mobili è determinato in base alla somma indicata nella domanda da parte dell'attore (art. 14 c.p.c.). Eventuali contestazioni del convenuto sono irrillevanti così come una eventuale domanda di riduzione dell'importo chiesta successivamente alla proposizione della domanda. Se la somma è indicata in moneta estera si tiene conto del cambio al momento della proposizione della domanda.<br>
Il valore di cause relative a proprietà e altri diritti reali sui beni immobili si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catasatale per il coefficiente 200 se si tratta di proprietà, 100 se usufrutto, uso o abitazione, 50 se servitù. Se l'immobile non è sottoposto a tributo o non risulta reddito dominicale o rendita catastale il giudice determina il valore secondo quanto risulta dagli atti e se non ci sono elementi sufficienti la causa avrà valore indeterminabile (art. 15 c.p.c.).<br>