La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Creata pagina con "{{Risorsa| tipo = lezione| materia1 = Diritto processuale civile| avanzamento = 25%}} La '''competenza''' è la misura della giurisdizione cioè la parte di giurisdizione spe..."
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 22:
| Primo grado (in ipotesi indicate come ad es. art. 67 della L. 218/1995 o dalla L. 89/2001)
|-
| '''Corte di Cassazione''' || Collegiale || Giurisdizione su uttotutto il territorio nazionale con sede a Roma || Riesame della sentenza impugnata solo per motivi di diritto (c.d. "giudizio di legittimità")
|}
 
== La competenza per valore ==
 
La '''competenza per valore''' è un criterio che si basa sul valore economico dell'oggetto della controversia e risponde all'esigenza di affidare le cause di maggior valore ad un giudice più complesso (il tribunale) e con un fuonzionamento si più macchinoso ma anche con maggiori garanzie di ponderatezza.<br>
Esso è un criterio generale cioè opera laddove la legge non abbia disposto diversamente affidando la competenza di una data materia ad un dato giudice.
 
La competenza per valore è così ripartita:
* Il Giudice di Pace è competente (art. 7 c.p.c.):
** Per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (criterio misto valore/materia), salvo non sia disposta per legge la competenza di altro giudice;
** Per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e natanti di valore non superiore a 20.000 euro (anche qui criterio misto valore/materia).
* Il Tribunale è competente per le cause che eccedono la competenza per valore del giudice di pace e per cause di valore indeterminabile (art. 9 c.p.c.).
 
Come si determina il valore della causa ?<br>
Il valore della causa, ai fini della competenza, è quello determinato in base alla domanda ossia il ''petitum'' (mediato) in relazione alla ''causa petendi'' della domanda (art. 10 c.p.c.).<br>
Le domande proposte nello stesso processo da stessa persona si sommano così come gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (art. 10, co. 2, c.p.c.).<br>
Se chiesto da più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore è determinato in base all'intera obbligazione (art. 11 c.p.c.).<br>
Per le cause di divisione, il valore è quello della massa attiva da dividere (art. 12, co. 3, c.p.c.).<br>
Per le cause che hanno ad oggetto rapporti obbligatori, il valore si determina in base alla parte del rapporto che viene contestata (art. 12, co. 1, c.p.c.).<br>
Le casue relative a prestazioni alimentari il valore è l'ammontare delle somme dovute per due anni, per quelle di rendita perpetua il valore è il cumulo di venti annualità, mentre per le temporanee o vitalizie il valore è il cumulo di dieci annualità (art. 13 c.p.c.).<br>
Il valore delle cause relative a somme di danaro o beni mobili è determinato in base alla somma indicata nella domanda da parte dell'attore (art. 14 c.p.c.). Eventuali contestazioni del convenuto sono irrillevanti così come una eventuale domanda di riduzione dell'importo chiesta successivamente alla proposizione della domanda. Se la somma è indicata in moneta estera si tiene conto del cambio al momento della proposizione della domanda.<br>
Il valore di cause relative a proprietà e altri diritti reali sui beni immobili si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catasatale per il coefficiente 200 se si tratta di proprietà, 100 se usufrutto, uso o abitazione, 50 se servitù. Se l'immobile non è sottoposto a tributo o non risulta reddito dominicale o rendita catastale il giudice determina il valore secondo quanto risulta dagli atti e se non ci sono elementi sufficienti la causa avrà valore indeterminabile (art. 15 c.p.c.).<br>
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata(artt. 615 ss. c.p.c.) si determina in base a credito per cui si procede. Quelle di opposizione di terzi (art. 619 c.p.c.) in base al valore dei beni controversi. Quello delle casue relative a controversie sorte in sede di distribuzione (art. 512 c.p.c.) in base al valore del maggiore dei crediti contestati.
 
== La competenza per materia ==