L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri è regolato dall'articolo 20. Esso è posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ai dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio. Coadiuva, inoltre, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
 
L'articolo 21 dispone che nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e'è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
 
L'articolo 23 disciplina l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. Esso, per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi. Inoltre segnale la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. L'Ufficio può avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio e'è proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.
 
All'articolo 24 è presente un delega per il riordino degli enti pubblici di informazione statistica (ISTAT).
All'articolo 25 invece il riordino della Vigilanza su enti ed istituzioni delegandole ai ministri per loro campo di competenza.
 
Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, e'è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
 
I capi dei dipartimenti e degli uffici sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
 
Va ricordo inoltre che in base sempre all'articolo 18, i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e'è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estranei all'amministrazione, il cui trattamento economico e'è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
 
Ai sensi dell'articolo 29, in ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
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L'unica norma rimasta in vita sui Consiglieri ed esperti è il comma 4 dell'articolo 31 che prescrive che i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Le altre disposizioni sono state tutte abrogate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Ai sensi dell'articolo 32, i dipendenti da amministrazioni, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i quali spetta una indennità come disposta all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento conomico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite fissati da legge (articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 "non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti", "sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto" e "facolta' di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza"). Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato e'è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
 
All'articolo 33 è regolato il Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati disponibili per nuove nomine. La restituzione del personale al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
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Inoltre in base all'articolo 34, le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.
 
In ultimo, se non disposto in modo diverso dalla medesima legge, l'articolo 35 ipone che al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applichino le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. Al personale proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici e'è data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
 
{{Diritto pubblico}}