L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ortografia
ortografia
Riga 23:
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e'è tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e'è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
Riga 33:
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e'è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Riga 53:
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e'è composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e'è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e'è conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e'è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
 
== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
 
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e disciplinata dall'articolo 12. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza e'è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se non esistente, ad altro ministro. La Conferenza e'è composta dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza dispone di una segreteria regolato da decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per gli affari regionali. La Conferenza viene consultata:
* sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
Riga 84:
 
Questi principi si attuano agli atti normativi del Governo che sono:
* '''Decreti legislativi (articolo 14):''' sono adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. Il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e'è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
* '''Decreti-legge (articolo 15):''' sono adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non può, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (materia costituzionale e elettorale, delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge e'è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* '''Regolamenti (articolo 17):''' sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sempre con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali si occupano anche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri. Essi sono emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con l'osservanza di determinati criteri (posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali). Con i regolamenti governativi si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
* '''Testi unici compilativi (articolo 17-bis):''' Introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 5, comma 2, con essi il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. Lo schema di ciascun testo unico e'è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e'è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'è acquisito il parere dello stesso.
Ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 (Decreti legislativi) e 77 (Decreti-legge) della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.