L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni
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* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
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* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'eta'.
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e disciplinata dall'articolo 12. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza
* sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
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Questi principi si attuano agli atti normativi del Governo che sono:
* '''Decreti legislativi (articolo 14):''' sono adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. Il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo
* '''Decreti-legge (articolo 15):''' sono adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non può, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (materia costituzionale e elettorale, delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge
* '''Regolamenti (articolo 17):''' sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sempre con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali si occupano anche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri. Essi sono emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con l'osservanza di determinati criteri (posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali). Con i regolamenti governativi si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
* '''Testi unici compilativi (articolo 17-bis):''' Introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 5, comma 2, con essi il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. Lo schema di ciascun testo unico
Ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 (Decreti legislativi) e 77 (Decreti-legge) della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
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