L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante titolo Disciplina dell'attivita'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrata in vigore il 27 settembre 1988, regola ancora oggi l'attività e l'ordinamento del Governo Italiano.
 
== Gli Organi del Governo Italiano ==
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* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
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In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita'attività normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita'modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita'attività dei ministri.
* può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
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* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita'attività dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
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Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita'conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
 
== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
 
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e disciplinata dall'articolo 12. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se non esistente, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza dispone di una segreteria regolato da decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per gli affari regionali. La Conferenza viene consultata:
* sulle linee generali dell'attivita'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
* sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita'attività della Conferenza.
 
L'articolo 13, dopo le modifiche apportate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, prescrive solo che per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa.
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Questi principi si attuano agli atti normativi del Governo che sono:
* '''Decreti legislativi (articolo 14):''' sono adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. Il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
* '''Decreti-legge (articolo 15):''' sono adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita'necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non può, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (materia costituzionale e elettorale, delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* '''Regolamenti (articolo 17):''' sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sempre con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita'necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali si occupano anche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri. Essi sono emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con l'osservanza di determinati criteri (posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali). Con i regolamenti governativi si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
* '''Testi unici compilativi (articolo 17-bis):''' Introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 5, comma 2, con essi il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso.
Ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 (Decreti legislativi) e 77 (Decreti-legge) della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
 
== Organizzazione Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
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All'articolo 18 è disciplinata la figura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le medesime categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
 
All'articolo 19 sono invece disciplinati i suoi compit. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita'responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
* predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo.
* assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita'attività dell'ISTAT.
* curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo.
* provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime.
* collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale.
* predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita'unità di indirizzo.
* curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici.
* predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita'priorità governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo.
* assistere, anche attraverso attivita'attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita'attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera.
* assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno.
* assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita'attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale.
* curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
* curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine.
* curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie.
* curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità costituzionale); al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine.
* mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri.
* svolgere le attivita'attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo.
* curare le attivita'attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento.
* curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato.
* curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici.
* curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.
* assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita'responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti.
 
L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri è regolato dall'articolo 20. Esso è posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ai dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio. Coadiuva, inoltre, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
 
L'articolo 21 dispone che nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilita'responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
 
L'articolo 23 disciplina l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attivita'attività normativa del Governo. Esso, per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi. Inoltre segnale la necessita'necessità di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. L'Ufficio può avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio e' proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.
 
All'articolo 24 è presente un delega per il riordino degli enti pubblici di informazione statistica (ISTAT).
All'articolo 25 invece il riordino della Vigilanza su enti ed istituzioni delegandole ai ministri per loro campo di competenza.
 
Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'disponibilità, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
 
I capi dei dipartimenti e degli uffici sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
 
Va ricordo inoltre che in base sempre all'articolo 18, i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estranei all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita'conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
 
Ai sensi dell'articolo 29, in ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Per tali attivita'attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
 
== Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
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L'unica norma rimasta in vita sui Consiglieri ed esperti è il comma 4 dell'articolo 31 che prescrive che i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Le altre disposizioni sono state tutte abrogate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Ai sensi dell'articolo 32, i dipendenti da amministrazioni, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i quali spetta una indennità come disposta all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita'indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento conomico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata. Tale indennita'indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite fissati da legge (articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 "non superiore all'importo massimo delle indennita'indennità erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti", "sostituisce ogni altra indennita'indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto" e "facolta' di opzione per le indennita'indennità o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza"). Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato e' determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
 
All'articolo 33 è regolato il Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati disponibili per nuove nomine. La restituzione del personale al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.