L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo'può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo'può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo'può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo'può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo'può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo'può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo'può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo'può conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo'può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo'può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
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Questi principi si attuano agli atti normativi del Governo che sono:
* '''Decreti legislativi (articolo 14):''' sono adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'può esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. Il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
* '''Decreti-legge (articolo 15):''' sono adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non puo'può, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (materia costituzionale e elettorale, delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* '''Regolamenti (articolo 17):''' sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sempre con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali si occupano anche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri. Essi sono emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con l'osservanza di determinati criteri (posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali). Con i regolamenti governativi si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
* '''Testi unici compilativi (articolo 17-bis):''' Introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 5, comma 2, con essi il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo puo'può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso.
Ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 (Decreti legislativi) e 77 (Decreti-legge) della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
 
== Organizzazione Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
 
All'articolo 18 è disciplinata la figura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'può, con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le medesime categorie. Con la medesima procedura puo'può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
 
All'articolo 19 sono invece disciplinati i suoi compit. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
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L'articolo 21 dispone che nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilita' di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
 
L'articolo 23 disciplina l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo. Esso, per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi. Inoltre segnale la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. L'Ufficio puo'può avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio e' proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.
 
All'articolo 24 è presente un delega per il riordino degli enti pubblici di informazione statistica (ISTAT).
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I capi dei dipartimenti e degli uffici sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
 
Va ricordo inoltre che in base sempre all'articolo 18, i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo'può essere affidata ad un elemento estranei all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato.
 
Ai sensi dell'articolo 29, in ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
 
== Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
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L'unica norma rimasta in vita sui Consiglieri ed esperti è il comma 4 dell'articolo 31 che prescrive che i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Le altre disposizioni sono state tutte abrogate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Ai sensi dell'articolo 32, i dipendenti da amministrazioni, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i quali spetta una indennità come disposta all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento conomico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata. Tale indennita', spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non puo'può comunque superare il limite fissati da legge (articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 "non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti", "sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto" e "facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza"). Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato e' determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
 
All'articolo 33 è regolato il Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati disponibili per nuove nomine. La restituzione del personale al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.