Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2014 (Insindacabilità Interna Corporis Acta): differenze tra le versioni

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ortografia
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''Gli artt. 64 e 72 Cost. fungono però anche da limite a queste garanzia di autonomia da parte delle Camere nel regolare i rapporti interni e il procedimento legislativo nella parte non prevista dalla Costituzione. Ed in questo vi è anche il limite oltre cui non vi è più insindacabilità perché funzione primaria della Camera. Finché si resta in questo ambito però sicuramente ricadono nella competenza dei regolamenti e l’interpretazione delle relative norme regolamentari e sub-regolamentari non può che essere affidata in via esclusiva alle Camere stesse. Né la protezione dell’area di indipendenza e libertà parlamentare attiene soltanto all’autonomia normativa, ma si estende al momento applicativo delle stesse norme regolamentari «e comporta, di necessità, la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare».''
 
''Va però comunque detto che l’indipendenza delle Camere non può compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili. Pertanto, seppure come detto la Corte non può sindacare i regolamenti parlamentari nelle parti in cui regolano funzioni primarie della Camera. Ugualmente puo'può essere adita con ricorso di conflitto di attribuzione nei casi in cui si ritenga che ci sia un conflitto tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri così ristabilendo o marcando i limiti di tale autodichia del Parlamento e attuando il rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), così come l’attuazione di principi inderogabili (art. 108 Cost.).''
 
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