La Risoluzione delle Antinomie: differenze tra le versioni

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La legge era da considerare atto avente forza e valore di legge. L'atto emanato dal parlamento innova l'ordinamento; questa regola assume una posizione centrale nel sistema delle fonti e non potrà essere modificata da un regolamento. Il regolamento è un atto avente forza di legge ma non valore di legge. È capace di innovare l'ordinamento, ma non ha efficacia pari ordinata alla legge (art4). Quando un'antinomia si realizza fra atti normativi di varia efficacia, ho una situazione patologia risolvibile da un giudice. Nell'ordinamento la disciplina dell'abrogazione della legge risolve le antinomia fra atti normativi di uguale efficacia; trova disciplina nell' art 15 disp. Pre. L'abrogazione è un istituto che circoscrive l'efficacia nel tempo di una determinata disposizione. La disposizione è valida pur se abrogata; tutti i comportamenti posti in essere prima dell'efficacia della nuova norma, saranno valutati alla luce della normativa preesistente: tempus regit actum.
 
L' '''Abrogazione Esplicita''' è manifestazione di volontà del legislatore che in modo chiaro ed esplicito individua le disposizioni abrogate. È quella che ricorre in quasi tutti gli atti normativi in nome del principio di semplificazione legislativa. L'attività interpretativa è semplificata. Sebbene essa sia la tecnica più incoraggiata e usata dal legislatore, esiste una forma di abrogazione implicita operata dal contenuto della nuova disposizione in palese contrasto con la precedente. L'interprete non è assistito dalla sicurezza dell'abrogazione esplicita, ma è frutto di attività ermeneutica dell'interprete. Si può verificare un'abrogazione implicita nel caso di un piano normativo di rifermariforma complessiva di una materia, che rende obsoleta la disposizione precedente. L'abrogazione non priva la disposizione della sua validità, cosicché essa può riacquistare efficacia in seguito (per esempio in caso di abrogazione di abrogazione). Nel nostro ordinamento si ripropone la distinzione tra leggi e atti avente forza di legge: art 134 comma 1 Cost. disciplina la funzione della C.C.
 
Art. 77, comma I: ”il governo non può emanare senza delegazione del parlamento decreti che hanno forza di legge ordinaria”