La Legge Elettorale Rosatellum Bis: differenze tra le versioni

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ortografia
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* 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
* 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste;
* 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
* 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze.