Le Associazioni Riconosciute: differenze tra le versioni

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Gli '''Amministratori''' hanno compiti di gestione e rappresentanza dell'ente nei confronti dei terzi. Ad essi spetta anche l'obbligo di eseguire le attività previste dalla legge quale la convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione del bilancio (art. 20 c.c.).
Lo Statuto stabilisce la composizione dell'Organo Amministrativo, indica coloro cui steppa la rappresentanza dell'ente, le modalità di nomina e la durata in carica dei componenti. La funzione rappresentantivarappresentativa può essere attribuita anche ad altri organi quali il Presidente dell'Associazione. Lo Statuto di regola indica anche la carica a cui è connessa la Rappresentanza in Giudizio (art. 75 c.p.c.). Quando si tratta di Associazione Non Riconosciuta tale funzione compete a chi detiene la Presidenza o la Direzione (art. 36 c.c.).
L'Organo Amministrativo può essere composto anche da una sola persona ma di norma vi è un Consiglio di Amministrazione cioè un Organo Collegiale che delibera a maggioranza.
L'art. 18 c.c. dispone che per le Associazioni Riconosciute gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del Mandato (art. 1710 c.c.).