Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Trascorso il ''regime speciale'' torna ad applicarsi in pieno la normativa ordinaria.
 
== Eccezioni e limitazioni ==
== Cosa è possibile utilizzare liberamente? ==
EsistonoLe libere utilizzazioni, definite negli articoli da 65 a 71-decies, sono le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore: esistono infatti alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate;.
questiDi seguito alcuni esempicasi in cui l'uso è libero, in generale sempre citando la fonte e il nome dell'autore ogni volta che è possibile (per un elenco completo si vedano gli [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART65 artt. 65-71 ''quinquies''] della legge n. 633/41 che regola il diritto d'autore) :
* articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati
** nome della rivista/giornale,
** data e numero della rivista/giornale,
** nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
* riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità: consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, a scopo informativo, indicando la fonte, salvo caso di impossibilità.
* discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
** la fonte,
** il nome dell'oratore,
** la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.
* opere o parti di opere in procedure parlamentari, giudiziarie, amministrative
 
L'articolo 68 della legge sul diritto d'autore permette varie riproduzioni:
Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:
* di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
* il riassunto, la [[w:citazione|citazione]], la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati
* musei, biblioteche e archivi pubblici possono fare fotocopie delle loro opere, effettuate per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
** titolo dell'opera,
* si possono fare fotocopie del 15 per cento del volume, pubblicità esclusa, per uso personale (non vale per spartiti e partiture musicali). Si paga un equo compenso agli autori (è compreso nel costo delle fotocopie) ed è vietata la diffusione al pubblico delle copie realizzate.
** autore,
L'articolo 68-bis è particolarmente rilevante in quanto rende legale il funzionamento della rete internet, che basa la trasmissione di informazioni sulla creazione di copie temporanee che sarebbero vietate normalmente dal diritto d'autore (è un atto di riproduzione), questo recita:
** editore,
"Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali."
** eventuale traduttore.
L'articolo 69 regola il prestito di opere da parte di biblioteche, discoteche dello stato e enti pubblici che non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.
 
Un'altra eccezione importante del diritto d'autore è rappresentata dalle opere orfane, che possono essere sfruttate secondo le modalità definite dagli articoli da 69-bis e ter. Le opere sono considerate orfane, cioè senza autore nel senso che non è possibile rintracciare nessun detentore dei diritti, solo dopo che siano state svolte ricerche diligenti (vedi 69-quater) e l'autore ha comunque la facoltà di dichiararsi tale e quindi porre fine allo status di "opera orfana" in qualsiasi momento. In tal caso ha anche diritto a un equo compenso per lo sfruttamento dell'opera che si è fatto nel frattempo (vedi 69-quinquies).
L'utilizzo di opere o parti di opere a scopo didattico e di critica è permesso dall'articolo 70 che recita:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro [...]"
Con alcune limitazioni (sulla porzione dell'opera o qualità) quindi è libera l'utilizzazione purché non sia a scopo di lucro e vengano menzionati:
** titolo dell'opera,
** autore,
** editore,
** eventuale traduttore.
Questa limitazione del diritto d'autore è in linea con l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, secondo il quale “ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici” e l'articolo 33 della costituzione italiana che evidenzia come “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
<ref>fonte: LDA(Legge Diritto d'Autore) 663/1941</ref>
<ref>fonte: costituzione italiana</ref>
<ref>fonte: dichiarazione universale dei diritti umani</ref>
=== Estinzione dei diritti di utilizzazione economica ===
Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) è di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.