Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ortografia
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{Risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto privato|avanzamento=100%}}
 
La più grande categoria degli atti volontarievolontari e leciti è formata dai '''Negozinegozi Giuridicigiuridici''' i quali sono '''le manifestazioni di volontà rivolte a uno scopo pratico che consiste nella Costituzionecostituzione, Modificazionemodificazione o Estinzioneestinzione di una Situazionesituazione Meritevolemeritevole di Tutelatutela secondo l'Ordinamentoordinamento Giuridicogiuridico'''.
Il Negozionegozio Giuridicogiuridico è lo Strumentostrumento di maggior rilievo tramite cui si attua nel Diritto Privato l'Autonomiaautonomia dei Soggettisoggetti.
Il Soggettosoggetto che è Capacecapace di Agireagire è dotato di un Poterepotere di Disporredisporre che rappresenta quindi l'aspetto dinamico della menzionata Capacitàcapacità di Agireagire. Il Poterepotere di Disposizionedisposizione è considerato a se stante quando è riconosciuto su un Dirittodiritto altrui e rappresenta così un allargamento della Legittimazionelegittimazione che è presupposto della Efficaciaefficacia dei Negozinegozi Giuridicigiuridici. Speciale è invece il Poterepotere di Disposizionedisposizione riconosciuto ''mortis causa'' per Mezzomezzo del Testamentotestamento.
I Principaliprincipali Effettieffetti Giuridicigiuridici causati dalla Manifestazionemanifestazione di Volontàvolontà sono Volutivoluti e Previstiprevisti dal Soggettosoggetto che la compie. Altri invece non sono Volutivoluti e Previstiprevisti ma derivano direttamente dalla Legge.
 
Bisogna dire che non esiste la figura di Negozionegozio Giuridicogiuridico ma esistono vari Negozinegozi anche diversi tra loro. La Definizionedefinizione Negozionegozio Giuridicogiuridico è una Categoriacategoria creata dalla Dottrinadottrina per trovare una Disciplinadisciplina comune di diversi Negozinegozi Giuridicigiuridici. Il Codicecodice civile non parla di Negozionegozio Giuridicogiuridico e infatti le Regoleregole che si vanno qui a spiegare sono proprie dei Singolisingoli Negozinegozi e in Particolareparticolare dei Contratticontratti in Generalegenerale.
Il '''Contrattocontratto''' è '''il Prototipoprototipo di Negozionegozio Giuridicogiuridico''' perché le norme dettate per la sua Disciplinadisciplina, come afferma l'articolo 1324 del Codicecodice Civilecivile, '''sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli Attiatti Unilateraliunilaterali tra Vivivivi Aventiaventi Contenutocontenuto Patrimonialepatrimoniale''' (Esempioesempio: Procuraprocura, Disdettadisdetta, ecc.).
 
L'ambito in cui si può esplicare l'Attivitàattività Negozialenegoziale non è ristretto in limiti prestabiliti e assai vasta è l'Autonomiaautonomia Privataprivata.
 
== Classificazione dei Negozinegozi Giuridicigiuridici ==
 
Varie sono le possibili Classificazioniclassificazioni dei Negozinegozi Giuridicigiuridici.
 
=== Negozi tra Vivivivi e Mortismortis Causacausa ===
 
La Primaprima Classificazioneclassificazione si fonda sul fatto che il Negozionegozio giuridico venga in atto tra vivi oppure in presenza di una parte morta. Nel primo caso si parla di '''Negozio tra Vivivivi''' nel secondo caso di '''Negozio Mortismortis Causacausa'''. In questo secondo caso la morte di una delle due parti è un requisito del negozio giuridico stesso.
 
=== Negozi Unilateraliunilaterali, Bilateralibilaterali e Plurilateraliplurilaterali ===
 
Una Secondaseconda Classificazioneclassificazione si basa sul numero di parti che mettono in atto il Negozionegozio Giuridicogiuridico. Quando il Negozionegozio è compiuto da una unica parte si parla di '''Negozionegozio Unilateraleunilaterale'''. Se le parti sono due invece si tratta di '''Negozionegozio Bilateralebilaterale'''. Se le parti sono più di due '''Negozionegozio Plurilateraleplurilaterale'''.
 
=== Negozi Solennisolenni e Nonnon Solennisolenni ===
 
Una Terzaterza Classificazione si basa sulla richiesta o meno di una forma determinata del Negozionegozio Giuridicogiuridico che influenza di fatto la sua validità o meno. Se il Negozionegozio necessita di una determinata forma per essere valido si parlerà di '''Negozionegozio Solennesolenne''' se invece non necessita di una determinata forma si parlerà di '''Negozionegozio Nonnon Solennesolenne'''. La Libertàlibertà di Formaforma è il Principioprincipio Generalegenerale che regola i Negozinegozi Giuridicigiuridici. Quando la legge prevede delle limitazioni '''sotto pena di nullità''' si intende che essa è richiesta per '''la validità del negozio (''ad substantiam'')''' e se manca tale forma il Negozionegozio è '''radicalmente nullo''' (art. 1325 c.c.).
 
=== Negozi Gratuitigratuiti e Onerosionerosi ===
 
Una Quartaquarta Classificazioneclassificazione si basa sul fatto che vi sia una concessione, da parte di una parte, che crea dei vantaggi all'altra parte con o senza corrispettivo. Sono '''Negozinegozi a Titolotitolo Gratuitogratuito''' quando una parte concede un vantaggio ada un 'altra senza alcun corrispettivo. Di questa categoria si distinguono gli '''Attiatti di Liberalitàliberalità''' in cui si attribuisce a favore di un altro soggetto un vantaggio patrimoniale spontaneamente e con puro spirito di liberalità, cioè proprio con l'intento di creare un arricchimento nell'altro e all'inverso un impoverimento nel proprio. Sono, invece, '''Negozinegozi a Titolotitolo Onerosooneroso''' i Negozinegozi in cui è previsto un corrispettivo che può consistere anche in una somma di denaro.
 
=== Negozi di Amministrazioneamministrazione e di Disposizionedisposizione ===
 
Un Quintaquinta Classificazioneclassificazione si basa su sulla qualificazione in concreto dei singoli atti rispetto ai singoli patrimoni. Non si basa quindi su una Classificazioneclassificazione in astratto. Sono '''Negozinegozi di Ordinariaordinaria Amministrazioneamministrazione''' quelli che conservano l'Effettivaeffettiva Sostanzasostanza del Patrimoniopatrimonio Limitandosilimitandosi ai Fruttifrutti, mentre sono '''Negozinegozi di Straordinariastraordinaria Amministrazioneamministrazione''' coloroquelli che implicano un mutamento che incide sull'Essenzaessenza Economicaeconomica o Giuridicagiuridica dei vari elementi del Patrimoniopatrimonio attraverso Venditevendite, Transazionitransazioni, Donazionidonazioni e Similisimili.
Fra i Negozinegozi Eccedentieccedenti l'Ordinariaordinaria Amministrazioneamministrazione (per i quali nel caso di Incapaceincapace è sempre necessario il concorso della Volontàvolontà di Particolariparticolari Organiorgani) si distinguono alcuni Negozinegozi detti '''Negozinegozi di Disposizionedisposizione''' i quali sono elementielencati all'art. 375 c.c. e sono sottoposti ada uno Specialespeciale più Rigorosorigoroso Regimeregime: Venditavendita di Benibeni Immobiliimmobili, Costituzionecostituzione di Garanziegaranzie Realireali, Divisionedivisione, Accettazioneaccettazione di Compromessicompromessi, Transazionitransazioni.
 
=== Negozio come Attoatto e come Regolamentoregolamento ===
 
Un 'ultima Classificazioneclassificazione, e forse la più importante, è quella che si basa sull'Oggettooggetto della Volizionevolizione Negozialenegoziale. Si possono distinguere '''Negozinegozi come Attoatto''' che sono diretti alla creazione di una nuova situazione giuridica e i '''Negozinegozi come Regolamentoregolamento''' che sono diretti a disciplinare la situazione cioè il rapporto che si viene a creare.
 
== Il Contenutocontenuto e gli Elementielementi del Negozionegozio Giuridicogiuridico ==
 
Un Negozionegozio Giuridicogiuridico può avere un contenuto quanto più vario (non dipendendo che esso sia un Negozionegozio come Attoatto o un Negozionegozio come Regolamentoregolamento).
Nella struttura del Negozionegozio però si possono incontrare degli Elementielementi che sono Essenzialiessenziali e degli Elementielementi che invece risultano essere Accidentaliaccidentali.
Sono '''Elementielementi Essenzialiessenziali''' gli Elementielementi che sono Indispensabiliindispensabili per l'Esistenzaesistenza stessa del Negozionegozio Giuridicogiuridico e la cui mancanza determina l'Invaliditàinvalidità del Negozionegozio Giuridicogiuridico. Sono, invece, '''Elementielementi Accidentaliaccidentali''' quegli Elementielementi "Modalimodali" che sono le parti a decidere di inserire sotto forma di clausole. Essi incidono la Disciplinadisciplina Legalelegale senza intaccare il particolare tipo di negozio o ne Limitanolimitano in qualche modo il Contenutocontenuto Normativonormativo.
A fianco a questi due Elementielementi esistono alcuni '''Elementielementi cd. Naturalinaturali''' (secondo parte della Dottrinadottrina da considerarsi neppure tanto elementi quanto Effettieffetti Giuridicigiuridici derivanti dalla natura stessa del contratto). Questi Elementielementi sono dalla Normanorma stessa e servono a completare la disciplina del Negozionegozio a fianco al Regolamentoregolamento Volontariovolontario.
 
=== Gli Elementoelementi Essenzialiessenziali ===
 
Sono Elementielementi Essenzialiessenziali del Negozionegozio Giuridicogiuridico in Generalegenerale: Unouno o più Soggettisoggetti, la Volontàvolontà (o meglio una forma di Manifestazionemanifestazione della Volontàvolontà) e la Causacausa. Solo per alcuni Negozinegozi sono essenziali alcuni altri Elementielementi come ad esempio per i Negozinegozi Patrimonialipatrimoniali è Essenzialeessenziale l'Oggettooggetto, per l'Assicurazioneassicurazione il Rischiorischio, per la Cambialecambiale la Scadenzascadenza e senza di essi non si avrebbe una Validavalida Compravenditacompravendita, Assicurazioneassicurazione o Cambialecambiale.
 
==== Il Soggettosoggetto ====
 
Un Negozionegozio, essendo un Attoatto Dinamicodinamico, necessità che ci sia una o più Volontàvolontà e quindi ci sia la presenza di almeno un Autoreautore dell'atto Volitivovolitivo ('''Parteparte in senso Formaleformale''') fornito, di regola, di Capacitàcapacità di Agireagire.
Come Attoatto che incide sulla Realtàrealtà, inun Negozionegozio produce le sue conseguenze giuridiche rispetto almeno ada un Soggettosoggetto che è dotato di una Capacitàcapacità di Drittodiritto ('''Parteparte in senso Sostanzialesostanziale''').
La Parteparte, intesa come il Centrocentro d'Interessiinteressi, può essere Semplicesemplice o Complessacomplessa a seconda che siano una o più persone a Manifestaremanifestare Insiemeinsieme la loro Volontàvolontà, concorrenti insieme a costituire l'Attoatto che ne risulta. Si dice '''Attoatto Collettivocollettivo''' l'Attoatto che risulta composto di più Attiatti di Volizionevolizione di eguale contenuto e provenienti da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l'esterno. In questo caso la Manifestazionemanifestazione di Volontàvolontà si presenta unica solo verso l'esterno, permanepermangono invece nel rapporto interno tra le varie persone distinti Interessiinteressi Particolariparticolari che ognuno vuole tutelare e per il quale agisce (proprio questo lo distingue dall' '''Attoatto Collegialecollegiale''' che invece esprime la Volontàvolontà di un Organoorgano Collegialecollegiale decisa a maggioranza delle persone membri del Collegiocollegio. Il Principioprincipio Maggioritariomaggioritario impone la soggezione della volontà della minoranza a quella della maggioranza ed è proprio questo che lo distingue sia dall'Attoatto Collettivocollettivo chesia dall'Attoatto Complessocomplesso dove ci vuole la Volontàvolontà Concordeconcorde di tutti i Soggettisoggetti che li pongono in essere). Diversamente nell' '''Attoatto Complessocomplesso''' varie Dichiarazionidichiarazioni di Volontàvolontà distinte si dirigono verso la tutela di un solo interesse e si fondano con reciproca compenetrazione dando origine ada un'entità unitaria. Le Volontàvolontà che formano l'Attoatto Complessocomplesso possono essere Equivalenteequivalente ('''Attoatto Complessocomplesso Ugualeuguale''', come quando viene attribuito a due rappresentanti un Poterepotere per cui entrambi devono agire insieme) oppure la Volontàvolontà di uno può Prevalereprevalere su quella dell'altro ('''Attoatto Complessocomplesso Disugualedisuguale''', come quando il Curatocuratore integra la Volontàvolontà dell'Inabilitatoinabilitato).
Normalmente la Parteparte Formaleformale coincide con la Parteparte Sostanzialesostanziale; in ogni caso ci deve essere una certa adeguazione del Soggettosoggetto in Sensosenso Formaleformale rispetto alla Parteparte Interessatainteressata e questo adeguamento è la '''Legittimazionelegittimazione'''. Se un Soggettosoggetto ha il Poterepotere di Manifestaremanifestare la propria Volontàvolontà con Effettieffetti rispetto a una data Situazionesituazione Giuridicagiuridica si dice che è Legittimatolegittimato.
Non sempre il Soggettosoggetto Titolaretitolare dell'Interesseinteresse è lo stesso che che esplica la Volontàvolontà. A volte la legge autorizza ad altre persone diad agire in luogo di altrialtre anche con effetti sul patrimonio di questiqueste ultimiultime. Questi fenomeni iscrivibili in una certa '''Cooperazionecooperazione Giuridicagiuridica''' tra i soggetti possono presentarsi sia sotto forma di un gruppo di soggetti che operano, oppure un soggetto che si sostituisce ada un altro, oppure un soggetto che agisce alle dipendenze di un altro.
Talvolta la legge autorizza un soggetto ad agire nell'interesse del soggetto che è titolare del rapporto giuridico (ad esempio la Rappresentanzarappresentanza Legalelegale degli Incapaciincapaci). Altre volte la legge invece autorizza un soggetto ad agire nel rapporto giuridico di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse e questo è il caso della '''Sostituzionesostituzione'''.
Con un Attoatto volontario si può anche allargare la legittimazione. Questo è il caso della '''Rappresentanzarappresentanza Volontariavolontaria''' ad esempio con il quale per esempio si attribuisce ada un terzo il Poterepotere di Agireagire in Nomenome e per Contoconto dell'Interessatointeressato oppure mediante la concessione fatta a un non titolare di disporre in nome proprio del Dirittodiritto altrui (è il caso generale dell' '''Autorizzazioneautorizzazione''' come ad esempio nel Mandatomandato ad Alienarealienare Senzasenza Rappresentanzarappresentanza).
In numerose situazioni l'attività del Soggettosoggetto è sottoposta, per l'Efficaciaefficacia della sua esplicazione, a procedimenti di varia natura, come Integrazioniintegrazioni di Volontàvolontà, Autorizzazioniautorizzazioni Giudizialigiudiziali o Extragiudizialiextragiudiziali.
 
===== La Rappresentanzarappresentanza =====
 
La '''Rappresentanzarappresentanza''' in diritto privato è l'istituto per cui ada un soggetto è attribuito un apposito potere di sostituirsi ada un altro soggetto nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, adcon l'eccezione dei cosiddetti atti personalissimi: ad esempio, il testamento o, in generale, i negozi giuridici del diritto di famiglia.
 
La Rappresentanzarappresentanza non va confusa con l'attività di semplice '''Messomesso''' (detto anche portavoce o, in latino, nuncius), che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ada una volontà propria (sia pure nell'interesse altrui), il Messomesso si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato (come lo farebbe il latore di una lettera).
 
La Rappresentanzarappresentanza può essere di vari tipi. Nella '''Rappresentanzarappresentanza Direttadiretta''' il rappresentante pone in essere un'attività negoziale (eventualmente anche con terzi) spendendo il nome del rappresentato (''contemplatio domini''). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula in nome e per conto del rappresentato. Nella '''Rappresentanzarappresentanza Indirettaindiretta (o Impropriaimpropria)''' il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula per conto (ma non in nome) del rappresentato. Nella '''Rappresentanzarappresentanza Organicaorganica (o Istituzionaleistituzionale)''', il rappresentante ha funzione di organo esterno di una persona giuridica (o ente di fatto) ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella legge o nello statuto dell'ente in questione.
 
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, codice civile) sono due: la legge, che dà vita alla '''Rappresentanzarappresentanza c.d. Legalelegale o Necessarianecessaria''' (si pensi al caso dei genitori del minore, del tutore, del curatore fallimentare, etcecc.). Si tratta di un caso di Rappresentanzarappresentanza Indirettaindiretta.
Se invece è l'interessato, attraverso il conferimento di una '''Procuraprocura''', a dare la rappresentanza ci troviamo di fronte ada una '''Rappresentanzarappresentanza Volontariavolontaria'''.
 
Si ha '''Procuraprocura Apparenteapparente''' quando il rappresentato (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 c.c. è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha (opera eccedendo i limiti della procura conferita) ma non per quel genere di negozio. Naturalmente in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il dominus sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della '''Ratificaratifica'''. La Ratificaratifica non va totalmente non confusa con la '''Convalidaconvalida''' che invece sana un Viziovizio intrinseco dell'Attoatto (Sanatoriasanatoria dell'Annullabilitàannullabilità).
 
La '''Procuraprocura''' può essere:
* '''Specialespeciale''' o '''Generalegenerale''': Èè Specialespeciale quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari. È Generalegenerale invece quando si estende a tutti gli affari del rappresentato (ad esempio l'Institoreinstitore) e comprende di regola i soli Attiatti di Ordinariaordinaria Amministrazioneamministrazione.
* '''Espressaespressa''' o '''Tacitatacita''': Èè Espressaespressa se deriva da una Dichiarazionedichiarazione. È Tacitatacita se deriva da un Comportamentocomportamento Concludenteconcludente. La Procuraprocura Espressaespressa spesso è chiesta autorevolmente dalla stessa legge.
 
Una menzione speciale va fatta alla Rappresentanzarappresentanza in campo Commercialecommerciale. La '''Rappresentanzarappresentanza Commercialecommerciale''' assume caratteristiche particolari visto il ruolo che essa svolge in campo economico. I Rappresentantirappresentanti Commercialicommerciali infatti sono coloro che si occupano di distribuire ai consumatori i beni prodotti.
Nella Categoriacategoria di Rappresentantirappresentanti Commercialicommerciali si distinguono: gli Insitoriinstitori, i Procuratoriprocuratori e i Commessicommessi (art. 2203 ss. c.c.). Gli '''Insitoriinstitori''' sono gli Operatorioperatori preposti all'esercizio di tutta una impresa o di un suo ramo per il compimento degli affari che svivi sono attinenti. Gli Insitoriinstitori possono essere preposti sia ada un solo ramo dell'impresa sia essere generali per tutta l'impresa.
I '''Procuratoriprocuratori Commercialicommerciali''' o '''Rappresentantirappresentanti di Commerciocommercio''' hanno il potere di rappresentare l'Imprenditoreimprenditore in base a un rapporto continuativo concludendo contratti per lui ma senza essere preposto all'esercizio di una impresa o ada un suo ramo.
I '''Commessicommessi''' possono, invece, compiere soltanto gli atti che gli sono attistati preposti dall'imprenditore con le operazioni di cui sono incaricati rispettando le eventuali ulteriori limitazioni presenti nell'atto di nomina. Una tipologia particolare sono i '''Commessicommessi Viaggiatoriviaggiatori''' o '''Viaggiatoriviaggiatori di Commerciocommercio''' che svolgono un compito maggiormente di propaganda commerciale e a cui si applica la stessa disciplina deglidei Commessicommessi "Normalinormali". Anche agli '''Agentiagenti''' è riconosciuta una rappresentanza limitata anche se di regola agisce a nome proprio.
Altre figure previste dalla legge sono il '''Fattorefattore di Campagnacampagna''', il '''Dirigentedirigente di Navigazionenavigazione''', il '''Raccomandatarioraccomandatario''' che rappresenta l'Armatorearmatore delle complesse pratiche per la Navenave in Portoporto (artt. 287 ss. c. nav.), del '''Capitanocapitano''', che pure rappresenta l'Armatorearmatore in Navigazionenavigazione, del '''Caposcalocaposcalo''' o del '''Comandantecomandante l'Aeromobileaeromobile''', che rappresentano l'esercente dell'Impresaimpresa di Navigazionenavigazione Aereaaerea.
Da queste figure va tenuta nettamente distinta la figura del '''Commissariocommissario''' che pur avendo un importante ruolo nel Commerciocommercio esso non è Rappresentanterappresentante perché agisce in nome proprio (c.d. Rappresentanzarappresentanza Indirettaindiretta art. 1731 c.c.). Esso non va confuso con l' '''Agenteagente di Commerciocommercio''' il quale ha solo l'incarico di promuovere affari e non di agire per conto del ''dominus'' nella conclusione dei contratti (art. 1742 c.c. e llegge n. 204/1985/204). In senso ancora più lato, tra gli Ausiliariausiliari dell'Imprenditoreimprenditore può comprendersi anche l' '''Intermediariointermediario per le Venditevendite dei Prodottiprodotti Industrialiindustriali''' (nella pratica viene chiamato genericamente '''Concessionarioconcessionario''') figura che è tra il Somministratosomministrato e l'Agenteagente acquistante in proprio le merci per venderle a Terziterzi assumendosi quindi il Rischiorischio Imprenditorialeimprenditoriale con Esoneroesonero del Concedenteconcedente.
Vanno, infine, ricordati gli '''Amministratoriamministratori delle Societàsocietà''' che hanno la Rappresentanzarappresentanza delle stesse e possono compiere tutti gli Attiatti che rientrano nell'Oggettooggetto Socialesociale (art. 2384 c.c.).
 
==== La Volontàvolontà ====
 
La '''Volontàvolontà''' è ciò che da vita all'atto. Chiaramente tale Volontàvolontà non può restare all'interno della coscienza del singolo ma va esternata.
È bene dire fin da subito che quella che davvero rileva è la Volontàvolontà Dichiaratadichiarata e non quella intima, ecco perché la sola Volontàvolontà richiesta affinché un Negozionegozio Giuridicogiuridico sia esistente è la Volontàvolontà di compiere tale Dichiarazionedichiarazione.
Un tempo ci fu un acceso dibattito dottrinale tra chi riteneva prevalente la Volontàvolontà sulla Dichiarazionedichiarazione o viceversa. Oggi questo dibattito ha perso di rilievo giocandosi soprattutto sulla Responsabilitàresponsabilità del Soggettosoggetto che esprime una Volontàvolontà.
Essendo importante per la Validitàvalidità del Negozionegozio la Volontàvolontà di compiere la Dichiarazionedichiarazione si comprende perché la legge si occupa di creare meccanismi volti a tutelare da eventuali perturbamenti il processo di formazione interna della volontà e della manifestazione esterna.
Interessante è la questione dei '''Casicasi di Discordanzadiscordanza tra Volontàvolontà e Manifestazionemanifestazione Esternaesterna''' dove chiaramente non c'è una Volontàvolontà.
Anzitutto chi vuole manifestare una Volontàvolontà lo deve fare con vera e seria intenzione pertanto non sono Manifestazionimanifestazioni di Volontàvolontà quelle fatte '''''Docendidocendi''''' o '''''Iociioci Causacausa''''', per iattanza, pubblicità, millanteria o altro.
Ugualmente manca la Volontàvolontà nei casi di '''Violenzaviolenza Assolutaassoluta''' dove un Soggettosoggetto viene fisicamente costretto a Manifestaremanifestare Esternamenteesternamente una Volontàvolontà che in realtà lui non ha. In questo caso il Negozionegozio è radicalmente nullo. Ugualmente non vi è Volontàvolontà, ma in questo caso il Negozionegozio è solo annullabile, è il caso dell' '''Erroreerrore Ostativoostativo''' dove un Soggettosoggetto per distrazione, ignoranza del significato delle parole di una lingua straniera o altro, il Soggetto dice una cosa mentre ne voleva un'altra.
Un caso relativo ai Negozinegozi Bilateralibilaterali è il '''Dissensodissenso''' dove non si è riuscito ad avere una coincidenza di Volontàvolontà tra le due parti in quanto il destinatario di una dichiarazione ha dato la sua adesione fraintendendo il vero contenuto del discorso ('''Malintesomalinteso''' o '''Dissensodissenso Occultoocculto''').
Se il malinteso ha dato vita comunque ada un apparente accordo ma la divergenza è solo su un elemento del contenuto ci troviamo di fronte ada un caso di Erroreerrore Ostativoostativo e il Negozionegozio è annullabile haiai sensi degli artt. 1431 e 1433 del codice civile. Se invece il malinteso è grave poiché le parti hanno una propria autonoma volontà e il malinteso ha fatto sorgere un equivoco assenso mancando nell'atto un minimo di formazione di consenso allora tale situazione avrà come conseguenza la nullità radicale del negozio per vizio di mancanza ci consenso.
Talvolta lo stesso Soggettosoggetto vuole esprimere una volontà che non corrisponde alla sua adesione: è il caso della Riservariserva Mentalementale e della Simulazionesimulazione. Nella '''Riserveriserva Mentalementale''' il Soggettosoggetto dichiara una Volontàvolontà che tuttavia al suo interno non vuole. Non essendo quindi manifestata o intellegibile esternamente per il Dirittodiritto Civilecivile tale Volontàvolontà è come inesistente e dato che essa, quasi sempre, corrisponde con la Volontàvolontà di Ingannareingannare l'altra parte il Negozionegozio resta comunque valido.
La Volontàvolontà Negozialenegoziale va tratta fuori dalle espressioni con le quali essa venne manifestata ede in ciò consiste il lavoro di '''Interpretazioneinterpretazione'''. Il Codicecodice Civilecivile (che nelle ''Preleggipreleggi'' disciplina anche l'Interpretazioneinterpretazione delle Leggileggi) dedica un capo (art. 1362 e ss.) all'Interpretazioneinterpretazione dei Contratticontratti dal quale risulta che la ricerca dell'intenzione degli autori del Negozionegozio può essere condotta in modo libero.
 
===== La Simulazionesimulazione =====
 
La '''Simulazionesimulazione''' è quando le due parti volutamente mettono in atto una reciproca dichiarazione che non corrisponde al loro reale comune volere. La differenza con una riserva mentale è che tra le parti esiste un concreto '''Accordoaccordo Simulatoriosimulatorio''' e pertanto essi sanno che l'Accordoaccordo Palesepalese che vanno a stipulare non è voluto ma ciò che è voluto è l'accordo segreto non esternato.
La Volontàvolontà Segretasegreta risulta da una '''Controdichiarazionecontrodichiarazione''' che alcune volte è posta anche per iscritto e ha la funzione di Provaprova dell'Accordoaccordo Simulatoriosimulatorio.
Vi sono due specie di Simulazionesimulazione: la Simulazionesimulazione Assolutaassoluta e la Simulazionesimulazione Relativarelativa.
La '''Simulazionesimulazione Assolutaassoluta''' è quando si dichiara di volere una Negozionegozio ma in realtà non si vuole alcun Negozionegozio. La '''Simulazionesimulazione Relativarelativa''' è quando i contraenti vogliono porre in essere un Negozionegozio Giuridicogiuridico ma dichiarano di volerne un altro. Il Negozionegozio Giuridicogiuridico Fittiziofittizio è detto '''Attoatto Simulatosimulato''' mentre ciò che davvero vogliono, e che è palesato della Controdichiarazionecontrodichiarazione, è detto '''Attoatto Dissimulatodissimulato'''. La Controdichiarazionecontrodichiarazione è detta anche '''Scritturascrittura di Veritàverità''' perché palesa l'effetto contenuto di un rapporto.
Un particolare tipo di Simulazionesimulazione riguarda la Volontàvolontà di nascondere il reale contraente del Negozionegozio Giuridicogiuridico. Questa '''Simulazionesimulazione Soggettivasoggettiva''' da vita al cosiddetto fenomeno denominato '''Interposizioneinterposizione Fittiziafittizia di Personapersona''' dove un terzo, usato come prestanome, viene interposto tra le parti che realmente stanno compiendo il Negozionegozio Giuridicogiuridico. Tale fenomeno si distingue dalla '''Interposizioneinterposizione Realereale di Personapersona''' che si esplica nella Rappresentanzarappresentanza Indirettaindiretta dove il Mandatariomandatario si obbliga verso i terzi ma con il dovere poi di trasmettere al ''dominus'' i risultati del Negozionegozio concluso.
La Simulazionesimulazione è usata molto spesso per eludere proibizioni di legge o oneri fiscali gravosi. Ad esempio è usata per raggirare i divieti di alienazione predisposti nei casi dell'eredità e di garanzia dei creditori.
È fondamentale chiarire che gli effetti del fenomeno simulatorio si manifestano in due direzioni:
# Ci può essere chi ha interesse a far cadere l'Attoatto Apparenteapparente.
# Ci può essere chi ha interesse, invece, a far prevalere l'Apparenzaapparenza sull'Efficaciaefficacia della Realtàrealtà Sostanzialesostanziale.
La Simulazionesimulazione crea conseguenze giuridiche non solo fra le parti ma anche per i terzi estranei al Negozionegozio Simulatosimulato.
'''Fra le Partiparti''' vige la regola che si producono solo i reali effetti che si vogliono realmente avere pertanto se la Simulazionesimulazione è Assolutoassoluta non si produrranno effetti tra le parti, se la Simulazionesimulazione è Relativarelativa avrà valore giuridico il Negozionegozio Dissimulatodissimulato qualora esso risponda ai Requisitirequisiti Essenzialiessenziali di Sostanzasostanza (cioè non sia Proibitaproibita) e di Formaforma stabiliti dalla legge. Se si tratta di Simulazionesimulazione di Personapersona, tolto di mezzo il Prestanomeprestanome, il Negozionegozio avrà valore tra i Soggettisoggetti che realmente lo vollero e in testa ai quali era destinato a produrre i suoi effetti, sempre che la legge e la forma seguíta lo consentano.
'''Di fronte ai Terziterzi''' non partecipanti al Negozionegozio le Partiparti non possono sempre evocare gli effetti detti essendoci anche da tutelare l'Affidamentoaffidamento e gli effetti della Pubblicitàpubblicità di alcuni atti.
Una prima regola generale ci dice che ogni terzo, il quale abbia a ricevere pregiudizio dalla Simulazionesimulazione posta in essere, può, nei confronti dei Soggettisoggetti-Parteparti, invocare la circostanza che il Contrattocontratto è solo Simulatosimulato. Oltre a questo aspetto negativo del Contrattocontratto Simulatosimulato ci possono anche essere aspetti positivi cioè il terzo può superare le apparenze e avvantaggiarsi del contratto effettivamente voluto che viene tratto fuori dall'ombra (art. 1415 c.c.).
Nel caso in cui un terzo ha acquistato un diritto da un titolare apparente cioè chi ha finto di acquistare se si applicasse il principio ''resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipeintisaccipientis'', dovrebbero cadere anche i Dirittidiritti acquisiti dai terzi difrontedi fronte all'azione di chi facendo valere la situazione giuridica reale mostrando che l'alienazione era stata simulata. La legge però tutela il terzo che abbia contratto in '''Buonabuona Fedefede''' salvando il suo acquisto (art. 1415 c.c.).
Considerando infine la Tutelatutela concessa ai Creditoricreditori delle Partiparti che hanno concluso il Negozionegozio Simulatosimulato.
È chiaro che i creditori del simulato ''alienante'' avranno tutto l'interesse a invocare il carattere solo fittizio dell'alienazione che li danneggia. I creditori del simulato ''acquirente'', invece, hanno l'interesse opposto cioè di far considerare l'efficacia dell'atto di acquisto che ha aumentato la consistenza patrimoniale del loro debitore.
I creditori di colui che ha simulato l'alienazione non effettiva trovano una efficacieefficace tutela sia perché essi ''cerant de damno vitando'' sia perché invocano la situazione giuridica effettiva che viene ripristinata anche contro il simulato acquirente, il quale, appunto perché in realtà non ha acquistato, non può pretendere di evitare un danno che non giuridicamente apprezzabile.
I creditori del simulato acquirente non trovano una corrispondente tutela ed è giusto che di regola abbiano a seguire la sorte del loro debitore. Solo nell'ipotesi che essi in Buonabuona Fedefede abbiano già compiuto '''Attiatti Esecutiviesecutivi''' sopra i Benibeni Trasferititrasferiti (Fittiziamentefittiziamente) al loro debitore in forza del Contrattocontratto Simulatosimulato, sono protetti contro la Dichiarazionedichiarazione di Simulazionesimulazione che verrebbe a togliere l'Oggettooggetto su cui tendono a soddisfarsi. In altre parole, per effetto del Pignoramentopignoramento, i Benibeni vengono Vincolativincolati a Garanziagaranzia del Creditorecreditore, a preferenza del Dirittodiritto del Simulatosimulato Alienantealienante, il quale sottostà alle conseguenze della situazione apparente che egli ha contribuito a creare (art. 1416 c.c.).
Nel Conflittoconflitto tra i Creditoricreditori dell'una e dell'altra parte del contratto simulato, mancando altri beni delle due parti, i Creditoricreditori di entrambe le parti vogliono soddisfarsi sul medesimo bene oggetto della simulazione. I Creditoricreditori del Simulatosimulato avranno la precedenza sui creditori chirografi (cioè quelli non garantiti da Pegnopegno o Ipotecaipoteca) del Fittiziofittizio Acquirenteacquirente, purché il loro credito risulti anteriore all'Attoatto con il quale il bene di cui si tratta fu Alienatoalienato al Fintofinto Acquirenteacquirente (art. 1416 c.c.).
Riassumendo il Negozionegozio Giuridicogiuridico mentre è un Attoatto Nullonullo che non dovrebbe avere quindi conseguenze esso invece ne produce nei confronti di alcuni soggetti. Per questo il legislatore nei citati articoli parla espressamente di '''Efficaciaefficacia''' ede '''Inefficaciainefficacia''' - in Sensosenso Relativorelativo dell'Attoatto Simulatosimulato (art. 1414 c.c.: ''"non produce effetto"''; ''"ha effetto"'').
Tutto quanto detto è in stretta connessione con la possibilità di provare il contrasto esistente tra l'Apparenzaapparenza Volutavoluta e la Realtàrealtà del Rapportorapporto.
 
===== Il Negozionegozio Indirettoindiretto (Ilil Negozionegozio Fiduciariofiduciario o Trust) =====
 
La Caratteristicacaratteristica del '''Negozionegozio Indirettoindiretto''' è che vi è una divergenza tra lo Scoposcopo Praticopratico perseguito in concreto dalle Partiparti e la Funzionefunzione Tipicatipica della categoria del Negozionegozio che viene posto in essere. Si cerca insomma di creare un Effettoeffetto Giuridicogiuridico Ulterioreulteriore che va oltre la Causacausa propria del Negozionegozio Giuridicogiuridico usato.
Anche se lo Scoposcopo è diverso da quello perseguito comunemente usando quel Negozionegozio Giuridicogiuridico ugualmente il Negozionegozio Indirettoindiretto, essendo sostanzialmente voluto, ha piena validità e la sua disciplina è quella stabilita per il Negozionegozio posto in essere purché non vi sia Frodefrode alla Leggelegge o non serve a realizzare motivi Illecitiilleciti Comunicomuni alle Partiparti (ad esempio una Venditavendita con Pattopatto di Riscattoriscatto che serve a coprire un Mutuomutuo Ipotecarioipotecario con Pattopatto Commissoriocommissorio Vietatovietato. Proprio questo esempio mostra come la ragione strumentale a cui mirano le parti non è il trasferimento di proprietà ma il soddisfacimento dell'esigenza di garanzia ed è in questo che si ravvisa la nullità perché la Legge vieta il Pattopatto Commissioriocommissiorio all'art. 2744 c.c. che consiste nel convenire che il Benebene è dato in Garanziagaranzia, in Pegnopegno o Ipotecaipoteca, e passerà in Proprietàproprietà del Creditorecreditore nel caso di Inadempimentoinadempimento).
Particolare tipo di Negozionegozio Indirettoindiretto è il '''Negozionegozio Fiduciariofiduciario'''. Esso come dice la stessa parola si basa sulla fiducia. Un titolare trasferisce ada un ''fiduciario'' un bene allo scopo di gestirlo per conto di altrui per permettere a quest'ultimo il godimento dello stesso (''fiducia cum amico'') oppure per garanzia reale di un credito (''fiducia cum creditore''). In entrambe i casi il Negozionegozio può essere invalidato se cieneviene dimostrato che è stato posto in essere solo per eludere una Normanorma Imperativaimperativa o per uno Scoposcopo Illecitoillecito o Frodatoriofrodatorio.
Il '''Trust''' è un Istitutoistituto Fiduciariofiduciario di matrice anglosassone. Esso si ha quando un Soggettosoggetto (''Settlorsettlor'') trasferisce la Proprietàproprietà di tutti i suoi benebeni o solo parte di essi ada una società o una persona di fiducia (''Trusteetrustee'') che è tenuta ad amministrarla nell'Interesseinteresse di un Terzoterzo (''Beneficiarybeneficiary'') il quale gode quindi di tutti i vantaggi e le utilità dei Benibeni pur non essendone formalmente proprietario e ha anche dei rimedi giuridici nel caso in cui il ''Trusteetrustee'' venga meno agli impegni presi violando i Pattipatti conclusi dalle Parti (''Breachbreach of Trust''). L'Istitutoistituto del ''Trust'' è stato fatto oggetto di una Convenzione di Diritto Internazionale Privato, la Convenzione dell'Aja del 1° Luglioluglio 1985 relativa alla Legge Applicabileapplicabile ai ''Trusts'' e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la l.legge 16 Ottobreottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° Gennaiogennaio 1992. Per effetto di questa Convenzione il ''Trust'' non può più essere considerato estraneo al nostro ordinamento. È dubbio però se la Leggelegge n. 364/1989 abbia solo reso possibili in Italia il riconoscimento di ''TrustsTrust'' Stranieristranieri, ovvero se, sia divenuto addirittura possibile per un cittadino italiano di costituire un ''Trust'' con Benibeni situati in Italia, scegliendo la Leggelegge Applicabileapplicabile.
Per un chiarimento di Naturanatura Terminologicaterminologica, si spiega che in contrapposizione alla Categoriacategoria e all'Efficaciaefficacia di quei Negozinegozi Fiduciarifiduciari stabiliti a Limitazionelimitazione della Libertàlibertà della Concorrenzaconcorrenza nei Grandigrandi Affariaffari che coinvolgono il Mondomondo Modernomoderno, l'Espressioneespressione ''"Antitrustantitrust"'' disegna tutti gli Organismiorganismi e i Sistemisistemi posti a Tutelatutela della Libertàlibertà di Mercatomercato.
 
===== I Vizivizi della Volontàvolontà =====
 
Il processo di formazione della volontà può essere viziano da varie cause che ne alterano la forma. Essi non riguardano l'aspetto esterno della volontà ma come detto il processo stesso di formazione. Queste cause sono solitamente individuate in errore, violenza e dolo. Conseguenza dei Vizi è l' '''Annullabilità''' ma sono a condizione che siano presenti i presupposti che ora vedremo.