Il Principio di Eguaglianza: differenze tra le versioni

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L'Articolo 3 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] enuncia il '''Principio di Eguaglianza'''.
Nel primo comma è contenuto il Principio di Eguaglianza Formale nonché una serie di specifici divieti di discriminazione (detti Nucleo Forte dell'Eguaglianza). Nel secondo comma invece vi è il Principio di Eguaglianza Sostanziale.
 
== L'Eguaglianza Formale ==
 
L' '''Eguaglianza Formale''' prescrive che "si deve trattare in modo eguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse". Esso è detto formale perché è enunciato come una formula astratta. Esso si rivolge al legislatore e lo spinge ad attuare nella propria legislazione la giusta distinzione tra caso e caso. Esso è all'origine del Controllo di '''Ragionevolezza''' delle Leggi[[La legge e il suo iter|leggi]] che è lo schema di giudizio più usato dalla [[La Corte Costituzionale Italiana|Corte Costituzionale]].
 
== Il Nucleo Forte del Principio di Eguaglianza ==