Il Crimine Informatico: differenze tra le versioni

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=== La Falsa Identità ===
 
La '''Falsa Identità''' sul Web è assimilabile al Falso, procedibile con "Querela di Falso". Esso è un reato previsto e disciplinato dal codice penale italiano agli art. 476 e seguenti con riferimento agli atti. Esso si distingue in "Falso Materiale" (Quando è la provenienza dell'atto in sé a essere fasulla, alterata o contraffatta, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati) e in "Falso Ideologico" (Consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà). Il bene giuridico tutelato dalle norme penali sul falso è quello della fede pubblica.
 
La Falsa Identità sul Web è un fenomeno diffuso che puo' essere legato anche ad ulteriori reati come il Cyberstalking e il Cyberbullismo.
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Bisogna inoltre terner conto dell'articolo 496 del Codice Penale che prevede che ''"Chiunque, [...] , interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni"''.
 
==== La Fattispecie di Falsità Materiale ====
La Falsità è Materiale quando è la provenienza dell'atto in sé a essere fasulla, alterata o contraffatta, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati.
 
===== La Falsità Materiale Commessa dal Pubblico Ufficiale =====
Gli artt. 476, 477 e 478 prevedono tra distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblico ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.
 
===== La Falsità Materiale Commessa dal Privato =====
L'art. 482 punisce invece le stesse condotte di cui agli articoli citati poste in essere, però, da un privato, mentre gli artt. 485 e 486 sanzionano penalmente la falsificazione di scritture private ovvero chiunque formi una scrittura privata abusando di un foglio firmato in bianco.
 
==== La Fattispecie di Falsità Ideologica ====
La Falsità Ideologica in atti consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
 
===== La Falsità Ideologica Commessa dal Pubblico Ufficiale =====
L'art. 479 punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un [[atto pubblico]] fatti non veritieri. L'art. 480 punisce invece il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.
 
===== La Falsità Ideologica Commessa dal Privato =====
Una sanzione meno grave spetta invece, secondo l'art. 483, al soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico.
 
=== Il Cyberstalking ===