Il Crimine Informatico: differenze tra le versioni

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*È fondamentale esaminare regolarmente i rendiconti bancari e della carta di credito e in caso di spese o movimenti bancari non riconosciuti informare immediatamente proprio istituto bancario o la società emittente della propria carta di credito.
*In caso di sospetto di uso illecito delle proprie informazioni personali per operazioni di phishing occorre informare immediatamente la Polizia Postale e delle Comunicazioni.
 
=== Il Cyberstalking ===
 
Le condotte del '''Cyberstalking''' sono punite come quelle dello ''stalking'' che a loro volta configurano il Reato di "Atti Persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (Decreto Maroni).
 
La norma introduce nel Codice Penale l'articolo 612-bis, rubricato "Atti Persecutori", che al comma 1 recita: {{Citazione|Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita}}
<nowiki> </nowiki>A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un Minore, il fatto che lo ''Stalking'' costituisca un'aggravante in caso di Omicidio e Violenza Sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le Intercettazioni Telefoniche e gli Incidenti Probatori finalizzati ad acquisire le Testimonianze di Minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a Querela, ma è prevista la Procedibilità d'Ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
 
Il nuovo Istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla Violenza Privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.
 
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto, avvocati e professori universitari hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale su alcuni aspetti della Legge sullo Stalking.
 
=== Le Molestie e Cyberbullismo ===