Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una ''particolare espressione del lavoro intellettuale''. Quindi, contrariamente a quanto spesso argomentato (non sempre disinteressatamente), è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la [[w:SIAE|SIAE]]), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).
 
L'autore ha naturalmente la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, secondo cui ciascuno è libero di utilizzare (senza riconoscimenti od autorizzazioni di nessun genere) un'opera dell'ingegno, in particolare la propria opera dell'ingegno, in attività produttive di beni e servizi (quindi in attività economiche). Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà (negative cioè) esclusive: e precisamente una serie di facoltà di impedire ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Il diritto d'autore, come disciplinato dalla relativa legge, ricomprende in particolare le seguenti facoltà esclusive inerenti <strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-0">Errore script: nessun modulo &quot;Typo&quot;.</span></strong>l'opera:
* pubblicarla
* riprodurla
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==Le edizioni nazionali==
 
Una particolare disciplina speciale è prevista per le cosiddettecosì dette [[w:edizione nazionale|edizioni nazionali]]. Quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati, intendono onorare un grande personaggio del mondo dell'arte o della scienza mettendo a disposizione l'opera omnia o una sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi).
In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una speciale commissione per affrontare i problemi ''scientifici'' della fissazione di un ''testo critico'' ed altresì gli aspetti operativi.
 
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== Bibliografia essenziale ==
* Domenico PiccichéPiccichè, ''Elementi di diritto dello spettacolo. Guida per l'artista'' (ed. Rugginenti, 2005).
* Aliprandi, ''Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d'autore'' (ed. PrimaOra, 2007), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/libro3 [http://www.copyleft-italia.it/libro3].
* Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, ''Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza'' (ed. Giappichelli, 2005).