Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2014 (Insindacabilità Interna Corporis Acta): differenze tra le versioni

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E' interventua anche la [[w:Camera dei deputati della Repubblica italiana|Camera dei deputati]] affermandosi titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte. Ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in considerazione dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, ai sensi dell’art. 134 Cost.; ad avviso della difesa della Camera, infatti, i regolamenti parlamentari non sarebbero equiparabili alle leggi o agli altri atti aventi forza di legge, non essendo promulgati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87 Cost., e non essendo suscettibili di abrogazione referendaria ai sensi dell’art. 75 Cost.; ad avviso della parte interveniente, la sottoposizione dei regolamenti parlamentari al sindacato di costituzionalità − in quanto connessa alla necessità di preservare l’indipendenza del Parlamento − finirebbe per determinare una inammissibile limitazione delle prerogative sovrane del Parlamento.
 
L’esigenza di garantire l’autonomial’[[w:Parlamento_della_Repubblica_Italiana#Prerogative_delle_Camere|autonomia delle Camere]] sussiste, secondo la Camera, anche con riferimento alle attività degli uffici amministrativi interni degli organi parlamentari e in particolare con riferimento ai rapporti con i dipendenti; tali attività infatti sono sempre strumentali all’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche e non potrebbero pertanto tollerare l’intervento di poteri esterni, in quanto ciò turberebbe il libero espletamento delle funzioni parlamentari. La Camera ha anche contestato la possibilità, prospettata ''ex adverso'', di ricondurre le decisioni degli organi interni delle Camere al sindacato nomofilattico affidato alla Corte di cassazione dall’art. 111 Cost.; ad avviso della Camera, tale interpretazione sarebbe preclusa dal tenore letterale dell’art. 12 del regolamento della Camera, il quale prevede espressamente che gli organi di primo e di secondo grado «giudicano in via esclusiva» sui ricorsi presentati dai dipendenti e dai terzi avverso gli atti amministrativi di tale ramo del Parlamento; tale inciso − inserito con le modifiche regolamentari intervenute nel mese di luglio del 2009, a seguito della richiamata sentenza della Corte EDU 28 aprile 2009 − non solo intende chiarire definitivamente la natura giurisdizionale delle istanze giudicanti interne, ma mira anche a sancire espressamente − a conferma peraltro di una prassi interpretativa pressoché secolare − che l’esercizio della giurisdizione di tali istanze interne esclude completamente quella del giudice comune.
 
== Diritto ==