Le Associazioni Riconosciute: differenze tra le versioni

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Inoltre, era molto sentita l'esigenza di ordine pubblico di evitare la formazione della cosiddetta "manomorta", cui si tentava di porre rimedio con una marcata invasività dei poteri dell'Amministrazione statale nelle manifestazioni di autonomia privata attraverso due canali: la concessione del riconoscimento della personalità ed il regime autorizzatorio dei controlli sugli acquisti (in funzione di controllo).
 
Peraltro, il principio di autorità e centralismo sotteso alla legislazione monarchica determinava una scarsa considerazione dei valori del pluralismo. E questo si rifiettevarifletteva anche nella Relazione al Codice civile del 1942, dove si definiscono gli enti collettivi come «contrattuale riunione di più persone», cioè come atto di autonomia privata. Veniva così accolta dal legislatore la '''teoria della realtà organica''' di Carnelutti, secondo cui l'ordinamento trova -nella realtà sociale- «volontari raggruppamenti» e concede loro personalità giuridica, consentendogli in questo modo di raggiungere le proprie finalità collettive. Ma in ogni caso la società civile doveva essere posta al riparo dal pericolo della formazione di patrimoni di dubbia origine: ecco spiegata la ''ratio'' dell'abrogato art. 17 del Codice civile, che in origine voleva evitare abusi ed accumuli di beni eccessivi o estranei allo scopo sociale.
 
== L'Atto Costitutivo e lo Statuto ==
 
L'Associazione prende vita da un atto di autonomi denominato '''Contratto Associativo'''. L'art. 14 c.c. prevede che l'associazione debba essere costituita con atto pubblico.
Se l'associazione è non riconosciuta l'atto costitutivo può essere stipulato liberamente. I contratti associativi sono contratti consensuali, di durata, a titolo onorosooneroso, che possono avere si efficacia reale che obbligatoria. Essi sono contratti plurilateriali cioè formati da più parti.
Tipica del contratto associativo è anche la struttura aperta cioè che rende possibile l'ingresso di nuovernuove parti e l'uscita di altre (volontariamente mediamente recesso oppure forzatamente tramite esclusione).
Normalmente il Contratto è formato da due parti:
*'''Atto Costitutivo:''' In cui le parti manifestano la volontà di dar vita al rapporto.
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I due documenti si compongono però in un unico negozio giuridico.
 
L'art. 16 c.c. dispnedispone che l'atto costitutivo deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, che debba determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. L'atto può, inoltre, includere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
Alcuni requisiti sono indispensabili anche per l'atto delle associazioni non riconosciute.
Alla denominazione, sigla e simbolo dell'associazione riconosciute e non sono estese le stesse tutele delle persone fisiche.
Gli enti sono tenuti anche ad indicare nell'atto costitutivo o nello statuto il luogo della propria sede nell'interesse dei terzi. Nelle associazioni riconosciute la sede risulterà anche nel registro delle persone giuridiche e anche le sue evnetualieventuali modificazioni.
 
== Il Patrimonio e lo Scopo delle Associazioni ==
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La non lucratività è una caratteristica che permette di distinguere le associazioni dalle società in cui invece è permessa la distribuzione degli utili.
Unici requisiti dello Scopo sono la Possibilità e la Liceità.
Il fatto che le associazioni (e le fondazioni) non possono avere scopo lucrativo non significa che non può compiere Attività Imprenditoriale purchèpurché i proventi non siano distribuiti tra gli associati ma siano destinati a finanziare lo scopo stesso dell'ente. Alle lacune normative sopperisce la nuova disciplina sull'impresa sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155).
 
== La Vecchia Procedura del Riconoscimento delle Associazioni ==
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* Veniva infine adottato il decreto, previo parere del Consiglio di Stato, che dal 1942 al 1991 aveva veste formale di d.P.R.; la legge n. 13/1991 ha poi elencato tassativamente gli atti amministrativi da adottarsi con d.P.R. e non vi ha incluso il decreto di riconoscimento, sicché la concessione di tale decreto è passata al Ministro competente (che fino al 2000 lo ha adottato con decreto ministeriale oppure ha delegato per l'emanazione il Prefetto). Il decreto aveva natura costitutiva di personalità giuridica e veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
* L'ultimo adempimento era dato dalla registrazione (iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto nella Cancelleria commerciale del Tribunale) degli estremi del decreto e degli altri connotati della persona giuridica.
Oggi il Riconoscimento non è più necessario per l'esistenza dell'Associazione ma serve al solo fine di ottenere la Personalità Giuridica e la Piena Autonomia Patrimoniale dell'Associazione rispetto al Patrimonio dei singoli associati, oltre che le aggevolazioniagevolazioni statali, ecc..
 
== L'Organizzazione dell'Associazione ==
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Gli '''Amministratori''' hanno compiti di gestione e rappresentanza dell'ente nei confronti dei terzi. Ad essi spetta anche l'obbligo di eseguire le attività previste dalla legge quale la convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione del bilancio (art. 20 c.c.).
Lo Statuto stabilisce la composizione dell'Organo Amministrativo, indica coloro cui steppa la rappresentanza dell'ente, le modalità di nominaenomina e la durata in carica dei componenti. La funzione rappresentantiva può essere attribuita anheanche ad altri organi quali il Presidente dell'Associazione. Lo Statuto di regola indica anche la carica a cui è connessa la Rappresentanza in Giudizio (art. 75 c.p.c.). Quando si tratta di Associazione Non Riconosciuta tale funzione compete a chi detiene la Presidenza o la Direzione (art. 36 c.c.).
L'Organo Amministrativo può essere composto anche da una sola persona ma di norma vi è un Consiglio di Amministrazione cioè un Organo Collegiale che delibera a maggioranza.
L'art. 18 c.c. dispone che per le Associazioni Riconosciute gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo elle nromenorme del Mandato (art. 1710 c.c.).
L'art. 19 c.c. dispone che se ci sono limitazioni al potere di rappresentanza esse devono risultare nel registro delle persone giuridiche, se ciò non accade i poteri si reputano generali e le eventuali limitazioni contenute nello statuto non possono essere opposte ai terzi salvo che si provi che ne erano a conoscenza.
L'attività negoziale degli amministratori è imputata all'associazione che risponde delle obbligazioni assunte col proprio patrimonio (se è una associazione non riconosciuta con il fondo comune).
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=== L'Assemblea ===
 
L' '''Assemblea''' è un organo collegailecollegiale con funzione deliberante a cui partecipano, in linea di principio, tutti gli associati.
Ad esse competono tutte le decisionudecisioni sulla vita, la discipline e l'attività dell'associazione e in particolare, approva il bilancio, modifica l'atto costitutivo e lo statuto, decide sullo scoglimentoscioglimento dell'associazione la devoluzunedevoluzione del patrimonio (art. 21 c.c.), decide la nomina e la revoca degli amministratori, l'azione di responsabilità contro questi ultimi (art. 22 c.c.), l'esclusione degli associati (art. 24 c.c.) e gli altri compiti che l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono ad altro organo.
L'Assemblea decide secondo il Principio Maggioritario principio che è subordinato all'adozione del Metodo Collegiale. La delibera dell'Assemblea è infatti un atto unilareunilaterale collegiale alla cui formazione concorrono le singole manifestazioni di volontà degli appartenenti al gurppiogruppo e deve essere formata mediante un procedimento che si attua in varie fasi progressive: la convocazione, la riunione dei membri, la discussione e la votazione. Al Metodo Collegiale è data la proprietà di trasformare una pluralità di dichiarazioni indivudali nell'volontà collettivà o meglio l'espressione della volontà dell'ente che vincola anche i dissidenti.
Se la delibera è adottata in violazione delle norme di legge, o dell'atto costitutivo o dello statuto, si può chiederne l'annullamento all'autorità giudiziaria. L'annullamento opera ''ex tunc'' e la deliberazione si considera come mai esistita. Sono salvi eventuali rapporti sorti a seguito della delibera poi annullata se i terzi sono in buona fede (art. 23 c.c.).
Nei casi di associazioni con un forte numero di associati, come partiti ed sindacati, l'organo assmebleareassembleare è formato da delegati eletti da assembleeeassemblee parazialiparziali ed è frazionato in una pluralità di organi. Nella pratica è diffuso anche il Voto per Corrispondenza.
 
== Il Rapporto Associativo ==
 
La qualtiàqualità di associato si acquisisce con la stipulazione dell'accordo associativo o tramite una successiva adesione allo stesso se l'ente è già costituito.
L'art. 16 c.c. deve contenere le indicazioni dei requisiti per poter far parte dell'associazione.
Ciò però non significa che all'esaudimento di tali requisiti i terzi abbiano un Diritto di Ingresso nell'Associazione già costituita.
Alla titolarità del rapporto associativo, cioè alla qualità, o posizione, o situazione giuridica di associato, sono ricollegati diritti e obblighi, che variano a seconda della natura dell'ente. La determinazione del contenuto della situazione giuridica trova la sua fonte nell'atto costitutivo e nello statuto (art. 16 c.c.).
L'obbligo maggiore che sono in capo agli associati è quello di concorrere utilmente al perseguimetnoperseguimento dello scopo dell'associazione con conferimenti patrimoniali o più raramente di tipo personale. Per lo più i contributi di carattere economico consistono nel pagamento periodico o ''una tantum'' di una somma di denaro (la quota associativa) ma può trattarsi del conferimento di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto (credito, diritto d'autore, ecc.), o della costituzione di un diritto reale di godimento.
I diritti invece consistenonoconsistono generalmente nella partecipazione all'amministrazione dell'ente (mediante l'esercizio del Diritto di Voto, di Discussione, di Intervento in Assemblea, di Rivestire Cariche Sociali) e alla facoltà di fruire dei servizi dell'associazione.
La qualtiàqualità di associato, data la natura personale, è solitamente intrasmissibile, si per atto tra vivi che per successione ''mortis causa'', ma l'art. 24 c.c. salva la possibilità che l'atto costitutivo o lo statuto preveda diversamente.
 
== L'Esclusione e il Recesso degli Associati ==
 
Lo statuto spesso prevede clausole che stabiliscono '''Sanzioni''' a carico dell'associato che contravvenga alle sue norme o pregiudizi gli interessi comuni.
La sanzione massima dell' '''Esclusione''' può essere deliberata dall'assemblea solo in presenza di gravi motivi. Contro la delibera è ammesso ricosoricorso all'autorità giudiziaria per chiederne l'annullamento (art. 24 c.c.). La norma è applicata anche alle Associazioni di Fatto.
L'Associato EsclisoEscluso non può riptereripetere i Contributi Versati né vantare diritti sul patrimonio dell'ente (art. 24 c.c.).
L'Atto Costitutivo non può escludere il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dell'associato l'associato può rinunciarvi in alcun modo. È ammessa la Clausola Compromissoria anche se l'arbitrato è libero salvo che il terzo a cui è rimessa la decisione non sia un organo dell'associazione stessa poichèpoiché l'equità del procedimento sarebbe evidentemente compromessa.
AffiancoA fianco all'Esclusione vi è il '''Recesso''' che è una facoltà di ogni associato (art. 24 c.c.) a meno che non si sia obbligato a far parte di una associazione a tempo determinato.
Nulla è la clausola statutaria che esclude la facoltà di recesso olo lorenderende troppo complesso ed è nullo anche il patto con cui ci si impegna a rimanere in associazione definitivamente (la rinuncia a recedere e valida solo se a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c.c.).
La misura del periodo in cui ci si vincola a far parte del gruppo deve essere ragionevole tale a non trasformare il patto in un'abdicazione definitiva e valutata con riguardo alla natura dell'associazione. Anche l'impegno di non recedere peper un periodo di tempo limitato è da alcuni considerato nullo se per l'indole del gruppo (ad esempio politica o religione) si debba interpretare nel senso di un vincolo a non mutare le proprie convinzioni.
in ogni caso, sia che venga stipulato un patto di non recedere, sia che il contratto associativo abbia durata limitata nel tempo, è sempre ammissibile un recesso per giusta causa: sebbene la nromanorma non lo preveda l'associato potrà abbandonare l'associazione nel caso di modificazioni rilevanti apportate allo statuostatuto senza il suo consenso, o di violazione sistematica dei diritti associativi.
La dichiarazione di recesso è negozio unilaterale e recettizio, che deve essere indirizzato per iscritto agli amministratori. L'effetto non è immediato, ma si verifica allo scadere dell'anno sociale in corso, purché la comunicazione abbia lugoluogo almeno tre mesi prima (art. 24<sup>2</sup>).