Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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Normalmente la Parte Formale coincide con la Parte Sostanziale in ogni caso ci deve essere una certa adeguazione del Soggetto in Senso Formale rispetto alla Parte Interessata e questo adeguamento è la '''Legittimazione'''. Se un Soggetto ha il Potere di Manifestare la propria Volontà con Effetti rispetto a una data Situazione Giuridica si dice che è Legittimato.
Non sempre il Soggetto Titolare dell'Interesse è lo stesso che che esplica la Volontà. A volte la legge autorizza ad altre persone di agire in luogo di altri anche con effetti sul patrimonio di questi ultimi. Questi fenomeni iscrivibili in una certa '''Cooperazione Giuridica''' tra i soggetti possono presentarsi sia sotto forma di un gruppo di soggetti che operano oppure un soggetto che si sostituisce ad un altro oppure un soggetto che agisce alle dipendenze di un altro.
TavoltaTalvolta la legge autorizza un soggetto ad agire nell'interesse del soggetto che è titolare del rapporto giuridico (ad esempio la Rappresentanza Legale degli Incapaci). Altre volte la legge invece autorizza un soggetto ad agire nel rapporto giuridico di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse e questo è il caso della '''Sostituzione'''.
Con un Atto volontario si può anche allargare la legittimazione. Questo è il caso della '''Rappresentanza Volontaria''' ad esempio con il quale si attribuisce ad un terzo il Potere di Agire in Nome e per Conto dell'Interessato oppure mediante la concessione fatta a un non titolare di disporre in nome proprio del Diritto altrui (è il caso generale dell' '''Autorizzazione''' come ad esempio nel Mandato ad Alienare Senza Rappresentanza).
In numerose situazioni l'attività del Soggetto è sottoposta, per l'Efficacia della sua esplicazione, a procedimenti di varia natura, come Integrazioni di Volontà, Autorizzazioni Giudiziali o Extragiudiziali.
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La '''Procura''' può essere:
* '''Speciale''' o '''Generale''': È Speciale quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari. È Generale invece quando si estende a tutti gli affari del rappresentantorappresentato (ad esempio l'Institore) e comprende di regola i soli Atti di Ordinaria Amministrazione.
* '''Espressa''' o '''Tacita''': È Espressa se deriva da una Dichiarazione. È Tacita se deriva da un Comportamento Concludente. La Procura Espressa spesso è chiesta autorevolmente dalla stessa legge.
 
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La '''Volontà''' è ciò che da vita all'atto. Chiaramente tale Volontà non può restare all'interno della coscienza del singolo ma va esternata.
È bene dire fin da subito che quella che davvero rileva è la Volontà Dichiarata e non quella intima ecco perchèperché la sola Volontà richiesta affinchèaffinché un Negozio Giuridico sia esistente è la Volontà di compiere tale Dichiarazione.
Un tempo ci fu un acceso dibattito dottrinale tra chi riteneva prevalente la Volontà sulla Dichiarazione o viceversa. Oggi questo dibattito ha perso di rilievo giocandosi soprattutto sulla Responsabilità del Soggetto che esprime una Volontà.
Essendo importante per la Validità del Negozio la Volontà di compiere la Dichiarazione si comprende perchèperché la legge si occupa di creare meccanismi volti a tutelare da eventuali perturbamenti il processo di formazione interna della volontà e della manifestazione esterna.
Interessante è la questione dei '''Casi di Discordanza tra Volontà e Manifestazione Esterna''' dove chiaramente non c'è una Volontà.
Anzitutto chi vuole manifestare una Volontà lo deve fare con vera e seria intenzione pertanto non sono Manifestazioni di Volontà quelle fatte '''''Docendi''''' o '''''Ioci Causa''''', per iattanza, pubblicità, millanteria o altro.
Ugualmente manca la Volontà nei casi di '''Violenza Assoluta''' dove un Soggetto viene fisicamente costretto a Manifestare Esternamente una Volontà che in realtà lui non ha. In questo caso il Negozio è radicalmente nullo. Ugualmente non vi è Volontà, ma in questo caso il Negozio è solo annullabile, è il caso dell' '''Errore Ostativo''' dove un Soggetto per distrazione, ignoranza del signfiicatosignificato delle parole di una lingua straniera o altro, il Soggetto dice una cosa mentre ne voleva un'altra.
Un caso relativo ai Negozi Bilaterali è il '''Dissenso''' dove non si è riuscito ad avere una coincidenza di Volontà tra le due parti in quanto il destinatario di una dichiarazione ha dato la sua adesione fraintendendo il vero contenuto del discorso ('''Malinteso''' o '''Dissenso Occulto''').
Se il malinteso ha dato vita comunque ad un apparente accordo ma la divergenza è solo su un elemento del contenuto ci troviamo di fronte ad un caso di Errore Ostativo e il Negozio è annullabile hai sensi degli artt. 1431 e 1433 del codice civile. SSe einveinvece il malinteso è grave poichèpoiché le parti hanno una propria autonoma volontà e il malinteso ha fatto sorgere un equivoco assenzoassenso mancando nell'atto un minimo di formazione di consenso allora tale situazione avrà come conseguenza la nullità radicale del negozio per vizio di mancanza ci consenso.
Talvolta lo stesso Soggetto vuole esprimere una volontà che non corrisponde alla sua adesione: è il caso della Riserva Mentale e della Simulazione. Nella '''Riserve Mentale''' il Soggetto dichiara una Volontà che tuttavia al suo interno non vuole. Non essendo quindi manifestata o intellegibile esternamente per il Diritto Civile tale Volontà è come inesistente e dato che essa, quasi sempre, corrisponde con la Volontà di IngnnareIngannare l'altra parte il Negozio resta comunque valido.
La Volontà Negoziale va tratta fuori dalle espressioni con le quali essa venne manifestata ed in ciò consiste il lavoro di '''Interpretazione'''. Il Codice Civile (che nelle ''Preleggi'' disciplina anche l'Interpretazione delle Leggi) dedica un capo (art. 1362 e ss.) all'Interpretazione dei Contratti dal quale risulta che la ricerca dell'intenzione degli autori del Negozio può essere condotta in modo libero.
 
===== La Simulazione =====
 
La '''Simulazione''' è quando le due parti volutamente mettono in atto una reciproca dichiarazione che non corrisponde al loro reale comune volere. La differenza con una riserva mentale è che tra le parti esiste un concreto '''Accordo Simulatorio''' e pertanto essi sanno che l'Accordo Palese che vanno a stipulare non è voluto ma cio'ciò che è voluto è l'accordo segreto non esternato.
La Volontà Segreta risulta da una '''Controdichiarazione''' che alcune volte è posta anche per iscritto e ha la funzione di Prova dell'Accordo Simulatorio.
Vi sono due specie di Simulazione: la Simulazione Assoluta e la Simulazione Relativa.
La '''Simulazione Assoluta''' è quando si dichiara di volere una Negozio ma in realtà non si vuole alcun Negozio. La '''Simulazione Relativa''' è quando i contraenti vogliono prreporre in essere un Negozio Giuridico ma dichiarano di volerne un altro. Il Negozio Giuridico Fittizio è detto '''Atto Simulato''' mentre ciò che davvero vogliono, e che è palesato della Controdichiarazione, è detto '''Atto Dissimulato'''. La Controdichiarazione è detta anche '''Scrittura di Verità''' perchèperché palesa l'effetto contenuto di un rapporto.
Un particolare tipo di Simulazione riguarda la Volontà di nascondere il reale contraente del Negozio Giuridico. Questa '''Simulazione Soggettiva''' da vita al cosiddetto fenomeno denominato '''Interposizione Fittizia di Persona''' dove un terzo, usato come prestanome, viene interposto tra le parti che relamenterealmente stanno compiendo il Negozio Giuridico. Tale fenomeno si distingue dalla '''Interposizione Reale di Persona''' che si esplica nella Rappresentanza Indiretta dove il Mandatario si obbliga verso i terzi ma con il dovere poi di trasmettere al ''dominus'' i risultati del Negozio concluso.
La Simulazione è usata molto spesso per eludere proibizioni di legge o oneri fiscali gravosi. Ad esempio è usata per ragirareraggirare i divieti di alienazione predisposti nei casi dell'eredità e di garanzia dei creditori.
È fondamentale chiarire che gli effetti del fenomeno simulatorio si manifestano in due direzioni:
# Ci può essere chi ha interesse a far cadere l'Atto Apparente.
# Ci può essere chi ha interesse, invece, a far prevalere l'Apparenza sull'Efficacia della Realtà Sostanziale.
La Simulazione crea conseguenze giuridiche non solo fra le parti ma anche per i terzi estranei al Negozio Simulato.
'''Fra le Parti''' vige la regola che si producono solo i reali effetti che si vogliono realmente avere pertanto se la Simulazione è Assoluto non si produrannoprodurranno effetti tra le parti, se la Simulazione è Relativa avrà valore giuridico il Negozio Dissimulato qualora esso risponda ai Requisiti Essenziali di Sostanza (cioè non sia Proibita) e di Forma stabiliti dalla legge. Se si tratta di Simulazione di Persona, tolto di mezzo il Prestanome, il Negozio avrà valore tra i Soggetti che realmente lo vollero e in testa ai quali era destinato a produrre i suoi effetti, sempre chche la legge e la forma seguíta lo consentano.
'''Di fronte ai Terzi''' non partecipanti al Negozio le Parti non possono sempre evocare gli effetti detti essendoci anche da tutaleretutelare l'Affidamento e gli effetti della Pubblicità di alcuni atti.
Una prima regola generale ci dichedice che ogni terzo, il quale abbia a ricevere pregiudizio dalla Simulazione posta in essere, può, nei confronti dei Soggetti-Parte, invocare la circostanza che il Contratto è solo Simulato. Oltre a questo aspetto negativo del Contratto Simulato ci possono anche essere aspetti postivipositivi cioè il terzo può superare le apparenze e avvantaggiarsi del contratto effettivamente voluto che viene tratto fuori dall'ombra (art. 1415 c.c.).
Nel caso in cui un terzo ha acquistato un diritto da un titolare apparente cioè chi ha finto di acquistare se si applicasse il principio ''resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipeintis'', dovrebbero cadere anche i Diritti acquisiti dai terzi difronte all'azione di chi facendo valere la situazione giuridica reale mostrando che l'alienazione era stata simulata. La legge però tutela il terzo che abbia contratto in '''Buona Fede''' salvando il suo acquisto (art. 1415 c.c.).
Considerando infine la Tutela concessa ai Creditori delle Parti che hanohanno concluso il Negozio Simulato.
È chiaro che i creditori del simulato ''alienante'' avranno tutto l'interesse a invocare il caretterecarattere solo fittizio dell'alienazione che li danneggia. I creditori del simulato ''acquirente'', invece, hanno l'interesse opposto cioè di far considerare l'efficacia dell'atto di acquisto che ha aumentato la consistenza patrimoniale del loro debitore.
I creditori di colui che ha simulato l'alienazione non effettiva trovano una efficacie tutaletutela sia perchèperché essi ''cerant de damno vitando'' sia perchèperché invocano la situazione giuridica effettiva che viene ripristinata anche contro il simulato acquirente, il quale, appunto perchèperché in realtà non ha acqustatoacquistato, non può pretendere di evitare un danno che non giuridicamente apprezzabile.
I creditori del simulato acquirente non trovano una corrispondente tutela ed è giusto che di regola abbiano a seguire la sorte del loro debitore. Solo nell'ipotesi che essi in Buona Fede abbiano già compiuto '''Atti Esecutivi''' sopra i Beni Trasferiti (Fittiziamente) al loro debitore in forza del Contratto Simulato, sono protetti contro la Dichiarazione di Simulazione che verrebbe a togliere l'Oggetto su cui tendono a soddisfarsi. In altre parole, per effetto del Pignoramento, i Beni vengono Vincolati a Garanzia del Creditore, a preferenza del Diritto del Simulato Alienante, il quale sottostà alle conseguenze della situazione apparente che egli ha contribuito a creare (art. 1416 c.c.).
Nel Conflitto tra i Creditori dell'una e dell'altra parte del contratto simulato, mancando altri beni delle due parti, i Creditori di entrambe le parti vogliono soddisfarsi sul medesimo bene oggetto della simulazione. I Creditori del Simulato avranno la precedenza sui creditori chirografi (cioè quelli non garantiti da Pegno o Ipoteca) del Fittizio Acquirente, purché il loro credito risulti anteriore all'Atto con il quale il bene di cui si tratta fu Alienato al Finto Acquirente (art. 1416 c.c.).
RissumendoRiassumendo il Negozio Giuridico mentre è un Atto Nullo che non dovrebbe avere quindi conseguenze esso invece ne produce nei confronti di alcuni soggetti. Per questo il legislatore nei citati articoli parla espressamente di '''Efficacia''' ed '''Inefficacia''' - in Senso Relativo dell'Atto Simulato (art. 1414 c.c.: ''"non produce effetto"''; ''"ha effetto"'').
Tutto quanto detto è in stretta connessione con la possibilità di provare il contrasto esistente tra l'Apparenza Voluta e la Realtà del Rapporto.
 
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La Caratteristica del '''Negozio Indiretto''' è che vi è una divergenza tra lo Scopo Pratico perseguito in concreto dalle Parti e la Funzione Tipica della categoria del Negozio che viene posto in essere. Si cerca insomma di creare un Effetto Giuridico Ulteriore che va oltre la Causa propria del Negozio Giuridico usato.
Anche se lo Scopo è diverso da quello perseguito comunemente usando quel Negozio Giuridico ugualmente il Negozio Indiretto, essendo sostanzialmente voluto, ha piena validità e la sua disciplina è quella stabilita per il Negozio posto in essere purchèpurché non vi sia Frode alla Legge o non serve a realizzare motivi Illeciti Comuni alle Parti (ad esempio una Vendita con Patto di Riscatto che serve a coprire un Mutuo Ipotecario con Patto Commissorio Vietato. Proprio questo esempio mostra come la ragione strumentale a cui mirano le parti non è il trasferimento di proprietà ma il soddisfacimento dell'esigenza di garanzia ed è in questo che si ravvisa la nullità perchèperché la Legge vieta il Patto Commissiorio all'art. 2744 c.c. che consiste nel convenire che il Bene è dato in Garanzia, in Pegno o Ipoteca, e passerà in Proprietà del Creditore nel caso di Inadempimento).
Particolare tipo di Negozio Indiretto è il '''Negozio Fiduciario'''. Esso come dice la stessa parola si basa sulla fiducia. Un titolare trasferisce ad un ''fiduciario'' un bene allo scopo di gestirlo per conto di altrui per permettere a quest'ultimo il godimento dello stesso (''fiducia cum amico'') oppure per garanzia reale di un credito (''fiducia cum creditore''). In entrambe i casi il Negozio può essere invalidato se ciene dimostrato che è stato posto in essere solo per eludere una Norma Imperativa o per uno Scopo Illecito o Frodatorio.
Il '''Trust''' è un Istituto Fiduciario di matrice anglosassone. Esso si ha quando un Soggetto (''Settlor'') trasferisce la Proprietà di tutti i suoi bene o solo parte di essi ad una società o una persona di fiducia (''Trustee'') che è tenuta ad amministrarla nell'Interesse di un Terzo (''Beneficiary'') il quale gode quindi di tutti i vantaggi e le utilità dei Beni pur non essendone formalmente proprietario e ha anche dei rimedi giuridici nel caso in cui il ''Trustee'' venga meno agli impegni presi violando i Patti conclusi dalle Parti (''Breach of Trust''). L'Istituto del ''Trust'' è stato fatto oggetto di una Convenzione di Diritto Internazionale Privato, la Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 relativa alla Legge Applicabile ai ''Trusts'' e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la l. 16 Ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 1992. Per effetto di questa Convenzione il ''Trust'' non può più essere considerato estraneo al nostro ordianmentoordinamento. È dubbio però se la Legge n. 364 abbia solo reso possibili in Italia il riconoscimento di ''Trusts'' Stranieri, ovvero se, sia divenuto addirittura possibile per un cittadino italiano di costitutirecostituire un ''Trust'' con Beni situati in Italia, scegliandoscegliendo la Legge ApplicabieApplicabile.
Per un chiarimento di Natura Terminologica, si spiega che in contrappposizionecontrapposizione alla Categoria e all'Efficacia di quei Negozi Fiduciari stabiliti a Limitazione della Libertà della Concorrenza nei Grandi Affari che coinvolgono il Mondo Moderno, l'Espressione ''"Antitrust"'' disegna tutti gli Organismi e i Sistemi posti a Tutela della Libertà di Mercato.
 
===== I Vizi della Volontà =====
 
Il processo di formazione delldella volontà può essere viziano da varie cause che ne alterano la forma. Essi non riguardano l'aspetto esterno della volontà ma come detto il processo stesso di formazione. Queste cause sono solitamente individuate in errore, violenza e dolo. Conseguenza dei Vizi è l' '''Annullabilità''' ma sono a condizione che siano presenti i presupposti che ora vedremo.
 
L' '''Errore''' è una falsa rappresentanza della realtà che concorre a determinare la Volontà del Soggetto.
L' '''Errore-Vizio''', detto anche '''Errore-Motivo''', poihcèpoiché influisce sui Motivi o Moventi del Soggetto che lo spingono a influire su quella determinazione, si distingue dall' '''Errore Ostativo''' che invece riguarda la Manifestazione della Volontà. La differenza importante tra le due è che l'Errore-Motivo non elimina la Volontà mentre l'Errore Ostativo dimostra la mancanza di una Volontà corrispondente alla Dichiarazione. La ragione del fatto che in questo caso ci sia Annullamento e non Nullità è perchèperché un Criterio Generale della Legge secondo il quale la Nullità Radicale colpisce il Negozio soltanto per le Cause che appaiono Manifestamente anche all'Estero.
C'è da dire che dato che negli articoli 1429 e 1433 c.c. sono coinfluiteconfluite entrambe le ipotesi oggi, almeno sul piano delle conseguenze dei due tipi di errori non vi è più motivo per differenziarli.
L'Errore è Causa di Annullamento del Negozio quando è Essenziale e Riconoscibile.
L'Errore è di due specie:
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** Sull'Identità dell'Oggetto della Prestazione, cioè sulla Individuazione del Bene (''Error in Substantia'').
** Sull'Identità o sulle Qualità Determinanti della Persona: soltanto, cioè quando dette qualità abbiano un Rilievo Essenziale. L' ''Error Personae'', e l' ''Error Qualitatis Redundans in Errorem Personae'' (per usare una frase del vecchio ''Codex Iuris Canonici'') sono naturalmente più importanti nei Negozi di Diritto Familiare. Si è allargato però anche ai Negozi di natura Fondamentalmente Patrimoniale quando risulti che il Soggetto è addivenuto al Contratto ''Unicamente'' per l'Errore sulla Persona dell'Altro Contraente (''Intuitu Personae'').
Nei casi non segnalati l'Errore non può determinare l'Annullabilità neppure quando ha influito direttamente sulla Determinazione della Volontà. È, quindi, irrillevanteirrilevante l'Errore sul Motivo Impulsivo dell'Atto. L' '''Errore sui Motivi''' diventa però rillevanterilevante nei casi di Liberalità quando il Motivo (di fatto o di diritto) è Espresso e Unico e risulta cioè dall'atto e sia il solo che indotto il Disponente a compiere la Liberalità.
* '''Errore di Diritto:''' Consiste nella Falsa Conoscenza o Ignoranza della NroamNorma che ha determinato la Volontà del Soggetto. Esso non può mai essere invocato per sottrarsi al Comando della Legge. Esso è essenazilaessenziale sempre quando verte su un Elemento o una Circostanza che è stata la Ragione Unica o almeno Principale che ha indotto a compiere quel Negozio al soggetto (art. 1429 c.c.). Alcuni Istituti non sono annullabili per Errore sull'EsistezaEsistenza o sul Significato di una Norma (il Matrimonio art. 122 c.c., l'Accettazione dell'Eredità art. 483 c.c., la Transazione art. 1969 c.c., e la Confessione art. 2732 c.c.).
Per quanto riguarda il Secondo Requisito della Riconoscibilità ai sensi dell'art. 1431 c.c. l'Errore è Riconoscibile quando, in relazione al Contenuto, alle Circostanze del Contratto o alla Qualità dei Contraenti, una Persona di Normale Diligenza avrebbbeavrebbe potuto Rilevarlo. Il Requisito della Riconoscibilità rientra nel più Generale Criterio di Protezione dell'Affidamento e cioè che si bisogna tutelare la parte caduta in Errore ma bisogna tutelare anche l'altro contraente se in Buona Fede.
Queste Disposizioni sono dettate da un Criterio di Opportunità e di Praticità. È da segnalare comunque che l'altra parte potrà sempre proporre, per evitare l'Annullamento, di eseguire il contratto come voluto senza Errore ('''Mantenimento del Contratto Rettificato''' ex art. 1432 c.c.).
L' '''Errore di Calcolo''' non produce l'Annullabilità del Negozio ma l'Indicazione andrà Corretta (art. 1430 c.c.).
È IrrillevanteIrrilevante, solidamente, l' '''Errore di Valore''', pur avendo spesso esso un rilievo determinante sulla Volontà.
 
La '''Violenza''' che rileva come Vizio del Volere è la '''''Vis Compulsiva''''' o '''''Vis Animo Illata''''' cioè la '''Violenza Morale''' consiste nella Minaccia che induce a volere per Timore. In questo caso si forma una VolontèVolontà Non Libera e pertanto Difettosa. In presenza di alcuni Presupposti la Violenza è Causa di Annullabilità come Vizio del Volere. Innanzitutto non è rillevanterilevante il '''Timore RiverenzaileRiverenziale''' che una Persona incute ad un'altra per l'Età, Fama o Relazione Personale, anche se talvolta questo timore influenza la Determinazione della Volontà (art. 1437 c.c.). Per aversi Violenza ci vuole un Soggetto Attivo che eserciti la Minaccia a uno Scopo Preciso. La Minaccia deve essere di tale Gravità di far Temere per sé o per i propri Beni un Male Ingiusto e Notevole. Il Male Ingiusto è una IngiustizaIngiustizia che solitamente si ritrova nel Mezzo scelto per la Minaccia (''Contra Ius'': Minaccia di Illecita Lesione). Non è tale la '''Minaccia di far Valere un Diritto''' la quale lo può diventare però se sia Diretta a conseguire Vantaggi Ingiusti ('''IngiustizaIngiustizia nel Fine''': art. 1438 c.c.). Il Male Notevole è un male la cui Gravità è concepita dalla Legge in base ad un Duplice Criteri: il Primo è dato dal Danno Minacciato alle Cose o alle Persone (Elemento Oggettivo) e l'Altro dalla Valutazione che ne fa la Persona che subisce la Violenza (Elemento Soggettivo). Il Male Minacciato è RillevanteRilevante quando è Diretto contro la Persona che si vuole Costringere o contro i suoi Beni, oppure contro il Coniuge, in Ascendente o un Discendente e i loro Beni; con Tali Persone, infatti, si presume un Forte Vincolo di Affetto o di Interesse. Se la Violenza è Rivolta contro Altre Persone (ad es. un Collaterale), il Giudice valuterà le Circostanze del Caso (art. 1436 c.c.).
 
Il '''Dolo''' puo'può essere ancora definito come le parole di Labeone ''Omnies Calliditas, Fallacia, ;achinatio ad Circumveniendum, Fallendum, Decipendum Alterum Adhibita''. Esso consiste in Raggiri e Artifizi adoperati per Ingannare una Persona e approfittare dell'Errore in cui è caduta per effetto del Dolo allo Scopo di farle compier un Negozio.
L'espressione Dolo è usata in senso specifico come Illecito Inganno. È una Specie del Genere più ampio "Dolo" che è Qualificazione Subiettiva dell'Atto Illecito. PerchèPerché ci sia Dolo c'è bisogno che una parte contraente o un terzo spinga il errore il ''Deceptus'' e ricavi da tale errore un Vantaggio noto al contraente avvantaggiato dal Dolo. Solo in questo caso esso è Annullabile. Si potrebbe chiedersi a cosa serva il Dolo se già è presente tra i Vizi del Volere l'Errore. La sua presenza risulta fondamentale perchèperché nel caso del Dolo l'Annullamento è sempre possibile, mentre nel Errore-Vizio c'è bisogno dei Requisiti di Essenzialità e di Riconoscibilità, e questo perchèperché vi è stato un raggiro ai danni di una parte e questo è giudicato più grave rispetto ad un Errore-Vizio che può essere dettato anche da spontaneità oltre che da provocazione. Questo spiega perchèperché si è portati, in Giurisprudenza, a ricondurre al Dolo anche fattispecie proprie dell'Errore-Vizio perchèperché è di più facile anullabilitàannullabilità e soprattutto consente alla parte lesa anche di ottenere il Risarcimento contro l'autore dell'Illecito Raggiro.
Il Dolo che Vizia il Negozio è il '''''Dolus Malus''''' che si distingedistingue dal '''''Dolus Bonus''''' che è quella forma d'Inganno tipicamente usata in ambiente commerciale che è innocua o comunqucomunque emenomeno dannosa e serve ad esaltare nelle pubblicità una propria merce e sono ammesse e tollerate nella vita degli Affari non producendo conseguenze.
Solo quando è stato il Dolo a spingere il ''Deceptus'' a prestare il Consenso al Negozio è causa di AnnulalbilitàAnnullabilità e eventuale Risarcimento Danni. Questo Dolo è detto '''''Dolus Causam Dans'''''. Diverso è invece il Dolo che serve unicamente a stabilire Patti più Gravosi è dalle quali discendono solo Obbligo di Risarcimento da imporre alla Parte in Malafede per i Danni connessi alle Pattuizioni ottenute con l'Inganno ma non incide sulla Validità del Negozio (art. 1440 c.c.). In questo caso si parla di '''Dolo Incidente (''Dolus Incidens'')'''.
 
==== La Forma ====
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Negli altri casi, che sono la maggioranza, la '''Manifestazione di Volontà''' può essere:
* '''Tacita:''' In questo caso la Manifestazione viene a esistere per Mezzo di Fatti Dimostrativi (''Facata Concludentia'') e cioè un Contegno che, secondo la Comune Valutazione, sarebbe Incompatibile con una Volontà Diversa da quella che si deduce dai Fatti Stessi. Il Significato deve, in ogni caso, essere Univoco e Non Equivoco. Nell'ambito di Attività, più propriamente, Commerciale si parla di un ''Comportamento Sociale Tipico'', al quale sono riconosciuti Effetti Preordinati o Recepiti dal Sistema.
* '''Espressa:''' In questo caso la Manifestazione è espressa con Parole, Scritti o Cenni che hanno lo Scopo Diretto della Dichiarazione. Oggi ha relativamente perso importanza la Tradizione Distinzione tra Froma Scritta e Orale dato che oggi vi è il '''Messaggio Elettronico''' che ha una Istantanea Rapidità e Memorizza il Contenuto con la possibilità di trasferirplotrasferirlo in un Supporto di Carta. Nei casi in cui la Dichiarazione per produrre i Proprio Effetti deve per forza essere ricevuta dal Destinatario si tratta dei casi di '''Dichiarazione Recettizia'''. Se invece no nè necessaria la recezione da parte del Destinatario ma basta la Semplice Estrinsecazione (Emissione) della Volontà si parla allora di '''Dichiarazione Non Recettizia'''.
La Regola Generale della Forma per i Negozi Giuridici è quella della '''Libertà di Forma'''. Alle volte però la Legge può prevedere una particolare Forma di Manifestazione per determinati Atti Giuridici o per Certi Effetti. In questo caso gli Atti sono detti '''Atti Solenni''' e la loro particolare Forma è prescritta al fine di far maggiormente richiamare l'attenzione di chi voglia attuare quei particolari Negozi per la loro importanza (ad esempio essa è prescritta per quasi tutti i Negozi Immobiliari, per il Testamento e per i più importanti Atti di Diritto Familiare).
Alle volte il Requisito di Forma può apparire '''Relativo''' perchèperché si riferisce solo ad un Particolare Oggetto (ad esempio per la Compravendita la Forma Scritta è richiesta solo per i Beni Immobili, la Procura e il Contratto Preliminare devono avere la stessa forma necessaria per la Validità dell'Atto che si ha, rispettivamente, il Potere o l'Obbligo di Compiere). Nei Negozi Solenni la forma è prescritta '''''Ad Substantiam''''' cioè essa è un Elemento Costitutivo del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità dell'Atto. L'articolo 1350 del Codice Civile pone il Requisito dell'Atto Scritto ''Ad Substantiam'' per una serie di Atti tra i quali la Compravendita di Beni Immobili, la Locazione di Beni Immobili per una Durata Ultranovennale, la Comunione, la Servitù o l'Usufrutto, la Società e la Divisione di Beni Immobili. Altre volte la Legge chiede l' '''Atto Pubblico''' (Donazione, Costituzione di Persone Giuridiche, di Società per Azioni, di S.r.l., per le Convenzioni Matrimoniali) o alcune Forme Particolari (per il Matrimonio, il Testamento, la Cambiale, e cosí via).
Se è richiesta l'Atto Scritto (Scrittura Privato o Atto Pubblico) ''Ad Substantiam'' tale Atto deve espressamente indicare la Volontà Negoziale e devono essere poti i Fini Specifici di Manifestare Tale Volontà.
La Documentazione deve contenere tutti gli Elementi che si Pretendono Essenziali per il Significato Concreto dell'Atto.
In base al nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) anche i '''Documenti Informatici''' possono assolvere il Requisito della Forma Scritta. Le Scritture Private di cui all'articolo 1350, 1° comma, n. 1-12 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 21 comma bis del Codice dell'Amministrazione Digitale devono però essere sottoscritte a pena di nullità con Firma Elettronica Qualificata [la Firma Elettronica è l'Insieme dei dati in Fomraforma Elettornicaelettronica, Allegati oppure Connessi Tramite Associazione Logica ad Altri Dati Elettronici, Utilizzati come Metodo di Identificazione Informatica, art. 1, lett. 1, D.Legs. n. 82/05. In questo caso la Firma Elettronica Qualificata è un Tipo Particolare di Firma Elettronica Avanzata (che è un insieme di Dati in Forma ElettornicaElettronica Allegati oppure Connessi a un Documento Informatico che consentono l'Identificazione del Firmatario del DocumeDocumento e Garantiscono la Connessione Univoca al Firmatario, creati con Mezzi sui quali il Firmatario può Conservare un Controllo Esclusivo, collegati ai Dati ai quali Detta Firma si riferisce in Modo da Consentire di Rilevare se i Dati stessi siano Stati Successivamente Modificati, art. 1, lett. q ''bis'', D.Lgs. n. 82/05) basata su un Certificazione Qualificata e realizzata mediante un Dispositivo Sicuro per la Creazione della Firma, art. 1, lett. r, D.Lgs. n. 82/05] o con Firma Digitale (anche essa un Tipo Particolare di Firma ElettornicaElettronica Avanzata basta su una Certificazione Qualificata su un sistema di Chiavi Crittografiche, uanuna Pubblica e una Privata, Correlate tra loro, che consente al Titolare tramite la Chiave Privata e al Destinatario tramite la Chiave Pubblica, Rispettivamente, di Rendere Manifesta e di Verificare la Provenienza e l'Integrità di un Documento Informatico o di un Insieme di Documenti Informatici, art. 1, lett. s, D.Lgs. n. 82/05), per gli Atti all'articolo 1350, n. 13 del Codice Civile, il Requisito della Forma Scritta è Soddisfatto dalla Sottoscrizione con Firma Elettronica Avanzata. InoltereInoltre la Firma Elettronica Avanzata, Qualificata o Digitale rispetta anche i Requisiti dell'articolo 2702 del Codice Civile per la Scrittura Private e vi è una Presunzione che la Firma sia Riconducibile al Titolare Salvo Sua Prova Contraria.
Anche le parti possono stabilerestabilire con un Atto Obbligatoriamente Scritto che nei loro futuri accordi sia prevista una Determinata Forma (Forma Volontaria) ed essa si presume come Requisito ''Ad Substantiam''.
Altre volte la Forma è Richiesta dalla Legge come ElmentoElemento di Prova '''''Ad Probationem'''''. Il Negozio anche senza la prova resta Valido (quindi è pienamente efficace tra le parti) ma non sarà possibile produrre come prova in giudizio i testimoni o la presunzione semplice ma dovrà presentare almeno un documento scritto anche posteriore che ne dimostri che la volontà sia stata manifestata. Sarà però possibile usare altre prove come la Confessione eile il Giuramento Decisorio.
Tutto questo che abbiamo appena detto ci permette di dire che il '''Silenzio''' in sé per sé non è una Manifestazione di Volontà atta a Costituire un Negozio lo può diventare se è stato precedentemente concordato tra le parti che esso vale come positivo o negativo. Nè può assumeroassumere senso anche in realzionerelszione ad un determinato contesto storico o sociale che ne fa assumere il senso di adesione di una parte alla volontà dell'altra.
 
==== La Causa ====
 
La '''Causa''' è la Funzione Economica del Negozio. In altre parole la Causa non è altro che la Giustificazione dell'Azione Umana che si esplica nel Contratto. Essa quindi è un Elemento Necessario per il Negozio stesso perchèperché senza una Causa il Negozio non Esiste. Il Codice si limita, oltre che a prevederla come un Elemento Essenziale del Negozio all'articolo 1325, impone all'articolo 1322 che essa sia lecitàlecita. Dal Combinato disposto si può comprendere che il nostro sistema legislativo si fonda sul concetttoconcetto di Meritevolezza della Causa. Solo una Causa Meritevole di Tutela Giuridica ha Riconoscimento Giuridico.
Il Codice non ci dice cosa sia Concretamente la Causa e la stessa Dottrina è divisa.
Possiamo in sostanza dire che la Causa si fonda sulla Ragione stessa del Negozio. Il Negozio è ontologicamente collegato al bisogno di collaborazione tra uomini che si concretizza in esso attraverso una reciproca accettazione. Accettazione che chiaramente è collegata ad un Fine Pratico perseguito, anche con Interessi Propri delle Parti Differenti, dal Negozio Gesto. Ed è proprio in questo Fine Pratico che si concretizza la Causa. Tale Causa, potremmo dire anche Giustificazione Sociale della Collaborazione, deve ritrovarsi in ogni Negozio (anche unilaterale come il Testamento). Se già in ambito sociale si cerca questa Giustificazione ancora di più la si cerca in ambito Economico ecco perchèperché l'abbiamo definita come la Funzione Economica e potremmo dire Sociale del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità del Contratto/Negozio (ai sensi degli artt. 1325 e 1428 c.c.).
La Causa non va assolutamente confusa con il '''Motivo''' che è l'Impulso delle Singole Parti che le ha spinte all'accordo. Un esempio può chiarire il tutto. Prediamo il Negozio della Compravendita. La Causa della Compravendita è nullaltronull'altro che lo scambio di una cosa per un prezzo. Ebbene i Motivi dei singoli che ci sono dietro a questo scambio chiaramente vanno al di là della Causa (ad esempio una parte potrebbe volere la cosa per regalarla ad un'altra persona mentre l'altra parte la vuole vendere per poter avere i soldi con cui comparcicomprarci un altro oggetto). Chiaramente i Motivi sono solitamente irrillevantiirrilevanti per il Diritto.
La Causa va inoltre tenuta distinta dall' '''Oggetto''' e anche qui l'esempio della Compravendita può chiarire infatti se l'Oggetto della Compravendita è Duplice (Cosa e Prezzo) la Causa è Unitaria cioè lo Scambio Cosa contra Prezzo.
La Causa va distinta anche dalla '''Volontà''' e questo sia nei Negozi Onerosi che Gratuiti infatti una Cosa è la Volontà di Attribuire un Bene altra lo Scopo di tale Attribuzione (idem nei Negozi di Liberalità, Donazione e Testamento, dove la Causa è l'esplicazione dello spritiospirito liberale verso la persona beneficiaria ''animus donandi'' che è precedente, di solito, alla volontèvolontà e trova giustificazione in esso).
Esiste una Presunzione di Esistenza di Causa in presenza dell'Esistenza di una Volontà. Va detto inoltre che la Causa è il criterio principale con cui si Qualifica un Negozio. In Base alla Causa infatti si potrà comprendere se il Negozio rientra in un Tipo Negoziale Nominato o comunque la Disciplina da Applicargli.
Bisogna dire che nonostante la Causa sia une Elemento Essenziale esistono Negozi che sono Svincolati dalla Causa per Facilitarne la Circolazione dei Diritti. Essi sono i '''Negozi Astratti''' di cui un esempio Tipico è la Rappresentanza in cui un soggetto conferisce ad un altro una Procura che è svincolata dalla Causa per la quale la si conferisce.
Bisogna dire che la Causa non è del tutto asstenteassente ma essa verrà a in rilievo solo successivamente e questo non pone in contraddizione il sistema che si regge proprio sulla presenza di Causa nei Negozio.
Solitamente la Astrattezza (Riconosciuta dalla Legge) è controbilanciata da un Requisito di Forma.
 
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Le '''Norme Imperative''' sono quelle Norme che Esplicitamente o ''Virtualmente''' (cioè come Logica Conseguenza) prevedono la Sanzione di Nullità. Va detto che in questo Caso se la Norma va a Sanzionare solo una parte del Negozio non è detto che tutto il Negozio decada (si pensi alla Nullità solo di una Clausola del Contratto che comporta la decadenza solo di questa e non di tutto il Contratto).
L' '''Ordine Pubblico''' è un concetto meno definibile concretamente. Esso è volto a tutelare in sostanza i Postulati Essenziali dell'Ordinamento Giuridico che non per forza devono essere concretizzati in una norma giuridica ma che possono anche essere ricavati dal Sistema delle Disposizione Inderogabili del Codice e di altre Norme. Anche qui la Sanzione è la Nullità.
In ultimo abbiamo il '''Buon Costume''' che è anche esso molto simile ma questa volta è rivolta ad una sorta di Etica Pubblica. I Negozi ''Contra Bonos Mores'' sono Negozi contro ad una Moralità Esteriorizzata e resa Pubblica o presente nella Vita Sociale. Essa ha, in campo Pubblico, una Vasta Accezione che va oltre alla Sessualità (che è invece il campo esclusivo della Moralità in Ambito Penalistico). Possiamo dire che il Rapporto con la Moralità del Diritto è molto complesso dato proprio alla volatilità e al dato, potremmo dire, intrinsecamente storico-sociale dello stesso (ciò che è amorale oggi potrebbe non esserlo domani o viceversa) e inoltre non tutto ciò che è tendenzialmente amorale e contrario al Buon Costume non può essere un Uso proprio della Società ecco perchèperché oggi si tende a ricondurre il Buon Costume ad un Criterio Deontologico.
 
Anche il '''Motivo''' delle Parti, in questo caso, puo'può determinare l'Illecità del Negozi. Negli Atti di Liberalità (Donazioni, Istituzione di Erde, Legato) sono Nulli quando Illecito è il motivo Determinante che sia ''Unico ed Espresso'' (artt. 788 e 626 c.c.). I Contratti in Genere sono nulli quando il Motivo Illecito si ''Unico e Comune'' a Entrambe le Parti (art. 1345 c.c.).
La Nullità del Contratto Comporta la Cessazione degli Effetti quindi la Parte (o le Parti) che già ha ottemperato (in tutto o in parte) alla Prestazione ha il Diritto alla '''''Restitutio in Integrum''''' fatta eccezione nel caso in cui anche il Comportamento di tale sia rivolto allo '''Scopo di Compiere una Offesa al Buon Costume'''. Ai sensi dell'articolo 2035 del Codice Civile infatti in questo caso non si potrà ripetere il Pagato proprio perchèperché ''in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis'' e quindi in vano si tenterebbe di aver restituito il ''pretium sceleris'' adducendo la Causa Illecita.
 
Un Caso Particolare di Illecità è il Caso dei '''Contratti in Frode alla Legge''' previsti dall'articolo 1344 del Codice Civile. In questi Casi Apparentemente si Rispetta un Comando Legislativo ma Sostanzialmente se ne Viola il Contenuto perchèperché si Persegue Intenzionalmente un Risultato che, anche se utilizzando diversi Mezzi Giuridici, Coincide nelle Conseguenze Pratiche con un Risultato Proibito.
Esso si Distingue dal Negozio Simulato perchèperché nella Sostanza il Secondo non è Voluto mentre la Nullità del Primo consiste proprio nel suo essere Realtà.
Per Esserci Frode alla Legge è Necessario:
# Che la Sua Vera Sostanza Coincida con un Divieto (come ad esempio l'Usura).
# Che ci sia un Elemento Intenzionale: Cioè che ci sia la Concreta Volontà della Frode in Senso Subiettivo cioè che si vuole seguire una via in sé Lecita per conseguire un Effetto Sostanzialmente Inammissibile.
Va tenuto sempre presente che però la Ricerca dell'Illecito ha il Limite Intrinseco al Sistema che le Parti hanno Massima Possibilità di Godere di cioàcioè che la Legge gli Lascia.
Il Negozio in Frode alla Legge è Dichiarato Nullo dal Codice per Illecità della Causa (art. 1344 c.c.).
 
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Sono '''Elementi Accidentali''' del Negozio Giuridico: la Condizione, il Termine e il Modus o Onere.
La Loro esistenza si fonda sulla Sostanziale Libertà da parte dei Soggetti di poter inserire nel Contratto tutto ciò che vogliono basti che non sia contraria alle Norme Legali. In base a ciò si può differenziare tra '''Negozi Tipici''' in cui è la Legge a Fissarne il Contenuto, e '''Negozi Atipici''' dove sono le Parti a Strutturarlo (i Negozi Tipici si dicono anche '''Nominati''' perchèperché sono previsti dal Codice e quindi Legislativamente Normativizzati mentre gli Atipici sono anche detti '''Innominati''' perchèperché non sono previsti dal Codice nè Legislativamente Normativizzati). Per i Negozi Atipici la Lecità (cioè il non essere contrari a Norme ImparativeImperative, Ordine Pubblico e Buon Costume) non basta c'è bisogno anche che siano dall'Ordinamento Giuridico Stimati come Degni di Tutela (art. 1322 c.c.).
Gli Elementi Accidentali rientrano, come detto, in questo quadro è fungono da ''Autolimitazioni'' poste dalla Parti al Contratto Stesso e Rappresentano Clausole o MdalitàModalità al Volere. Esistono dei Negozi Giuridici chiamati '''''Actus Legitimi''''' o '''Negozi Giuridici Puri''' che non li ammettono. Essi sono Tipici nel Diritto Familiare (come il Matrimonio che non può essere sottoposto a Nessun Elemento Accidentale) mentre nel Diritto Patrimoniale sono limitati alla Accettazione e alla RinunaziaRinunzia all'Eredità.
Altri Atti invece limitano l'apponibilità solo di uno degli Elementi Accidentali come ad esempio l'Istituzione di Erde ammette la Condizione ma non il Termine, la Cambiale il Termine Iniziale ma non la Condizione. Il ''Modus'' invece si applica solo ai Negozi di Liberalità (Istituzione di Erede, Legato, Donazione).
Il Nome '''Accidentale''' deriva dal Fatto che la loro Presenza può essere presente oppure mancare. Se essi sono stati però dedotti nel Negozio essi assumono piena rilevanza come Parte Integrante della Volontà e tale Parte è Integrante e Inscindibile cioè un Negozio Condizionato o a Termine è un Negozio Diverso dal Negozio Puro e Semplice è un Negozio la cui Efficacia Dipende in Concreto da una Circostanza Posteriore all'Atto.
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La '''Condizione''' in base alla Definizione Legale, di cui all'articolo 1353 del Codice Civile, è una Limitazione Posta dalla Stessa Volontà ('''Condizione Volontaria''') agli Effetti del Negozio che si fanno Dipendere dal Verificarsi di un Evento Futuro e Incerto. La Condizione Volontaria ora detta si Differenzia dalla '''Condizione Legale (''Condizio Iuris'') o ''Tacita''''' che invece prevede un Presupposto dalla quale la Legge fa Dipendere l'Efficacia dell'Atto (si pensi alla Morte che fa avverare il Testamento).
Non possono essere oggetto di Condizione gli Avvenimento Presenti o Passati (pur se se ne ignora l'accadimento) perchèperché in esiessi lo Stato di Incertezza Obiettivo di Pendenza mancherebbero.
 
La Condizione non va Confusaconfusa con la '''Presupposizione''' dove siamo di fronte ad una condizione ma qui questa condizione non è espressa ma è ritenuta che ciò sia prense perchèperché si sente come integrazione necessaria alla volontà. Spesso è la legge stessa a prevederlo e a ritenere l'esistenza di un negozio perché le parti presumono l'esistenza di un fatto o di una situazione. Altre volte è la giurisprudenza (sulla base della buona fede e dell'equità) a prenderne coscienza e la rilevanza di tale presupposto funziona proprio da condizione se si basa su un ''obiettivo'' e che esso sia ''comune'' ad entrambe le parti. Se tale presupposto viene a cessare prima del negozio il negozio sarà nullo se viene a cessare dopo il negozio può essere risolto con efficacia ''ex tunc''.
 
Per quanto riguarda la Condizione, l'evento oltre che deve essere futuro deve anche essere ''incerto'' cioè deve essere dubbia la sua realizzazione. Non importa, invece, se si sappia o meno il momento in cui tale fatto dovrebbe avverarsi. Va detto però che se tale momento è sicuro ci troviamo difronte ad un Termine.
Possiamo avere:
* ''Dies Incertus An, Incertus Quando'' (È Incerto Sia Se Avverrà, Sia Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Il Giorno delle Nozze di Tizio") [CONDIZIONE].
* ''Dies Incertus An, Certus Quando'' (È Incerto Se Avverrà, Ma È Certo Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Quando Tizio DivveràDivverrà Maggiorenne, cioè se raggiungerà i Diciotto Anni") [CONDIZIONE].
* ''Dies Certus An, Incertus Quando'' (È Certo Che Avverrà, Ma Non È Certo Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Quando Morirà Tizio [e questo Termine Costituisce, ad Esempio, la Base del Contratto di Vitalizio]") [TERMINE].
* ''Dies Certus An, Certus Quando'' (È Certo Sia Che Avverrà, Sia Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Il 20 Marzo 2004") [TERMINE].
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Sotto il Profilo della Causa Produttrice dell'Avvenimento si può distinguere tra:
* '''Condizione Potestativa:''' Quando l'Avverarsi dell'Evento Dipende dalla Volontà di una delle Parti (Ad Esempio: "Comprerò il Codice Se Deciderò di Fare l'Esame").
** La Quale Non Va Confusa con la '''Condizione Meramente Potestativa''' o '''Arbitraria''' dove non c'è alcun riferimento ad un fatto volontario il cui compimento presenti qualche apprezzabile interesse per la parte ma si ha riguardo alla Pura Volontà del Soggetto (Ad Esempio: "Se Vorrò"). L'articolo 1355 del Codice Civile dichiara Nullo il Negozio Sottoposto a Tale Condizione se Sospensiva perchèperché manca la Volontà in Origine (È Chiaro che se si dice "Ti Venderò Casa Se Vorrò" in questo momento manca la Volontà e quindi non c'è Negozio). Di contro però è Valido se la Condizione è Legata alla Volontà della Parte che ne riceve Vantaggio (Ad Esempio: "Ti Darò Cento Se le Vorrai"). Non Essendo Vietata, invece, si Ritiene Valida Tale Condizione se Risolutiva tra l'altro alcuni sostengono che sia una Facoltà di Recesso ''ex'' articolo 1373 del Codice Civile.
* '''Condizione Casuale:''' Se il Fatto Dipende dal Caso o da Terzi (Ad Esempio: "Ti darò Cento Se Verrà la Nave dall'Asia").
* '''Condizione Mista:''' Se la VolontèVolontà del Soggetto e un ElmentoElemento Estraneo Concorrono a Produrre l'Evento (Ad Esempio: "Ti Darà Cento, Se l'Esame Andrà Bene").
 
In base al fatto che la Condizione affinchèaffinché si Realizzi vada Compiuta o non Compiuta si distingue tra:
* '''Condizione Affermativa:''' (Ad Esempio: "Ti Darò Cento Se Condurrai la Nave in Salvo dall'Asia").
* '''Condizione Negativa:''' (Ad Esempio: "Ti Darò Cento Se Resterai Celibe" che equivale a dire "Ti Darò Cento Se Non Ti Sposerai").
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* '''Condizione Lecita:''' Se essa è Legalmente Possibile.
* '''Condizione Illecita:''' Se essa è Legalmente Proibita (Richiami qui lo stesso Concetto di Causa Illecita).
Negli Atti Tra Vivi se la Condizione è Illecita il Negozio è Nulla sia se essa è Sospensiva sia se essa è Risolutiva. Se la Condizione è invece Impossibile se essa è Sospensiva il Negozio è Nullo se invece è risolutiva essa viene Considerata come non Apposta e quindi il Negozio di fatto resta validtovalido all'infinito (art. 1354 c.c.). Nei Casi di Negozio Mortis Causa invece c'è maggiore attenzione perchèperché in questo caso la volontà del Morto non potrà essere rinnovata ecco che quindi vale la '''''Regola Sabiniana''''' sancita dall'articolo 634 del CodniceCodice Civile per le quali le condizioni Impossibile e Illeciti si considerano non apposte salvo che non consistano nell'unico motivo che ha indotto il Testatore a fare TestamenteTestamento in quel caso la Nullità Investe tutto il Testamento.
 
Nella Condizione bisogna distinguere tra il periodo in cui l'evento è Incerto (''Condicio Pendet'') e il periodo in cui la Condizione è Certa o perchèperché è Mancata (''Condicio Deest'') o perchèperché si è Verificata (''Condicio Exstitit''). Il Legislatore nel periodo di incertezza riconosce in capo a chi aspetta la sua realizzazione uno Stato di Aspettativa che al Realizzarsi della stessa si trasforma in un Diritto. Durante lo Stato di Aspettativa si possono compiere Atti Conservativi sul bene soggetto a condizione (art. 1356 c.c.) questo non toglie che possano essere però alienati o trasmessi per eredità pur mantenendo l'originario vincolo (art. 1357 c.c.). Le parti poi devono comportarsi sempre secondo le Regole della Buona Fede in modo da non Danneggiare l'altra parte (art. 1358 c.c.). Inoltre se essa è opposta nell'interesse di una sola parte questa può rinunziare alla sua Efficacia.
Quando la Condizione è Mancata se essa è Sospensiva il Diritto non Sorge, se essa è Risolutiva il Diritto si Consolida e Rimane Definitivo.
Anche se si Verifica il Diritto si Consolida: Se infatti è Sospensiva il Diritto si Considera come se Fosse Sorto Senza Condizione se invece è Risolutiva si Considera come mai Sorto. La Condizione ha pertanto Effetto Retroattivo ''ex tunc'' e per avere questa Efficacia anche nei Confronti dei Terzi della Condizione va fatta menzione nella Nota di Trascrizione. La Condizione può anche essere non Retroattiva nel caso in cui siano le Parti a Stabilire la sua Efficacia ''Ex Nunc'' (Come nel ''Diritto Convenzionale di Recesso'') oppure Deriva dalla Natura del Rapporto.
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* '''Termine di Adempimento:''' Quando Esso è stato Fissato solo per Fissare nel Tempo il Momento di una prestazione o di altro Adempimento (Termine di Scadenza).
 
Il Termine di Efficacia si distingue dalla Condizione perchèperché essono è un Avvenimento Futuro e Certo che si sa che accadrà sicuramente. Il Termine può essere '''Incerto''' solo sul Quando mai sulla sua Verificazione (altrimenti sarebbe Condizione). La conseguenza è che se si paga prima del Termine ciò che si è dato non si potrà riavere indietro perchèperché l'Obbligazione è perfetta mentre nella Condizione si potrà Ripetere la ''Condictio Indebiti''. Inoltre il Termine ha Efficacia ''Ex Nunc'' mentre la Condizione è ''Ex Nunc'' e pertanto i suoi Effetti Prima della Scadenza non vengono Distrutti.
 
Il Termine può essere:
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# Per Mancata Prestazione delle Garanzie Promesse (Ad Esempio: Alienazione ad Altri del Bene che Doveva Essere Ipotecato).
 
In ultimo va segnalato il '''Termine Essenziale''' il quale impone che la prestazione sia dovuta in un determinato momento in modo che una Prestazione Successiva Non Possa più farsi o non avrebbe più Valore (di per sé, oppure anche in Relazione agli Interessi Particolari dei Soggetti). Esso è molto importante perché se tale Termine non è stato rispettato ciò comporta la ''Risoluzione Ipso Iure'' del Negozio (salvo la possibilità per l'Interessato di concedere un '''Termine Suppletivo''' di tre giorni ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile). Il Termine Essenziale può derivare anche Implicitamente dalle Circostanza del Negozio Giuridico stesso ad esempio la Consegna di un Vestito per una Cerimonia chiaramente il Termine Essenziale è quello della Cerimonia stessa altrimenti dopo tale Termine il Vestito è Inutile, così anche per una Stanza d'Albergo per una Giornata o una Stagione Precisa oppure la Consegna del Titpo allo Scopo di Farne il Deposito Richiesto per Concorrere a una Gara, ecc..
 
==== Il Modus o Onere ====
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Il '''''Modus''''' o '''Onere''' è un Peso Imposto dall'Autore di un Atto di Liberalità (Donazione, Legato, Istituzione di Erede) a Carico del Beneficiario. L'obiettivo di questi Oneri, che non modificano il Contenuto e il Significato degli Effetti Tipici dei Negozi ma ne Aggiungono altri, è solitamente quello di destinare parte della liberalità a vantaggio di scopi di pubblica utilità o a favore di terzi estranei al Negozio oppure a per un Interesse a cui non Corrisponde un Destinatario Persona Giuridica come i lasciti a Favore di animali o l'Erogazione per un'Iniziativa Precaria.
Il '''Modus''' si distingue dalla Condizione perché nel primo l'Atto Volitivo Accessorio non va per forza compiuto prima di quello principale. Esso infatti è del tutto slegato e il principale può essere compiuto poiché, non come nella Condizione, l'Adempimento dell'Onere non è Priminariamente Richiesto. Il ''Modus'' va distinto anche dal '''''Votum''''' o '''''Consilium''''' del Disponente perché è in lui un Carattere di Imposizione di un Obbligo.
Esso poi si distingue anche dall'Obbligo Principale di Prestazione dei Contratti Onerosi perchèperché in questi le Prestazioni sono fatte l'Una in Vista dell'Altra e stanno Entrambe sul Medesimo Piano, mentre l'Obbligazione Assunta come ''Modus'' è un'Obbligazione a sé, Secondaria rispetto alla Liberalità di cui Costituisce un Limite. Il ''Modus'', come Principio, ha Causa nella Liberalità, ma non è Vero l'Opposto.
Il Benificario che ha ricevuto una Liberalità a Titolo Particolare (Legato o Donazione) ''Sub Modo'' Non è Tenuto ad eseguirla oltre il Valore di ciò che ha Ricevuto (art. 671, 793 c.c.). Diverso è invece l'Impegno che Grava sull'Erede che abbia Accettato (Senza Beneficio d'Inventario) l'Eredità di Colui che ha Disposto l'Onere.
Chiunque ne abbia Interesse Può Agire per Ottenere l'Adempimento dell'Onere (artt. 648 e 793 c.c.).