Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni
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Bisogna dire che non esiste la figura di Negozio Giuridico ma esistono vari Negozi anche diversi tra loro. La Definizione Negozio Giuridico è una Categoria creata dalla Dottrina per trovare una Disciplina comune di diversi Negozi Giuridici. Il Codice non parla di Negozio Giuridico e infatti le Regole che si vanno qui a spiegare sono proprie dei Singoli Negozi e in Particolare dei Contratti in Generale.
Il '''Contratto''' è '''il Prototipo di Negozio Giuridico'''
L'ambito in cui si può esplicare l'Attività Negoziale non è ristretto in limiti prestabiliti e assai vasta è l'Autonomia Privata.
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Un Quinta Classificazione si basa su sulla qualificazione in concreto dei singoli atti rispetto ai singoli patrimoni. Non si basa quindi su una Classificazione in astratto. Sono '''Negozi di Ordinaria Amministrazione''' quelli che conservano l'Effettiva Sostanza del Patrimonio Limitandosi ai Frutti, mentre sono '''Negozi di Straordinaria Amministrazione''' coloro che implicano un mutamento che incide sull'Essenza Economica o Giuridica dei vari elementi del Patrimonio attraverso Vendite, Transazioni, Donazioni e Simili.
Fra i Negozi Eccedenti l'Ordinaria Amministrazione (per i quali nel caso di Incapace è sempre necessario il concorso della Volontà di Particolari Organi) si distinguono alcuni Negozi detti '''Negozi di Disposizione''' i quali sono
=== Negozio come Atto e come Regolamento ===
Un ultima Classificazione, e forse la più importante, è quella che si basa sull'Oggetto della Volizione Negoziale. Si possono distinguere '''Negozi come Atto''' che sono diretti alla creazione di una nuova situazione giuridica e i '''Negozi come Regolamento''' che sono diretti a disciplinare la
== Il Contenuto e gli Elementi del Negozio Giuridico ==
Un Negozio Giuridico può avere un contenuto quanto più vario (non dipendendo che esso sia un Negozio come Atto o un Negozio come Regolamento).
Nella struttura del Negozio però si possono incontrare degli Elementi che sono Essenziali e degli Elementi che invece
Sono '''Elementi Essenziali''' gli Elementi che sono Indispensabili per l'
Affianco a questi due Elementi esistono alcuni '''Elementi cd. Naturali''' (secondo parte della Dottrina da considerarsi neppure tanto elementi quanto Effetti Giuridici derivanti dalla natura stessa del contratto). Questi Elementi sono dalla Norma stessa e servono a completare la disciplina del Negozio affianco al Regolamento Volontario.
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Un Negozio, essendo un Atto Dinamico, necessità che ci sia una o più Volontà e quindi ci sia la presenza di almeno un Autore dell'atto Volitivo ('''Parte in senso Formale''') fornito, di regola, di Capacità di Agire.
Come Atto che incide sulla Realtà in Negozio produce le sue conseguenze giuridiche rispetto almeno ad un Soggetto che è dotato di una Capacità di Dritto ('''Parte in senso Sostanziale''').
La Parte, intesa come il Centro d'Interessi, può essere Semplice o Complessa a seconda che siano una o più persone a Manifestare Insieme la loro Volontà concorrenti insieme a costituire l'Atto che ne risulta. Si dice '''Atto Collettivo''' l'Atto che risulta composto di più Atti di Volizione di eguale contenuto e provenienti da più persone che si muovono parallelamente per formare una manifestazione unitaria verso l'esterno. In questo caso la Manifestazione di Volontà si presenta unica solo verso l'esterno permane invece nel rapporto interno tra le varie persone distinti Interessi Particolari che ognuno vuole tutelare e per il quale agisce (proprio questo lo distingue dall' '''Atto Collegiale''' che invece esprime la Volontà di un Organo Collegiale decisa a maggioranza delle persone
Normalmente la Parte Formale coincide con la Parte Sostanziale in ogni caso ci deve essere una certa adeguazione del Soggetto in Senso Formale rispetto alla Parte Interessata e questo adeguamento è la '''Legittimazione'''. Se un Soggetto ha il Potere di Manifestare la propria Volontà con Effetti rispetto a una data Situazione Giuridica si dice che è Legittimato.
Non sempre il Soggetto Titolare dell'Interesse è lo stesso che che esplica la Volontà. A volte la legge autorizza ad altre persone di agire in luogo di altri anche con effetti sul patrimonio di questi ultimi. Questi
Tavolta la legge autorizza un soggetto ad agire nell'interesse del soggetto che è titolare del rapporto giuridico (ad esempio la Rappresentanza Legale degli Incapaci). Altre volte la legge invece autorizza un soggetto ad agire nel rapporto giuridico di un altro soggetto per
Con un Atto volontario si può anche allargare la legittimazione. Questo è il caso della '''Rappresentanza Volontaria''' ad esempio con il quale si attribuisce ad un terzo il Potere di Agire in Nome e per Conto dell'Interessato oppure mediante la concessione fatta a un non titolare di disporre in nome proprio del Diritto altrui (è il caso generale dell' '''Autorizzazione''' come ad esempio nel Mandato ad Alienare Senza Rappresentanza).
In numerose situazioni l'attività del Soggetto è sottoposta, per l'Efficacia della sua esplicazione, a procedimenti di varia natura, come Integrazioni di Volontà, Autorizzazioni Giudiziali o Extragiudiziali.
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La '''Procura''' può essere:
* '''Speciale''' o '''Generale''': È Speciale quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari. È Generale invece quando si estende a tutti gli affari del rappresentanto (ad esempio l'Institore) e comprende di regola i soli Atti di Ordinaria Amministrazione.
* '''Espressa''' o '''Tacita''': È Espressa se deriva da una Dichiarazione. È Tacita se deriva da un
Una menzione speciale va fatta alla Rappresentanza in campo Commerciale. La '''Rappresentanza Commerciale''' assume caratteristiche particolari visto il ruolo che essa svolge in campo economico. I Rappresentanti Commerciali infatti sono coloro che si occupano di distribuire ai consumatori i beni prodotti.
Nella Categoria di Rappresentanti Commerciali si distinguono: gli Insitori, i Procuratori e i Commessi (art. 2203 ss.). Gli '''Insitori''' sono gli Operatori preposti all'esercizio di tutta una impresa o di un suo ramo per il compimento degli affari che svi sono attinenti. Gli Insitori possono essere preposti sia ad un solo ramo dell'impresa sia essere generali per tutta l'impresa.
I '''Procuratori Commerciali''' o '''Rappresentanti di Commercio''' hanno il potere di
I '''Commessi''' possono, invece, compiere
Altre figure previste dalla legge sono il '''Fattore di Campagna''', il '''Dirigente di Navigazione''', il '''Raccomandatario''' che
Da queste figure va tenuta nettamente distinta la figura del '''Commissario''' che pur avendo un importante ruolo nel Commercio esso non è Rappresentante
Vanno, infine, ricordati gli '''Amministratori delle Società''' che hanno la Rappresentanza delle stesse e possono compiere tutti gli Atti che rientrano nell'Oggetto Sociale (art. 2384 c.c.).
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