Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2014 (Insindacabilità Interna Corporis Acta): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+nav
fix accenti
Riga 28:
== Diritto ==
 
Preliminarmente si rende ammissibile l’intervento della Camera dei deputati nel giudizio, poichèpoiché sebbene estranea al giudizio principale, è titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio.
 
La questione di legittimità costituzionale riguarda dunque la disposizione art. 12 del Regolamento nella parte in cui – secondo un’antica tradizione interpretativa – attribuisce al Senato l’autodichia sui propri dipendenti, ossia il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti degli stessi dipendenti, con conseguente esclusione del sindacato di qualsiasi giudice esterno in ordine alle controversie che attengono allo stato ed alla carriera giuridica ed economica dei dipendenti.
Riga 49:
''La Corte ribadisce, come in sue passate sentenze, la non possibilità di sindacare i regolamenti parlamentari e gli atti parlamentari (Interna Corporis Acta) i quali non rientrano negli atti sindacavili ex art. 134 Cost. ma rappresentano una fonte costituzionale a se stante usata per attuare la particolare autonomia e autodichia che è la stessa Costituzione a prevede per il Parlamento ex art. 64 Cost..''
 
''Gli artt. 64 e 72 Cost. fungono però anche da limite a queste garanzia di autonomia da parte delle Camere nel regolare i rapporti interni e il procedimento legislativo nella parte non prevista dalla Costituzione. Ed in questo vi è anche il limite oltre cui non vi è più insindacabilità perchèperché funzione primaria della Camera. FinchèFinché si resta in questo ambito però sicuramente ricadono nella competenza dei regolamenti e l’interpretazione delle relative norme regolamentari e sub-regolamentari non può che essere affidata in via esclusiva alle Camere stesse. Né la protezione dell’area di indipendenza e libertà parlamentare attiene soltanto all’autonomia normativa, ma si estende al momento applicativo delle stesse norme regolamentari «e comporta, di necessità, la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare».''
 
''Va però comunque detto che l’indipendenza delle Camere non può compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili. Pertanto, seppure come detto la Corte non puo'può sindacare i regolamenti parlamentari nelle parti in cui regolano funzioni primarie della Camera. Ugualmente puo' essere adita con ricorso di conflitto di attribuzione nei casi in cui si ritenga che ci sia un conflitto tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri così ristabilendo o marcando i limiti di tale autodichia del Parlamento e attuando il rispetto dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), così come l’attuazione di principi inderogabili (art. 108 Cost.).''
 
----