La Legge Elettorale Rosatellum Bis: differenze tra le versioni

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Con '''Legge Elettorale Rosatellum Bis''' si indica la Legge Elettorale ('''Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"'''), con primo firmatario Ettore Rosato, che ha sostituito [[Il Sistema Elettorale Legalicum]] cioè il combinato disposto tra le due sentenze della Corte Costituzionale sull'ex legge Calderoli "Porcellum" (legge 250/2005) e [[La Legge Elettorale Italicum|la legge "Italicum" (legge 56/2015)]].
 
== Storia ==
Al nome del primo firmatario è stato aggiunto "Bis" (in latino "Seconda") per indicare che è la seconda proposta di legge infatti essa fa seguito ad un altro tentativo di accordo trasversale tra partiti parlamentari (Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord e Movimento Cinque Stelle), su un altro testo sempre proposta da Ettore Rosato, che però fu in seguito ritirato.
La legge, che prende il nome dal suo ideatore, ma non suo firmatario, Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, è stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 con il voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, Alternativa Popolare e altre formazioni minori.<ref>{{Cita news|titolo=Il Rosatellum bis è legge: via libera definitivo al Senato con 241 sì|url=http://www.repubblica.it/politica/2017/10/26/news/legge_elettorale_verdini_noi_sempre_in_maggioranza_e_ci_resteremo_-179372181|editore=la Repubblica|autore=Monica Rubino|data=26 ottobre 2017|accesso=26 ottobre 2017}}</ref> Le stesse forze parlamentari avevano approvato il provvedimento alla Camera, in prima lettura, il precedente 18 ottobre.
 
=== Primo Rosatellum ===
La legge è frutto di un accordo a quattro (Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord e Alternativa Popolare) ed è attualmente ampiamente contestata da altre forze politiche parlamentari (principalmente Movimento Cinque Stelle e Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista) a causa della possibilità di coalizioni e soprattutto la presenza di collegi uninominali.
La legge elettorale è conosciuta con il soprannome di ''Rosatellum bis'' per via dell'esistenza di una precedente proposta di legge, sempre ideata da Ettore Rosato, la quale si strutturava in modo quasi del tutto identico al modello poi approvato, se non per la differente proporzione tra la quota maggioritaria e quella proporzionale e per la soglia di sbarramento. Il primo ''Rosatellum'' infatti prevedeva la suddivisione dei seggi per il 50% assegnati tramite collegi uninominali e per il restante 50% con metodo proporzionale con sbarramento al 5%.
 
La proposta, portata avanti da Partito Democratico e Lega Nord, si rifaceva direttamente al ''Mattarellum'' (anch'esso supportato dagli stessi due partiti come prima ipotesi di riforma del sistema elettorale a inizio 2017<ref>{{Cita web|url=http://www.huffingtonpost.it/vannino-chiti/legge-elettorale-la-mozione-renzi-ha-scelto-sostenere-il-matta_a_22027074/|titolo=Renzi: il Mattarellum è la proposta del Partito Democratico. Sì dalla Lega e Fratelli d'Italia. No di Berlusconi e M5S.}}</ref>) ma fu poi abbandonata per via dell'assenza di un sostegno parlamentare sufficiente per approvarla, trovando il netto rifiuto di Alternativa Popolare, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, i quali la giudicarono eccessivamente sbilanciata verso il sistema maggioritario.<ref>{{Cita news|lingua=it|url=http://www.repubblica.it/politica/2017/05/11/news/legge_elettorale_la_proposta_pd_un_mattarellum_corretto_in_senso_proporzionale-165182409/|titolo=Cos'è il Rosatellum proposto dal Pd come legge elettorale: un Mattarellum corretto|pubblicazione=Repubblica.it|data=2017-05-11|accesso=2017-10-26}}</ref>
Il testo ha avuto l'approvazione della Camera, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dopo tre voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, nel testo della Commissione (C. 2352-A/R e abb.). Alla fiducia ha fatto seguito la dichiarazione di voto finale, con 375 voti favorevoli e 215 voti contrari.
 
== Caratteristiche principali ==
In data 26 ottobre 2017 il testo è stato approvato anche dal Senato della Repubblica dopo cinque voti di fiducia sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 e l'approvazione in votazione finale con 214 voti a favore, 61 contrari e 2 astenuti.
===Formula elettorale===
L'impianto della legge è identico, a meno di dettagli, alla Camera e al Senato, e si configura come un sistema elettorale misto<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 5}}.</ref> a separazione completa.<ref>Un sistema elettorale si definisce misto se una parte dei seggi è attribuita con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario. Nell'ambito dei sistemi misti, si definiscono a separazione completa quelli privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi.</ref>
 
Per entrambe le camere:
Il testo è stato poi promulgato dal Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre come Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali".
* il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) sono assegnati con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali (il cosiddetto ''first-past-the-post''), ovvero in ciascun collegio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
* il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le soglie di sbarramento stabilite, utilizzando listini bloccati all'interno di piccoli collegi plurinominali; il riparto dei seggi è effettuato a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato;
* il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero.
 
=== Coalizioni e soglie di sbarramento ===
==Il Sistema Elettorale Rosatellum Bis==
La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma, dichiari un proprio capo politico ed, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 6}}.</ref>.
 
La legge istituisce diverse soglie di sbarramento, ovvero percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, volte a ridurre la frammentazione politica che tendenzialmente segue il sistema proporzionale<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 7}}.</ref>:
In cosa consiste il sistema elettorale "Rosatellum Bis"?
* 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
* 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste;
* 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
* 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze.
 
Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.
Iniziamo subito a dire che si tratta di un sistema misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, il più votato è eletto) e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista.
 
Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre tre soglie previste.
Cosa prevede il sistema in concreto.
 
=== Collegi ===
'''Collegi Uninominali e Collegi Plurinominali'''
La legge stabilisce che il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni) e 28 per la Camera dei deputati<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 8}}.</ref>.
 
Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 8-9}}.</ref>:
Il territorio nazionale sarà diviso in collegi plurinominali che saranno definiti entro 30 giorni dall'approvazione della legge con un decreto del governo.
* per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale, 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). I restanti sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto di candidati proporzionali.
* per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale – 232 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige). I restanti collegi sono plurinominali.
 
Il Molise dispone di tre collegi uninominali: due per la Camera ed uno per il Senato.
I collegi plurinominali saranno invece formati dall'accorpamento di collegi uninominali. Ogni collegio plurinominale non dovrà eleggere in nessun caso più di 7-8 candidati.
 
La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (il discostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 10-11}}.</ref>.
'''Distribuzione dei Seggi'''
 
Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale; il termine per il parere parlamentare da parte delle commissioni competenti per materia è di 15 giorni (dalla data di trasmissione da parte del Governo).
I 630 seggi della Camera dei Deputati sono assegnati in questo modo:
* 232 in collegi uninominali, di cui:
** Sei per il Trentino Alto Adige;
** Due per il Molise;
** Uno per la Val d'Aosta;
* 386 in piccoli collegi plurinominali (circa 65 collegi, da definire con legge delega);
* 12 nella circoscrizione estero.
 
=== Liste corte bloccate ===
I 315 seggi del Senato della Repubblica sono invece divisi:
I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 12}}.</ref>.
* 102 in collegi uninominali, di cui:
** Uno per il Molise;
** Uno per la Val d'Aosta;
* 207 in piccoli collegi plurinominali;
* 6 nella circoscrizione estero.
 
I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).
I 232 deputati e i 102 senatori del collegio uninominale sono eletti automaticamente dopo aver ottenuto anche un solo voto in più degli avversari (sistema anglosassone del ''First Past The Post'' e che ha come precedente in Italia il Mattarellum, leggi n. 276 e n. 277 del 1993).
 
Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale.
Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi in proporzionale in sostanza non vi sono sostanziali differenze tra l'assegnazione tra Camera e Senato (così come infatti è per lo sbarramento sempre calcolato al 3% per le liste e il 10% per le coalizione su base nazionale). L'unica differenza, in ottemperanza alla Costituzione, è che per il riparto dei seggi delle liste al Senato si tenga conto dei risultati delle singole regioni e non di quello a livello nazionale.
 
In conformità con la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Calderoli, si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano indicati in liste corte (tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore.
'''Listini Corti e Bloccati'''
 
Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.
Nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate. La previsione delle liste bloccate non dovrebbe scontrarsi con il giudicato della Corte Costituzionale che aveva bocciato la possibilità di liste bloccate in grandi collegi. In questo caso i collegi dovrebbero essere abbastanza piccoli da garantire la riconoscibilità dell'eletto, anche in previsione del fatto che i nomi sono tutti scritti sulla scheda elettorale.
 
=== Sottoscrizioni e obblighi di trasparenza ===
'''Coalizioni e Alleanze'''
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità; in sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 13}}.</ref>.
 
Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità: la lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1&nbsp;500 e da non più di 2&nbsp;000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune).
Ritorna al previsione della possibilità di coalizioni a sostegno di un singolo candidato all'uninominale (come era per il Mattarellum) dopo che l'Italicum aveva eliminato tale possibilità. Le liste in coalizioni all'uninominale correranno, però, da sole nel proporzionale.
 
Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio simbolo e statuto e deve indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno (il quale è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari)<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 14}}.</ref>.
'''Soglia di Sbarramento'''
 
Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.
Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi sia alla Camera che al Senato con l'eccezione delle liste che rappresentano minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. Inoltre vi è la soglia per le coalizioni che è del 10%, su base nazionale.
 
=== Pluricandidature e quote di genere ===
Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perché non supera il 3% che è stato eletto nei collegi uninominali mantiene comunque il seggio conquistato.
La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 15}}.</ref>.
 
Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l'elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire l'alternanza di genere ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato)<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 16}}.</ref>.
'''Schede Elettorali'''
 
=== Modalità di espressione del voto ===
Ci sono due schede elettorali uniche (sia per il collegio uninominale o maggioritario che per quello plurinominale o proporzionale), una per la Camera e una per il Senato.
[[File:Rosatellum's voting paper.svg|miniatura|La scheda elettorale]]
La scheda elettorale, unica per la quota maggioritaria e proporzionale, ricorda, almeno graficamente, quella usata per le elezioni amministrative nei comuni oltre i 15&nbsp;000 abitanti.
 
L'elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 17-18}}.</ref>:
Sotto ogni candidato del maggioritario c'è il simbolo delle liste a lui collegate al proporzionale e accanto a i simboli ci sono i nomi dei candidati del listino bloccato.
* tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista supporta;
* tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa supportato: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra;
* tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo supporta. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione) il voto in questione viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.
 
Non è inoltre ammesso, pena l'annullamento della scheda, il voto disgiunto: l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.
'''Modalità di Voto'''
 
=== Assegnazione dei seggi ===
Si potrà votare:
Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 19}}.</ref>.
* con un segno su una lista (che vale anche per il candidato corrispondente).
* con un segno sul nome di un candidato nell'uninominale. In questo per la parte proporzionale:
** se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce a quella lista;
** se il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione elettorale.
 
Per le circoscrizioni plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 20-21}}.</ref>:
Nel caso di doppio segno su un candidato o sulla lista corrispondente il voto è valido.
* si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all'assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell'1% dei voti validamente espressi.
* si determina il quoziente elettorale suddividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l'operazione si svolge a livello nazionale per la Camera ed a livello regionale per il Senato).
* il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.
* i seggi che ancor rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l'ordine decrescente dei medesimi).
 
Nel caso di di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 22}}.</ref>.
È vietato il voto disgiunto cioè votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata al proporzionale.
 
=== Voto all'estero ===
'''Pluricandidature dei Candidati'''
La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata (così come sono rimaste invariate le criticità del meccanismo di voto), ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:
* gli elettori residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del D.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
* gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
* non possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;
* sono stati anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all'estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.
 
Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l'elezione degli altri parlamentari nazionali.
Un candidato può presentarsi in un collegio uninominali e fino in tre collegi plurinominali. In caso di elezioni in più collegi esso però non ha libertà di scelta. Se è eletto nell'uninominale e nel proporzionale riceverà il seggio dell'uninominale. Se è eletto in più plurinominali avrà il seggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti.
 
== Rappresentazione grafica ==
'''Quota Rosa'''
{|class="wikitable" style="text-align:left
|+ {{nowrap|Distribuzione seggi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica<ref>{{Cita|Luca Borsi, 2017|p. 9}}.</ref>}}
|-
| align=center colspan="4"|'''Camera dei deputati'''
| align=center colspan="4"|'''Senato della Repubblica'''
|-
| colspan="4"| [[File:Camera dei Deputati Rosatellum.svg|center|300px]]
| colspan="4"| [[File:Senato della Repubblica Rosatellum.svg|center|300px]]
|-
! align=left colspan=2|Metodo di elezione
! align=left| Seggi
! align=left| Percent.
! align=left colspan=2|Metodo di elezione
! align=left| Seggi
! align=left| Percent.
|-
| bgcolor="#E89600"|
| Maggioritario a turno unico
| align=right| 232
| align=right| 37%
| bgcolor="#E89600"|
| Maggioritario a turno unico
| align=right| 116
| align=right| 37%
|-
| bgcolor="#59B1AA"|
| Proporzionale (con sbarramento al 3%)
| align=right| 386
| align=right| 61%
| bgcolor="#59B1AA"|
| Proporzionale (con sbarramento al 3%)
| align=right| 193
| align=right| 61%
|-
| bgcolor="#D64757"|
| Voto degli italiani residenti all'estero
| align=right| 12
| align=right| 2%
| bgcolor="#D64757"|
| Voto degli italiani residenti all'estero
| align=right| 6
| align=right| 2%
|}
 
== Critiche ==
Nessuno dei due sessi può rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato (quindi in un collegio plurinominale con due seggi i candidati delle liste dovranno essere un uomo e una donna; in quello di tre seggi, due uomini e una donna o viceversa; in quello di quattro seggi fino a tre uomini e una donna o viceversa). Norma diversa da quella prevista fino ad oggi che prevede l'alternanza tra uomo e donna nelle liste.
Ha espresso, tra gli altri, critiche alla legge Beppe Grillo, in una lettera<ref>http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini/letteraMattarella.pdf</ref> che ha invano invitato il Capo dello Stato a non promulgare il testo approvato dalle Camere. Vi si lamentavano la mancanza dello “scorporo”, la mancanza del “voto disgiunto”, la trasmissione del voto per il candidato uninominale alle liste che lo appoggiano la trasmissione del voto dalle liste tra l’1 e il 3% a favore delle liste della coalizione cui appartengono che abbia superato lo sbarramento, lo slittamento dei seggi da un collegio plurinominale all’altro, la trasposizione dei seggi dai livelli superiori ai collegi plurinominali, i criteri di individuazione dei candidati da proclamare in caso di esaurimento delle liste, le pluricandidature, le disposizioni speciali relative al Trentino-Alto Adige/Südtirol, le violazioni relative alle disposizioni relative alla della delega legislativa e la presenza di soglie nazionali al Senato.
 
==Note==