La Legge Elettorale Rosatellum Bis: differenze tra le versioni

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Con '''Legge Elettorale Rosatellum Bis''' si indica la Proposta di Legge Elettorale, approvata alla Camera dei Deputati in data 12 ottobre 2017, con primo firmatario Ettore Rosato, che ha l'intento di superare [[Il Sistema Elettorale Legalicum]] cioè il combinato disposto tra le due sentenze della Corte Costituzionale sull'ex legge Calderoli "Porcellum" (legge 250/2005) e [[La Legge Elettorale Italicum|la legge "Italicum" (legge 56/2015)]].
 
Al nome del primo fimatariofirmatario è stato aggiunto "Bis" (in latino "Seconda") per indicare che è la seconda proposta di legge infatti essa fa seguito ad un altro tentativo di accordo trasversale tra partiti parlamentari (Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord e Movimento Cinque Stelle), su un altro testo sempre proposta da Ettore Rosato, che però fu in seguito ritirato.
 
La proposta è frutto di un accordo a quattro (Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord e Alternativa Popolare) ed è attualmente ampiamente contestata da altre forze politiche parlamentari (principalmente Movimento Cinque Stelle e Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista) a causa della possibilità di coalizioni e soprattutto la presenza di collegi uninominali.
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I 232 deputati e i 102 senatori del collegio uninominale sono eletti automaticamente dopo aver ottenuto anche un solo voto in più degli avversari (sistema anglosassone del ''First Past The Post'' e che ha come precedente in Italia il Mattarellum, leggi n. 276 e n. 277 del 1993).
 
Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi in proporzionale in sostanza non vi sono sostanziali differenze tra l'assegnazione tra Camera e Senato (così come infatti è per lo sbarramento sempre calcolato al 3% per le liste e il 10% per le coalizione su base nazionale). L'unica differenza, in ottemperenzaottemperanza alla Costituzione, è che per il riparto dei seggi delle liste al Senato si tenga conto dei risultati delle singole regioni e non di quello a livello nazionale.
 
'''Listini Corti e Bloccati'''
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Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi sia alla Camera che al Senato con l'eccezione delle liste che rappresentano minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento. Inoltre vi è la soglia per le coalizioni che è del 10%, su base nazionale.
 
Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perchèperché non supera il 3% che è stato eletto nei collegi uninominali mantiene comunque il seggio conquistato.
 
'''Schede Elettorali'''
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'''Pluricandidature dei Candidati'''
 
Un candidato puo'può presentarsi in un collegio uninominali e inofino in tre collegi plurinominali. In caso di elezioni in più collegi esso però non ha libertà di scelta. Se è eletto nell'uninominale e nel proprozionaleproporzionale riceverà il seggio dell'uninominale. Se è eletto in più plurinominali avrà ilsil eggioseggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti.
 
'''Quota Rosa'''
 
Nessuno dei due sessi puo'può rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato (quindi in un collegio plurinominale con due seggi i candidati delle liste dovranno essere un uomo e una donna; in quello di tre seggi, due uomini e una donna o viceversa; in quello di quattro seggi fino a tre donne e una donna o viceversa). Norma diversa da quella prevista fino ad oggi che prevede l'alternanza tra uomo e donna nelle liste.
 
==Note==