Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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Nella Categoria di Rappresentanti Commerciali si distinguono: gli Insitori, i Procuratori e i Commessi (art. 2203 ss.). Gli '''Insitori''' sono gli Operatori preposti all'esercizio di tutta una impresa o di un suo ramo per il compimento degli affari che svi sono attinenti. Gli Insitori possono essere preposti sia ad un solo ramo dell'impresa sia essere generali per tutta l'impresa.
I '''Procuratori Commerciali''' o '''Rappresentanti di Commercio''' hanno il potere di rappresentanre l'Imprenditore in base a un rapporto continuativo concludendo contrattti per lui ma senza essere preposto all'esercizio di una impresa o ad un suo ramo.
I '''Commessi''' possono, invece, compiere soltano gli atti che gli sono satti preposti dall'imprenditore con le operazioni di cui sono incaricati rispettando le eventuali ulteriori limitazioni presenti nell'atto di nomina. Una tipologia particolare sono i '''Commessi Viaggiatori''' o '''Viaggiatori di Commercio''' che svolgono un compito maggiormente di propaganda commercaile e a cui si applica la stessa disciplina degli Commessi "Normali". Anche agli '''Agenti''' è riconosciuta una rappresentazarappresentanza limitata anche se di regola agisce a nome proprio.
Altre figure previste dalla legge sono il '''Fattore di Campagna''', il '''Dirigente di Navigazione''', il '''Raccomandatario''' che rappresentan l'Armatore delle complesse pratiche per la Nave in Porto (artt. 287 ss. c. nav.), del '''Capitano''', che pure rappresenta l'Armatore in Navigazione, del '''Caposcalo''' o del '''Comandante l'Aeromobile''', che rappresentano l'esercente dell'Impresa di Navigazione Aerea.
Da queste figure va tenuta nettamente distinta la figura del '''Commissario''' che pur avendo un importante ruolo nel Commercio esso non è Rappresentante perchè agisce in nome proprio (c.d. Rappresentanza Indiretta art. 1731 c.c.). Esso non va confuso con l' '''Agente di Commercio''' il quale ha solo l'incarico di promuovere affari e non di agire per conto del ''dominus'' nell conclusione dei contratti (art. 1742 c.c. e l. 1985/204). In senso ancora più lato, tra gli Ausiliari dell'Imprenditore può comprendersi anche l' '''Intermediario per le Vendite dei Prodotti Industriali''' (nella pratica viene chiamato genericamente '''Concessionario''') figura che è tra il Somministrato e l'Agente acquistante in proprio le merci per venderle a Terzi assumendosi quindi il Rischio Imprenditoriale con Esonero del Concedente.