Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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Corretto: "apparente"
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Ugualmente manca la Volontà nei casi di '''Violenza Assoluta''' dove un Soggetto viene fisicamente costretto a Manifestare Esternamente una Volontà che in realtà lui non ha. In questo caso il Negozio è radicalmente nullo. Ugualmente non vi è Volontà, ma in questo caso il Negozio è solo annullabile, è il caso dell' '''Errore Ostativo''' dove un Soggetto per distrazione, ignoranza del signfiicato delle parole di una lingua straniera o altro, il Soggetto dice una cosa mentre ne voleva un'altra.
Un caso relativo ai Negozi Bilaterali è il '''Dissenso''' dove non si è riuscito ad avere una coincidenza di Volontà tra le due parti in quanto il destinatario di una dichiarazione ha dato la sua adesione fraintendendo il vero contenuto del discorso ('''Malinteso''' o '''Dissenso Occulto''').
Se il malinteso ha dato vita comunque ad un appartenteapparente accordo ma la divergenza è solo su un elemento del contenuto ci troviamo di fronte ad un caso di Errore Ostativo e il Negozio è annullabile hai sensi degli artt. 1431 e 1433 del codice civile. S einve il malinteso è grave poichè le parti hanno una propria autonoma volontà e il malinteso ha fatto sorgere un equivoco assenzo mancando nell'atto un minimo di formazione di consenso allora tale situazione avrà come conseguenza la nullità radicale del negozio per vizio di mancanza ci consenso.
Talvolta lo stesso Soggetto vuole sprimereesprimere una volontà che non corrisponde alla sua adesione: è il caso della Riserva Mentale e della Simulazione. Nella '''Riserve Mentale''' il Soggetto dichiara una Volontà che tuttavia al suo interno non vuole. Non essendo quindi manifestata o intellegibile esternamente per il Diritto Civile tale Volontà è come inesistente e dato che essa, quasi sempre, corrisponde con la Volontà di Ingnnare l'altra parte il Negozio resta comunque valido.
La Volontà Negoziale va tratta fuori dall'dalle espressioni con le quali essa venne manifestata ed in ciò consiste il lavoro di '''Interpretazione'''. Il Codice Civile (che nelle ''Preleggi'' disciplina anche l'Interpretazione delle Leggi) dedica un capo (art. 1362 e ss.) all'Interpretazione dei Contratti dal quale risulta che la ricerca dell'intenzione degli autori del Negozio può essere condotta in modo libero.
 
===== La Simulazione =====