La Rappresentanza Politica e i Partiti Politici: differenze tra le versioni

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La Rappresentanza Politica è limitata da tre istituti:
* Ineleggibilità: disciplinato dalla Legge 361/1957 in cui sono indicate tre cause: 1. si è già titolari di una carica di governo negli enti locali, 2. si è impiegati presso governi esteri, 3. si è in rapporti economici con lo Stato. Tale impedimento non permette di essere eletto alle elezioni almenoa meno che non venga rimosso 180 giorni prima.
* Incompatibilità: regolato dalla Legge 60/1953 indica l'impossibilità di un cumulo di cariche tra loro incompatibili. Tale impedimento può essere rimosso anche dopo l'elezioni tramite il diritto d'opzione tra il rimanere in una o l'altra carica.
* Incandidabilità: è una inidoneità assoluta alla carica. Essa non si può rimuovere. È introdotto con la Legge 16/1992 per gli enti locali ma è stata poi estesa anche alla cariche statali dalla Legge Severino (Legge 190/2012). La Corte Costituzionale ha stabilito che l'incadidabilità scatta solo a seguito di una condanna definitiva.