La Bancarotta: differenze tra le versioni

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La '''Bancarotta''' è un [[w:reato|reato]] connesso con il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]]; essa può essere ''semplice'' (cagionata da imprudenza) o ''fraudolenta'' ([[w:frode alla legge|frode]] diretta ad aggravare l'[[w:insolvenza|insolvenza]] e a violare le legittime [[w:aspettativa|aspettative]] dei creditori). Il termine "bancarotta" deriva dall'uso di epoca medievale di rompere il tavolo e la panca o cassa di legno del banchiere divenuto insolvente.
 
== Attività tipica ==
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ada una [[w:un'attività|attività]] di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad unaa un'attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[w:sentenza|sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una [[w:attività|attività]] di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[w:sentenza|sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
== Riferimenti normativi ==
Il reato di bancarotta è previsto da una norma approvata nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e seguenti, ed è basato sul concetto di fallimento.
 
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[w:par condicio creditorum|parità]], salvo cause di prelazione quali possono essere [[w:pegno|pegno]] o ipoteca) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[w:imprenditore|imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di insolvenza.
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una [[w:norma (diritto)|norma]] assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del 16 marzo] 1942, n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]].</br>
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[w:par condicio creditorum|parità]], salvo cause di prelazione quali possono essere [[w:pegno|pegno]] o ipoteca rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[w:imprenditore|imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di insolvenza.
 
=== Il soggetto fallito ===
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[w:StatiUSA, Unitiil d'America|USA]]Regno Unito o la Germania, dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.</br>
 
Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa ada opera del Tribunaletribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ede ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.</br>
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[w:Stati Uniti d'America|USA]], dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.</br>
Il fallimento discende sempre da una sentenza dichiarativa ad opera del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ed ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.</br>
 
=== Il curatore fallimentare ===
Non a caso laLa sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto [[w:fallimentocuratore (diritto)|curatore]]fallimentare. Il curatore è incaricato dal Tribunaletribunale di amministrare il [[w:patrimonio|patrimonio]] fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, ondeper ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.
 
=== La declaratoria del fallimento ===
Non a caso la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto [[w:fallimento (diritto)|curatore]]. Il curatore è incaricato dal Tribunale di amministrare il [[w:patrimonio|patrimonio]] fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, onde ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del giudice delegato e di un comitato dei creditori.
La sentenza con cui viene dichiarato il fallimento è necessaria perché si configurino i reati di bancarotta. A seconda tuttavia che si versi in un caso di bancarotta prefallimentare o postfallimentare, tale sentenza acquisirà una qualificazione giuridica diversa nella ricostruzione della fattispecie di reato.
 
Mentre è chiaro che in caso di bancarotta postfallimentare tale sentenza sia un presupposto della condotta, è dibattuto se in caso di bancarotta prefallimentare si tratti di una condizione obbiettiva di punibilità o di un elemento del reato. Mentre la dottrina sostiene che essa sia una condizione di punibilità, la Cassazione la ritiene un elemento costitutivo. Pur facendo stato per la prassi la tesi della Suprema Corte, desta perplessità la qualificazione di detta sentenza come elemento intrinseco del reato, in quanto sicuramente a essa non si estende il dolo (che si limita al dissesto conseguente alla condotta, e non al fallimento) e la prescrizione decorre da detta sentenza (come avviene normalmente per le condizioni obiettive di punibilità, ma non per gli elementi costitutivi, per cui il termine ''a quo'' rimane il momento della consumazione - ex art. 158 c.p. Sulla natura della declaratoria cfr. Cass., sez. V, 12 - 10 - 2004)
== Sottrazione dei beni del fallito ==
 
=== Sottrazione dei beni del fallito ===
La necessità di un curatore, ''super partes'', lascia intuire il pericolo cui è sottopostodovuta il patrimonio del fallito: infatti è reale ilal rischio che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei [[w:bene (diritto)|beni]] che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] o la disponibilità.
 
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente [[giurisprudenza]]. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei [[w:bene diritto)|beni]] del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I [[w:reato|reati]] di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
 
=== Concorso di reati ===
Il concorso di reati riceve una disciplina speciale per la bancarotta da parte dell'art. 219 R.D. n. 267/1942, il quale al comma secondo, numero 1, prevede l'aumento della pena fino alla metà per il compimento di più fatti previsti in ciascuno dei tre articoli precedenti. Mentre formalmente tale disposizione si configura come una circostanza aggravante, il risultato pratico è quello di alleggerire il trattamento sanzionatorio, in quanto invece del cumulo giuridico o materiale previsto dal concorso che porterebbe a una pena pari sino al triplo del reato più grave o alla somma delle pene, viene applicata una pena aumentata al massimo della metà, unificando tutte le condotte in una singola fattispecie di reato. È tuttavia necessario fare una distinzione caso per caso, per verificare se dovrà applicarsi il menzionato articolo 219, piuttosto che la normativa sul concorso di reati, piuttosto che nessuna delle due.
 
Qualora il fallito ponga in essere più condotte omogenee e unitarie, ad esempio più fatti di distrazione all'interno di uno stesso disegno criminoso (il fallito vuole distrarre una somma di 500 euro, e lo fa in cinque operazioni da 100 euro l'una), vi sarà una sola fattispecie di bancarotta dal principio, si applicherà quindi la sola pena della cornice edittale senza l'applicazione di aggravanti. La molteplicità delle condotte potrà solo spostare la pena verso il massimo.
Il reato di bancarotta è sempre unico, anche ove concorrano più condotte delittuose tra quelle previste dalla legge, come ad esempio la falsificazione di [[w:libro contabile|libri contabili]] precedente al fallimento, seguita da un occultamento dei [[w:bene (diritto)|beni]] durante il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]], con l'ovvio proposito di sottrarli alla procedura di liquidazione avviata dal curatore (quindi i beni vengono sottratti alla vendita e restano nella sfera del fallito, anziché concorrere al pagamento dei debiti).</br>
 
Quando invece le condotte poste in essere siano molteplici, disomogenee, ma alternative tra loro secondo la formulazione della norma (pagamento e simulazione di titoli di prelazione per la bancarotta preferenziale, occultamento e dissimulazione per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, etc) si applicherà l'unificazione dettata dall'art. 219, con il conseguente aumento di pena.
== Classificazione della bancarotta ==
 
Se, infine, le condotte assunte dal fallito saranno molteplici, disomogenee e previste in fattispecie diverse (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice) non si applicherà più l'art. 219 (il cui ambito è circoscritto a "ciascuno" dei tre articoli che lo precedono, secondo il testo della norma) bensì la disciplina ordinaria del concorso di reati, e quindi il cumulo materiale, con l'applicazione di una pena pari alla somma di quelle che sarebbero state irrogate per i singoli reati (ma comunque non superiore ai trent'anni ex art. 78 c.p.)
 
=== Classificazione della bancarotta ===
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
# Lala bancarotta fraudolenta, (art. 216 R.D. n. 267/1942) richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]]specifico, (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto), con l'intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.
# Lala bancarotta semplice, (art. 217 R.D. 267/1942) prevedeche lapuò [[w:colpaessere integrata a titolo di dolo semplice o anche a titolo di (diritto)|colpa]], (intesavale comea dire per imprudenza, negligenza, imperizia).
 
==== Bancarotta fraudolenta ====
# La bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/1942 richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]] (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
È prevista dall'art. 216 RDR.D. n. 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che abbia [[w:dolo (diritto)|dolosamente]]:
# La bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/1942 prevede la [[w:colpa (diritto)|colpa]] (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
a)* prima o durante il fallimento: distratto, occultato, distruttodissimulato, distrattodistrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia dichiaratoesposto o riconosciuto delle [[w:situazione patrimoniale|passività]] inesistenti;
b)* prima del fallimento: sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre [[w:libro contabile|scritture contabili]] o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;
c)* prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
 
La pena, per le prime due ipotesi, è della reclusione da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, ada esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</br>
== Bancarotta fraudolenta ==
 
Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunaletribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le [[w:misure cautelari personali]]; l'arresto in [[flagranza]] è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
È prevista dall'art 216 RD 267/1942; di questo reato è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito che abbia [[w:dolo (diritto)|dolosamente]]:
 
==== Bancarotta semplice ====
a) prima o durante il fallimento: occultato, distrutto, distratto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero al fine di arrecare danno ai creditori, abbia dichiarato o riconosciuto delle [[w:situazione patrimoniale|passività]] inesistenti;
È prevista dall'art. 217 RDR.D. n. 267/1942; risponde di tale reato l'impreditoreimprenditore fallito che abbia [[w:colpa (diritto)|colposamente]]:
a)* abbia effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
b)* abbia impiegato larga parte del proprio patrimonio in operazioni puramente aleatorie (ossia di riuscita dubbia sorte già in partenza, affidate al caso, da ''alea'', il latino "dado"; la legge usa qui la dicituralocuzione "di pura sorte");
c)* abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]];
d)* abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di [[colpa (diritto)|colpa grave]];
e)* non haabbia soddisfatto le [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte in un precedente [[concordato preventivo]] o fallimentare.
 
La pena va da sei mesi a due anni di reclusione. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'[[impresa]], se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</br>
b) prima del fallimento: sottratto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre [[w:libro contabile|scritture contabili]] o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari;
 
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e ada esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
c) prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
 
La pena, per le prime due ipotesi, è della reclusione da 3 a 10 anni; per la terza, da 1 a 5 anni. Pena accessoria, di non secondaria importanza per la tutela del corretto svolgimento delle attività economiche, è l'inabilitazione per 10 anni all'esercizio dell'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</br>
Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. Sono applicabili le [[w:misure cautelari personali]]; l'arresto in [[flagranza]] è sempre facoltativo; il fermo è consentito per le prime tre ipotesi.
 
== Bancarotta semplice ==
 
È prevista dall'art. 217 RD 267/1942; risponde di tale reato l'impreditore fallito che abbia [[w:colpa (diritto)|colposamente]]:
 
a) effettuato spese di carattere personale o familiare che siano eccessive o sproporzionate in ragione della sua condizione economica;
 
b) impiegato larga parte del proprio patrimonio in operazioni puramente aleatorie (ossia di riuscita dubbia già in partenza, affidate al caso, da alea, il latino "dado"; la legge usa qui la dicitura "di pura sorte");
 
c) compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]];
 
d) aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di [[colpa (diritto)|colpa grave]];
 
e) non ha soddisfatto le [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte in un precedente [[concordato preventivo]] o fallimentare.
 
La pena va da sei mesi a due anni di reclusione. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'[[impresa]], se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</br>
La condanna importa la pena dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi altra impresa fino a 2 anni.
 
== Altre definizioni di bancarotta ==
 
==== Altre definizioni di bancarotta ====
Vi sono ulteriori definizioni di bancarotta che meritano attenzioni e specificano le previsioni dei due citati articoli:
* BANCAROTTABancarotta DOCUMENTALEdocumentale: si verifica quando l'imprenditore] abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le [[w:libro contabile|scritture contabili]] per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
 
* BANCAROTTABancarotta c.d.cosiddetta IMPROPRIAimpropria: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, [[w:collegio sindacale|sindaci]] o liquidatori di [[w:società (diritto)|società]] dichiarate fallite.
* BANCAROTTA DOCUMENTALE: si verifica quando l'imprenditore]abbia distrutto, sottratto o falsificato in tutto o in parte le [[w:libro contabile|scritture contabili]] per recar danno ai creditori. Questa condotta impedisce di ricostruire il reale andamento dell'impresa, con pregiudizio dei creditori che saranno nell'impossibilità di individuare o accertare eventuali attività su cui soddisfare le proprie pretese.
* BANCAROTTABancarotta POSTFALLIMENTAREpostfallimentare: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica fattispecie di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al [[patrimonio]] fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
 
* BANCAROTTABancarotta PREFERENZIALEpreferenziale: lede principalmente la ''"par condicio creditorum"'', ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a garanzia della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.
* BANCAROTTA c.d. IMPROPRIA: si verifica quando i fatti descritti dagli artt. 216-217 della legge fallimentare (il citato Regio Decreto) sono compiuti da soggetti diversi dall'imprenditore, quali ad esempio amministratori, direttori generali, [[w:collegio sindacale|sindaci]] o liquidatori di [[w:società (diritto)|società]] dichiarate fallite.
 
* BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE: si verifica quando l'imprenditore fallito sottrae alla massa attiva destinata alla liquidazione, dei beni che gli pervengano in ragione della propria attività. Questa specifica fattispecie di reato è configurata solo se l'entità di quanto viene sottratto al [[patrimonio]] fallimentare da parte del fallito supera ciò che è quantificato dal giudice (nella sentenza dichiarativa) come necessario per le esigenze di mantenimento della famiglia.
 
* BANCAROTTA PREFERENZIALE: lede principalmente la ''"par condicio creditorum"'', ossia proprio quella particolare forma concorsuale che il fallimento prevede a garanzia della totalità dei creditori. È prevista dall'art 216, comma terzo della l.fallimentare e si verifica quando l'imprenditore, prima o dopo la dichiarazione di insolvenza, agevoli un creditore con pregiudizio rispetto ad altri. L'atto deve rivelarsi di favore per uno e di danno e gli altri. Non si verifica ad esempio se il fatto è funzionale ad altri scopi: si pensi al pagamento di un creditore effettuato dall'imprenditore con il preciso scopo di farlo desistere dal richiedere dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.