Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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Anche se lo Scopo è diverso da quello perseguito comunemente usando quel Negozio Giuridico ugualmente il Negozio Indiretto, essendo sostanzialmente voluto, ha piena validità e la sua disciplina è quella stabilita per il Negozio posto in essere purchè non vi sia Frode alla Legge o non serve a realizzare motivi Illeciti Comuni alle Parti (ad esempio una Vendita con Patto di Riscatto che serve a coprire un Mutuo Ipotecario con Patto Commissorio Vietato. Proprio questo esempio mostra come la ragione strumentale a cui mirano le parti non è il trasferimento di proprietà ma il soddisfacimento dell'esigenza di garanzia ed è in questo che si ravvisa la nullità perchè la Legge vieta il Patto Commissiorio all'art. 2744 c.c. che consiste nel convenire che il Bene è dato in Garanzia, in Pegno o Ipoteca, e passerà in Proprietà del Creditore nel caso di Inadempimento).
Particolare tipo di Negozio Indiretto è il '''Negozio Fiduciario'''. Esso come dice la stessa parola si basa sulla fiducia. Un titolare trasferisce ad un ''fiduciario'' un bene allo scopo di gestirlo per conto di altrui per permettere a quest'ultimo il godimento dello stesso (''fiducia cum amico'') oppure per garanzia reale di un credito (''fiducia cum creditore''). In entrambe i casi il Negozio può essere invalidato se ciene dimostrato che è stato posto in essere solo per eludere una Norma Imperativa o per uno Scopo Illecito o Frodatorio.
Il '''Trust''' è un Istituto Fiduciario di matrice anglosassone. Esso si ha quando un Soggetto (''Settlor'') trasferisce la Proprietà di tutti i suoi bene o solo parte di essi ad una società o una persona di fiducia (''Trustee'') che è tenuta ad amministarlaamministrarla nell'Interesse di un Terzo (''Beneficiary'') il quale gode quindi di tutti i vantaggi e le utilità dei Beni pur non essendone formalmente proprietario e ha anche dei rimedi giuridici nel caso in cui il ''Trustee'' venga meno agli impegni presi violando i Patti conclusi dalle Parti (''Breach of Trust''). L'Istituto del ''Trust'' è stato fatto oggetto di una Convenzione di Diritto Internazionale Privato, la Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 relativa alla Legge Applicabile ai ''Trusts'' e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la l. 16 Ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 1992. Per effetto di questa Convenzione il ''Trust'' non può più essere considerato estraneo al nostro ordianmento. È dubbio però se la Legge n. 364 abbia solo reso possibili in Italia il riconoscimento di ''Trusts'' Stranieri, ovvero se, sia divenuto addirittura possibile per un cittadino italiano di costitutire un ''Trust'' con Beni situati in Italia, scegliando la Legge Applicabie.
Per un chiarimento di Natura Terminologica, si spiega che in contrappposizione alla Categoria e all'Efficacia di quei Negozi Fiduciari stabiliti a Limitazione della Libertà della Concorrenza nei Grandi Affari che coinvolgono il Mondo Moderno, l'Espressione ''"Antitrust"'' disegna tutti gli Organismi e i Sistemi posti a Tutela della Libertà di Mercato.