Il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 40:
Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell<nowiki>'</nowiki>esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).
Di seguito elenchiamo le competenze e le attività del commissario nelle diverse fasi del concordato preventivo:
-* Sulla base delle scritture contabili e dell<nowiki>'</nowiki>elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l<nowiki>'</nowiki>avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l<nowiki>'</nowiki>espressione di voto e l<nowiki>'</nowiki>entità del credito vantato;
-* In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
-* Vigilare sull<nowiki>'</nowiki>amministrazione dei beni verificando che l<nowiki>'</nowiki>imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l<nowiki>'</nowiki>autorizzazione scritta del Giudice Delegato;
-* Redigere l<nowiki>'</nowiki>inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori.
-* Verificare l<nowiki>'</nowiki>iscrizione della causa a ruolo.
-* Predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell<nowiki>'</nowiki>udienza.
Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante [[reclamo]] ai sensi dell<nowiki>'</nowiki>art. 36 legge fallimentare.