L'Apparato Amministrativo degli Enti Territoriali: differenze tra le versioni

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== La Provincia ==
[[File:Italian regions provinces.svg|thumb|sinistra|Mappa d'Italia con le province.]]
 
La '''Provincia''' è un ente locale territoriale di area vasta il cui territorio è per estensione inferiore a quello della regione della quale fa parte, ed è superiore a quello dei comuni che sono compresi nella sua circoscrizione.
Le '''Province''' formalmente nascono il 15 gennaio 1860. L’anno prima dell’unità d’Italia, infatti, nel Regno di Sardegna, che di lì a pochi mesi avrebbe unificato l’Italia sotto lo stemma sabaudo, si tenevano le prime elezioni provinciali della storia italiana. L’anno seguente la normativa in materia provinciale sarebbe stata estesa a tutta l’Italia e da allora, salvo la parentesi fascista, le province hanno da sempre rappresentato un ente territoriale, più o meno eletto direttamente, con la funzione di mediazione tra comuni e regioni.
 
La disciplina delle province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione e in fonti primarie e secondarie che attuano il disposto costituzionale.
Il 4 dicembre 2016, se vince il Sì al referendum costituzionale sulla '''[[La Riforma Costituzionale del Governo Renzi|Legge Boschi-Renzi]]''', le province, che hanno rilevanza costituzionale, scompaiono dalla Costituzione e da quel momento in poi sarà possibile, con legge ordinaria, prevederne la soppressione.
 
Con il voto del 30 luglio 2015, avvalendosi delle prerogative garantite dal suo statuto speciale, la Sicilia ha cambiato nome alle province, sostituendole con i liberi consorzi comunali e le città metropolitane.
Tralasciando i motivi strettamente politici ed economici, la soppressione delle province si è resa necessaria per ragioni di tipo strettamente organizzativo dell’apparato statale. Nel corso degli anni, infatti, agli enti locali conosciuti originariamente in Costituzione si sono andati ad affiancare altri enti (penso alle Unioni di comuni e alle Città metropolitane) che in sostanza, se non forse anche in modo migliore, si sono di fatto sostituiti alle province in molte funzioni di raccordo e soprattutto di mediazione tra comuni.
 
=== Organizzazione amministrativa ===
Il motivo di successo di questi organi è sicuramente dato dal fatto che ad un ente di tipo politico come la provincia, che veniva eletto ogni 5 anni e che si vestiva in questo modo di una colorazione politica e partitica, si sono sostituiti organismi che invece hanno forma collegiale e che sono composti da rappresentanti dei comuni interessati in rappresentanza dei medesimi e quindi, si ritiene, portatori di questioni strattamente legate alla vita del comune senza il filtro di visioni politiche. Si è assistito, quindi, ad un fenomeno di spostamento vero e proprio delle funzioni dalle province ai singoli comuni e a questi nuovi enti, oppure alle regioni.
 
Ogni provincia appartiene ad una regione. A capo della provincia vi è il presidente della provincia, democraticamente eletto tramite elezioni provinciali a suffragio universale tra tutti i cittadini dei comuni interessati aventi diritto al voto (età maggiore di 18 anni), con poteri esecutivi assieme alla giunta provinciale, organo collegiale composto da un numero variabile di assessori provinciali da lui nominati in rappresentanza delle forze politiche che lo appoggiano (equivalente del consiglio dei ministri e del capo del governo a livello statale). Il presidente risiede nel sede della provincia durante il suo operato con un mandato che dura 5 anni a meno di dimissioni o decesso.
Il tutto è culminato con la famosa '''Legge 7 aprile 2014 n°56 (Legge Delrio)''' che ha di fatto, a Costituzione invariata, bloccato il procedimento elettivo delle province, oggi diventate un organo simile all’Unione dei comuni, dove l’elezione dei vecchi organi provinciali avviene attraverso una votazione compiuta dai sindaci delle città provinciali e non più direttamente dai cittadini.
 
In base alla legge Delrio, rimangono funzioni delle province:
A supervisione di tutto vi è il consiglio provinciale, organo collegiale equivalente del Parlamento a livello statale, composto da consiglieri provinciali in rappresentanza di tutte le forze politiche del territorio con funzioni di approvazione del bilancio provinciale, delle delibere e provvedimenti emessi dal presidente/giunta. Altra figura chiave a livello amministrativo, oltre agli assessori e consiglieri provinciali, è quella del segretario provinciale. Una provincia con i suoi organi di amministrazione può essere commissariata per cattiva amministrazione ad opera di un commissario.
 
La legge nº 81 del 25 marzo 1993 aveva stabilito l'elezione popolare diretta dei presidenti delle province italiane, ricorrendo a un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei consensi. La durata in carica del presidente, originariamente fissata in quattro anni, fu prolungata a cinque, e l'intero sistema normativo venne consolidato nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il d. lgs. nº 267 del 2000. In qualunque caso di morte, dimissioni, sospensione, sfiducia o decadenza del presidente, si procedeva all'indizione di nuove elezioni provinciali e, nel caso di crisi politica, alla gestione provvisoria dell'ente da parte di un commissario nominato dal prefetto. Contestualmente alla scelta del presidente, si tenevano le elezioni del Consiglio Provinciale, sul principio del ''governo di legislatura''.
 
I consiglieri, in numero variabile da 24 a 45 secondo l'entità della popolazione, erano eletti con un particolare sistema elettorale proporzionale con ''premio di maggioranza''. L'elettore poteva tracciare sulla scheda elettorale, di colore giallo, un segno su un candidato presidente e su un candidato consigliere che lo sosteneva. Alla coalizione collegata al presidente eletto veniva comunque garantito almeno il 60% dei seggi consiliari; tenuta presente questa clausola, i seggi venivano ripartiti in maniera proporzionale con metodo D'Hondt sulla base dei voti conseguiti dalle varie coalizioni, e in seconda istanza dalle singole liste, nella circoscrizione unica provinciale. I candidati si presentavano però in ''collegi uninominali'' e, determinato il numero di seggi assegnati a ciascuna lista, venivano dichiarati eletti coloro che, all'interno della stessa, avessero ottenuto le maggiori percentuali di voto nel proprio collegio.
 
==== Riforma Delrio ====
 
Con la legge 7 aprile 2014 nº 56 le province delle regioni ordinarie sono state trasformate in enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio ristretto, mentre contestualmente è stata prevista la trasformazione di dieci province in città metropolitane. La legge in oggetto ha abolito la Giunta provinciale, redistribuendo le deleghe di governo all'interno del Consiglio provinciale, molto ridimensionato nel numero dei suoi membri, e introducendo così un'inedita forma di governo presidenziale pura, del tutto nuova alla vita politica italiana repubblicana. Un nuovo organo, l'Assemblea dei sindaci, assume il compito di deliberare il bilancio ed eventuali modifiche statutarie. Sono previste inoltre forme particolari di autonomia per le province montane, individuate con legge regionale.
 
In Friuli-Venezia Giulia è stata votata una riforma simile, che differisce però per il mantenimento della Giunta, una maggiore numerosità dei consigli, e soprattutto il ritorno ad una forma di governo parlamentare con un presidente cambiabile dal Consiglio tramite una sfiducia costruttiva. In Sicilia le province sono state commissariate da due anni, in attesa di un progetto di riforma, così come accaduto con le nuove province sarde. In Sicilia il 30 luglio 2015 si chiude l'era delle Province: con 36 voti a favore, 11 contrari e 6 astenuti, il Parlamento regionale ha approvato la riforma che istituisce sei liberi consorzi e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Ridisegnando l'assetto istituzionale nell'isola, la legge varata dal parlamento completa la riforma, approvata lo scorso anno, attribuendo funzioni e competenze ai neonati enti intermedi ed eliminando definitivamente le nove ex province della Sicilia, attualmente rette da commissari. Il governatore Rosario Crocetta ha definito "un fatto storico" l'approvazione del ddl in quanto la Sicilia è la prima regione d'Italia ad eliminare definitivamente le province.
 
Norme del tutto diverse invece regolano la vita istituzionale nelle comunità autonome di Aosta, Bolzano e Trento.
 
=== Funzioni ===
 
Negli anni novanta il legislatore si era impegnato in un rilancio dell'istituto provinciale le cui funzioni erano state compresse dalla nascita delle regioni nel 1970. Il decreto legislativo n. 112/1998 aveva trasferito alle province competenze prima spettanti allo Stato o alle regioni, in adesione al principio di sussidiarietà, fra le quali spiccavano quelle in materia di:
 
* definizione e rispetto del bilancio provinciale annuale
* protezione civile (attuazione dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima spettanti alla Prefettura);
* scuola ed istruzione (istituzione e soppressione di scuole, organizzazione della rete scolastica; edifici scolastici);
* risparmio e rendimento energetico;
* trasporti (molte competenze furono ereditate dalla Motorizzazione civile);
* autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli insegnanti);
* imprese di revisione e riparazione di autoveicoli;
* rilascio di licenze per autotrasporto ed albi provinciale degli autotrasportatori;
* industria;
* lavoro e centri per l'impiego (ex uffici di collocamento di competenza del Ministero del Lavoro).
 
==== Riduzione delle funzioni delle province ====
 
In base all'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), spettavano alla provincia le funzioni amministrative che riguardavano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
* difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
* tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
* valorizzazione dei beni culturali;
* viabilità e trasporti;
* protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
* caccia e pesca nelle acque interne;
* organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
* servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
* compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'[[edilizia]] scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
* la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;.
 
Ulteriore specifico compito delle Province era quello della programmazione, previsto dall'art. 20 del TUEL, che si svolgeva secondo le norme dettate dalla legge regionale, mentre era la stessa Provincia a predisporre e ad adottare il piano di coordinamento che determinava gli indirizzi generali di assetto del territorio, la localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, gli obiettivi e i modi di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale. Era la provincia, quindi, che aveva la funzione di accertare la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, con le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento.
 
Gli anni Dieci del XXI secolo stanno segnando una radicale inversione di tendenza nel senso di uno svuotamento dei poteri delle province e il trasferimento di competenze ed organici alle regioni. In base alla legge 7 aprile 2014, nº56, rimangono funzioni delle province:
* la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente provinciale;
* la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale inerente;
* la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
* la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
* la gestione dell'edilizia scolastica;
* la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
* il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità;
* la Poliziapolizia provinciale, conopera ai sensi del D.L. n. 78/2015 modificato e convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 5 "misure in materia di polizia provinciale". I corpi o servizi di polizia provinciale esercitano compiti di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, ambientale, edilizia, ittica-venatoria, demaniale, protezione civile. La Polizia provinciale può esercitare funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, sotto le direttive operative dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. I poliziotti provinciali, secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, al 31 dicembre 2011 erano 2.769 unità. Si tratta di un organismo specializzato, inquadrato nel contesto normativo della polizia locale. Negli ultimi anni ha notevolmente aumentato l'attività in diversi settori e ambiti operativi, con numerosissime operazioni e indagini di polizia, contribuendo concretamente al controllo, difesa e sicurezza del territorio sotto vari aspetti, specie nelle zone più periferiche;
* le relazioni con gli enti locali confinanti per le province poste sul confine di Stato;
* la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata per le province montane.;
* la provincia può, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
 
Tutto questo ha creato un sistema transitorio che dovrebbe essere superato, definitivamente, con la vittoria del Sì.
 
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'''La Lezione trae spunto dall'articolo, da me stesso pubblicato, sul blog gionapanarello.com, e ritrovabile al seguente link:''' http://gionapanarello.com/referendum-province-ciaone/
 
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Le funzioni rimosse dalla competenza provinciale passano alle regioni, che devono tuttavia accettarle addossandosi il relativo personale e i connessi oneri di bilancio.
[[Categoria:Riforma costituzionale Renzi-Boschi]]