Le Associazioni Riconosciute: differenze tra le versioni

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SamueleBOT (discussione | contributi)
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La sanzione massima dell' '''Esclusione''' può essere deliberata dall'assemblea solo in presenza di gravi motivi. Contro la delibera è ammesso ricoso all'autorità giudiziaria per chiederne l'annullamento (art. 24 c.c.). La norma è applicata anche alle Associazioni di Fatto.
L'Associato Escliso non può riptere i Contributi Versati né vantare diritti sul patrimonio dell'ente (art. 24 c.c.).
L'Atto Costitutivo non può escludere il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dell'associato nè l'associato può rinunciarvi in alcun modo. E'È ammessa la Clausola Compromissoria anche se l'arbitrato è libero salvo che il terzo a cui è rimessa la decisione non sia un organo dell'associazione stessa poichè l'equità del procedimento sarebbe evidentemente compromessa.
Affianco all'Esclusione vi è il '''Recesso''' che è una facoltà di ogni associato (art. 24 c.c.) a meno che non si sia obbligato a far parte di una associazione a tempo determinato.
Nulla è la clausola statutaria che esclude la facoltà di recesso o lorende troppo complesso ed è nullo anche il patto con cui ci si impegna a rimanere in associazione definitivamente (la rinuncia a recedere e valida solo se a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c.c.).