Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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La '''Procura''' può essere:
* '''Speciale''' o '''Generale''': E'È Speciale quando riguarda solo un affare o una speciale categoria di affari. E'È Generale invece quando si estende a tutti gli affari del rappresentanto (ad esempio l'Institore) e comprende di regola i soli Atti di Ordinaria Amministrazione.
* '''Espressa''' o '''Tacita''': E'È Espressa se deriva da una Dichiarazione. E'È Tacita se deriva da un Comportamente Concludente. La Procura Espressa spesso è chiesta autorevolmente dalla stessa legge.
 
Una menzione speciale va fatta alla Rappresentanza in campo Commerciale. La '''Rappresentanza Commerciale''' assume caratteristiche particolari visto il ruolo che essa svolge in campo economico. I Rappresentanti Commerciali infatti sono coloro che si occupano di distribuire ai consumatori i beni prodotti.
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La '''Volontà''' è ciò che da vita all'atto. Chiaramente tale Volontà non può restare all'interno della coscienza del singolo ma va esternata.
E'È bene dire fin da subito che quella che davvero rileva è la Volontà Dichiarata e non quella intima ecco perchè la sola Volontà richiesta affinchè un Negozio Giuridico sia esistente è la Volontà di compiere tale Dichiarazione.
Un tempo ci fu un acceso dibattito dottrinale tra chi riteneva prevalente la Volontà sulla Dichiarazione o viceversa. Oggi questo dibattito ha perso di rilievo giocandosi soprattutto sulla Responsabilità del Soggetto che esprime una Volontà.
Essendo importante per la Validità del Negozio la Volontà di compiere la Dichiarazione si comprende perchè la legge si occupa di creare meccanismi volti a tutelare da eventuali perturbamenti il processo di formazione interna della volontà e della manifestazione esterna.
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Un particolare tipo di Simulazione riguarda la Volontà di nascondere il reale contraente del Negozio Giuridico. Questa '''Simulazione Soggettiva''' da vita al cosiddetto fenomeno denominato '''Interposizione Fittizia di Persona''' dove un terzo, usato come prestanome, viene interposto tra le parti che relamente stanno compiendo il Negozio Giuridico. Tale fenomeno si distingue dalla '''Interposizione Reale di Persona''' che si esplica nella Rappresentanza Indiretta dove il Mandatario si obbliga verso i terzi ma con il dovere poi di trasmettere al ''dominus'' i risultati del Negozio concluso.
La Simulazione è usata molto spesso per eludere proibizioni di legge o oneri fiscali gravosi. Ad esempio è usata per ragirare i divieti di alienazione predisposti nei casi dell'eredità e di garanzia dei creditori.
E'È fondamentale chiarire che gli effetti del fenomeno simulatorio si manifestano in due direzioni:
# Ci può essere chi ha interesse a far cadere l'Atto Apparente.
# Ci può essere chi ha interesse, invece, a far prevalere l'Apparenza sull'Efficacia della Realtà Sostanziale.
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Nel caso in cui un terzo ha acquistato un diritto da un titolare apparente cioè chi ha finto di acquistare se si applicasse il principio ''resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipeintis'', dovrebbero cadere anche i Diritti acquisiti dai terzi difronte all'azione di chi facendo valere la situazione giuridica reale mostrando che l'alienazione era stata simulata. La legge però tutela il terzo che abbia contratto in '''Buona Fede''' salvando il suo acquisto (art. 1415 c.c.).
Considerando infine la Tutela concessa ai Creditori delle Parti che hano concluso il Negozio Simulato.
E'È chiaro che i creditori del simulato ''alienante'' avranno tutto l'interesse a invocare il carettere solo fittizio dell'alienazione che li danneggia. I creditori del simulato ''acquirente'', invece, hanno l'interesse opposto cioè di far considerare l'efficacia dell'atto di acquisto che ha aumentato la consistenza patrimoniale del loro debitore.
I creditori di colui che ha simulato l'alienazione non effettiva trovano una efficacie tutale sia perchè essi ''cerant de damno vitando'' sia perchè invocano la situazione giuridica effettiva che viene ripristinata anche contro il simulato acquirente, il quale, appunto perchè in realtà non ha acqustato, non uò pretendere di evitare un danno che non giuridicamente apprezzabile.
I creditori del simulato acquirente non trovano una corrispondente tutela ed è giusto che di regola abbiano a seguire la sorte del loro debitore. Solo nell'ipotesi che essi in Buona Fede abbiano già compiuto '''Atti Esecutivi''' sopra i Beni Trasferiti (Fittiziamente) al loro debitore in forza del Contratto Simulato, sono protetti contro la Dichiarazione di Simulazione che verrebbe a togliere l'Oggetto su cui tendono a soddisfarsi. In altre parole, per effetto del Pignoramento, i Beni vengono Vincolati a Garanzia del Creditore, a preferenza del Diritto del Simulato Alienante, il quale sottostà alle conseguenze della situazione apparente che egli ha contribuito a creare (art. 1416 c.c.).
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Anche se lo Scopo è diverso da quello perseguito comunemente usando quel Negozio Giuridico ugualmente il Negozio Indiretto, essendo sostanzialmente voluto, ha piena validità e la sua disciplina è quella stabilita per il Negozio posto in essere purchè non vi sia Frode alla Legge o non serve a realizzare motivi Illeciti Comuni alle Parti (ad esempio una Vendita con Patto di Riscatto che serve a coprire un Mutuo Ipotecario con Patto Commissorio Vietato. Proprio questo esempio mostra come la ragione strumentale a cui mirano le parti non è il trasferimento di proprietà ma il soddisfacimento dell'esigenza di garanzia ed è in questo che si ravvisa la nullità perchè la Legge vieta il Patto Commissiorio all'art. 2744 c.c. che consiste nel convenire che il Bene è dato in Garanzia, in Pegno o Ipoteca, e passerà in Proprietà del Creditore nel caso di Inadempimento).
Particolare tipo di Negozio Indiretto è il '''Negozio Fiduciario'''. Esso come dice la stessa parola si basa sulla fiducia. Un titolare trasferisce ad un ''fiduciario'' un bene allo scopo di gestirlo per conto di altrui per permettere a quest'ultimo il godimento dello stesso (''fiducia cum amico'') oppure per garanzia reale di un credito (''fiducia cum creditore''). In entrambe i casi il Negozio può essere invalidato se ciene dimostrato che è stato posto in essere solo per eludere una Norma Imperativa o per uno Scopo Illecito o Frodatorio.
Il '''Trust''' è un Istituto Fiduciario di matrice anglosassone. Esso si ha quando un Soggetto (''Settlor'') trasferisce la Proprietà di tutti i suoi bene o solo parte di essi ad una società o una persona di fiducia (''Trustee'') che è tenuta ad amministarla nell'Interesse di un Terzo (''Beneficiary'') il quale gode quindi di tutti i vantaggi e le utilità dei Beni pur non essendone formalmente proprietario e ha anche dei rimedi giuridici nel caso in cui il ''Trustee'' venga meno agli impegni presi violando i Patti conclusi dalle Parti (''Breach of Trust''). L'Istituto del ''Trust'' è stato fatto oggetto di una Convenzione di Diritto Internazionale Privato, la Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 relativa alla Legge Applicabile ai ''Trusts'' e al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la l. 16 Ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 1992. Per effetto di questa Convenzione il ''Trust'' non può più essere considerato estraneo al nostro ordianmento. E'È dubbio però se la Legge n. 364 abbia solo reso possibili in Italia il riconoscimento di ''Trusts'' Stranieri, ovvero se, sia divenuto addirittura possibile per un cittadino italiano di costitutire un ''Trust'' con Beni situati in Italia, scegliando la Legge Applicabie.
Per un chiarimento di Natura Terminologica, si spiega che in contrappposizione alla Categoria e all'Efficacia di quei Negozi Fiduciari stabiliti a Limitazione della Libertà della Concorrenza nei Grandi Affari che coinvolgono il Mondo Moderno, l'Espressione ''"Antitrust"'' disegna tutti gli Organismi e i Sistemi posti a Tutela della Libertà di Mercato.
 
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** Sull'Identità dell'Oggetto della Prestazione, cioè sulla Individuazione del Bene (''Error in Substantia'').
** Sull'Identità o sulle Qualità Determinanti della Persona: soltanto, cioè quando dette qualità abbiano un Rilievo Essenziale. L' ''Error Personae'', e l' ''Error Qualitatis Redundans in Errorem Personae'' (per usare una frase del vecchio ''Codex Iuris Canonici'') sono naturalmente più importanti nei Negozi di Diritto Familiare. Si è allargato però anche ai Negozi di natura Fondamentalmente Patrimoniale quando risulti che il Soggetto è addivenuto al Contratto ''Unicamente'' per l'Errore sulla Persona dell'Altro Contraente (''Intuitu Personae'').
Nei casi non segnalati l'Errore non può determinare l'Annullabilità neppure quando ha influito direttamente sulla Determinazione della Volontà. E'È, quindi, irrillevante l'Errore sul Motivo Impulsivo dell'Atto. L' '''Errore sui Motivi''' diventa però rillevante nei casi di Liberalità quando il Motivo (di fatto o di diritto) è Espresso e Unico e risulta cioè dall'atto e sia il solo che indotto il Disponente a compiere la Liberalità.
* '''Errore di Diritto:''' Consiste nella Falsa Conoscenza o Ignoranza della Nroam che ha determinato la Volontà del Soggetto. Esso non può mai essere invocato per sottrarsi al Comando della Legge. Esso è essenazila sempre quando verte su un Elemento o una Circostanza che è stata la Ragione Unica o almeno Principale che ha indotto a compiere quel Negozio al soggetto (art. 1429 c.c.). Alcuni Istituti non sono annullabili per Errore sull'Esisteza o sul Significato di una Norma (il Matrimonio art. 122 c.c., l'Accettazione dell'Eredità art. 483 c.c., la Transazione art. 1969 c.c., e la Confessione art. 2732 c.c.).
Per quanto riguarda il Secondo Requisito della Riconoscibilità ai sensi dell'art. 1431 c.c. l'Errore è Riconoscibile quando, in relazione al Contenuto, alle Circostanze del Contratto o alla Qualità dei Contraenti, una Persona di Normale Diligenza avrebbbe potuto Rilevarlo. Il Requisito della Riconoscibilità rientra nel più Generale Criterio di Protezione dell'Affidamento e cioè che si bisogna tutelare la parte caduta in Errore ma bisogna tutelare anche l'altro contraente se in Buona Fede.
Queste Disposizioni sono dettate da un Criterio di Opportunità e di Praticità. E'È da segnalare comunque che l'altra parte potrà sempre proporre, per evitare l'Annullamento, di eseguire il contratto come voluto senza Errore ('''Mantenimento del Contratto Rettificato''' ex art. 1432 c.c.).
L' '''Errore di Calcolo''' non produce l'Annullabilità del Negozio ma l'Indicazione andrà Corretta (art. 1430 c.c.).
E'È Irrillevante, solidamente, l' '''Errore di Valore''', pur avendo spesso esso un rilievo determinante sulla Volontà.
 
La '''Violenza''' che rileva come Vizio del Volere è la '''''Vis Compulsiva''''' o '''''Vis Animo Illata''''' cioè la '''Violenza Morale''' consiste nella Minaccia che induce a volere per Timore. In questo caso si forma una Volontè Non Libera e pertanto Difettosa. In presenza di alcuni Presupposti la Violenza è Causa di Annullabilità come Vizio del Volere. Innanzitutto non è rillevante il '''Timore Riverenzaile''' che una Persona incute ad un'altra per l'Età, Fama o Relazione Personale, anche se talvolta questo timore influenza la Determinazione della Volontà (art. 1437 c.c.). Per aversi Violenza ci vuole un Soggetto Attivo che eserciti la Minaccia a uno Scopo Preciso. La Minaccia deve essere di tale Gravità di far Temere per sé o per i propri Beni un Male Ingiusto e Notevole. Il Male Ingiusto è una Ingiustiza che solitamente si ritrova nel Mezzo scelto per la Minaccia (''Contra Ius'': Minaccia di Illecita Lesione). Non è tale la '''Minaccia di far Valere un Diritto''' la quale lo può diventare però se sia Diretta a conseguire Vantaggi Ingiusti ('''Ingiustiza nel Fine''': art. 1438 c.c.). Il Male Notevole è un male la cui Gravità è concepita dalla Legge in base ad un Duplice Criteri: il Primo è dato dal Danno Minacciato alle Cose o alle Persone (Elemento Oggettivo) e l'Altro dalla Valutazione che ne fa la Persona che subisce la Violenza (Elemento Soggettivo). Il Male Minacciato è Rillevante quando è Diretto contro la Persona che si vuole Costringere o contro i suoi Beni, oppure contro il Coniuge, in Ascendente o un Discendente e i loro Beni; con Tali Persone, infatti, si presume un Forte Vincolo di Affetto o di Interesse. Se la Violenza è Rivolta contro Altre Persone (ad es. un Collaterale), il Giudice valuterà le Circostanze del Caso (art. 1436 c.c.).
 
Il '''Dolo''' puo' essere ancora definito come le parole di Labeone ''Omnies Calliditas, Fallacia, ;achinatio ad Circumveniendum, Fallendum, Decipendum Alterum Adhibita''. Esso consiste in Raggiri e Artifizi adoperati per Ingannare una Persona e approfittare dell'Errore in cui è caduta per effetto del Dolo allo Scopo di farle compier un Negozio.
L'espressione Dolo è usata in senso specifico come Illecito Inganno. E'È una Specie del Genere più ampio "Dolo" che è Qualificazione Subiettiva dell'Atto Illecito. Perchè ci sia Dolo c'è bisogno che una parte contraente o un terzo spinga il errore il ''Deceptus'' e ricavi da tale errore un Vantaggio noto al contraente avvantaggiato dal Dolo. Solo in questo caso esso è Annullabile. Si potrebbe chiedersi a cosa serva il Dolo se già è presente tra i Vizi del Volere l'Errore. La sua presenza risulta fondamentale perchè nel caso del Dolo l'Annullamento è sempre possibile, mentre nel Errore-Vizio c'è bisogno dei Requisiti di Essenzialità e di Riconoscibilità, e questo perchè vi è stato un raggiro ai danni di una parte e questo è giudicato più grave rispetto ad un Errore-Vizio che può essere dettato anche da spontaneità oltre che da provocazione. Questo spiega perchè si è portati, in Giurisprudenza, a ricondurre al Dolo anche fattispecie proprie dell'Errore-Vizio perchè è di più facile anullabilità e soprattutto consente alla parte lesa anche di ottenere il Risarcimento contro l'autore dell'Illecito Raggiro.
Il Dolo che Vizia il Negozio è il '''''Dolus Malus''''' che si distinge dal '''''Dolus Bonus''''' che è quella forma d'Inganno tipicamente usata in ambiente commerciale che è innocua o comunqu emeno dannosa e serve ad esaltare nelle pubblicità una propria merce e sono ammesse e tollerate nella vita degli Affari non producendo conseguenze.
Solo quando è stato il Dolo a spingere il ''Deceptus'' a prestare il Consenso al Negozio è causa di Annulalbilità e eventuale Risarcimento Danni. Questo Dolo è detto '''''Dolus Causam Dans'''''. Diverso è invece il Dolo che serve unicamente a stabilire Patti più Gravosi è dalle quali discendono solo Obbligo di Risarcimento da imporre alla Parte in Malafede per i Danni connessi alle Pattuizioni ottenute con l'Inganno ma non incide sulla Validità del Negozio (art. 1440 c.c.). In questo caso si parla di '''Dolo Incidente (''Dolus Incidens'')'''.
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Preventivamente va subito detto che esiste una Sostanziale differenza di effetti (e quindi di nozione) tra '''Negozio Illecito''' e '''Atto Illecito'''. Il Primo comporta la Nullità del Negozio Immorale (Illecito) e quindi non produce effetti tra le parti. Nel secondo Caso l'Atto Illecito invece produce effetti e sono quelli dell'Obbligo di Risarcimento anche se non voluto dalle parti.
Il Negozio è Illecito quando:
* E'È Illecita la Causa.
* Quando le Parti sono Determinate a Concludere l'Accordo solo per un Motivo Illecito a Loro Comune (art. 1345 c.c.).
* E'È Illecita la Condizione (art. 1354 c.c.).
* E'È Illecito l'Oggetto (art. 1346 c.c.).
In tutte queste Ipotesi, per non Negare se stesso, l'Ordinamento non può che non prevedere la Nullità del Negozio.
Ma quando si ha Illecità in tutti questi casi ? Quando Essi siano Contrari a Norme Imperative, all'Ordine Pubblico o al Buon Costume (artt. 1343 e 1354 c.c.).
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Per quanto riguarda la Condizione, l'evento oltre che deve essere futuro deve anche essere ''incerto'' cioè deve essere dubbia la sua realizzazione. Non importa, invece, se si sappia o meno il momento in cui tale fatto dovrebbe avverarsi. Va detto però che se tale momento è sicuro ci troviamo difronte ad un Termine.
Possiamo avere:
* ''Dies Incertus An, Incertus Quando'' (E'È Incerto Sia Se Avverrà, Sia Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Il Giorno delle Nozze di Tizio") [CONDIZIONE].
* ''Dies Incertus An, Certus Quando'' (E'È Incerto Se Avverrà, Ma E'È Certo Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Quando Tizio Divverà Maggiorenne, cioè se raggiungerà i Diciotto Anni") [CONDIZIONE].
* ''Dies Certus An, Incertus Quando'' (E'È Certo Che Avverrà, Ma Non E'È Certo Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Quando Morirà Tizio [e questo Termine Costituisce, ad Esempio, la Base del Contratto di Vitalizio]") [TERMINE].
* ''Dies Certus An, Certus Quando'' (E'È Certo Sia Che Avverrà, Sia Quando Avverrà) (Ad Esempio: "Il 20 Marzo 2004") [TERMINE].
 
Varii sono i Criteri di Classificazione della Condizione.
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Sotto il Profilo della Causa Produttrice dell'Avvenimento si può distinguere tra:
* '''Condizione Potestativa:''' Quando l'Avverarsi dell'Evento Dipende dalla Volontà di una delle Parti (Ad Esempio: "Comprerò il Codice Se Deciderò di Fare l'Esame").
** La Quale Non Va Confusa con la '''Condizione Meramente Potestativa''' o '''Arbitraria''' dove non c'è alcun riferimento ad un fatto volontario il cui compimento presenti qualche apprezzabile interesse per la parte ma si ha riguardo alla Pura Volontà del Soggetto (Ad Esempio: "Se Vorrò"). L'articolo 1355 del Codice Civile dichiara Nullo il Negozio Sottoposto a Tale Condizione se Sospensiva perchè manca la Volontà in Origine (E'È Chiaro che se si dice "Ti Venderò Casa Se Vorrò" in questo momento manca la Volontà e quindi non c'è Negozio). Di contro però è Valido se la Condizione è Legata alla Volontà della Parte che ne riceve Vantaggio (Ad Esempio: "Ti Darò Cento Se le Vorrai"). Non Essendo Vietata, invece, si Ritiene Valida Tale Condizione se Risolutiva tra l'altro alcuni sostengono che sia una Facoltà di Recesso ''ex'' articolo 1373 del Codice Civile.
* '''Condizione Casuale:''' Se il Fatto Dipende dal Caso o da Terzi (Ad Esempio: "Ti darò Cento Se Verrà la Nave dall'Asia").
* '''Condizione Mista:''' Se la Volontè del Soggetto e un Elmento Estraneo Concorrono a Produrre l'Evento (Ad Esempio: "Ti Darà Cento, Se l'Esame Andrà Bene").