Il Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Il '''Presidente della Repubblica Italiana''' è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione. Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 3 rappresentanti per ogni regione (eccetto la Valle d'Aosta: che ne ha solo uno) per un totale di 58, e dura in carica per sette anni (settennato o mandato presidenziale).
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La Costituzione esplicita tutti i '''Compiti e''' i '''Poteri del Presidente della Repubblica''', che in dettaglio sono:
 
# inIn relazione alla rappresentanza esterna:
#* accreditareAccreditare e ricevere funzionari diplomatici;
#* ratificareRatificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
#* effettuareEffettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
#* dichiarareDichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
# inIn relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
#* nominareNominare fino a cinque senatori a vita;
#* inviareInviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (''semestre bianco''), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
#* indireIndire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
# inIn relazione alla funzione legislativa e normativa:
#* autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
#* promulgareAutorizzare lela leggi approvatepresentazione in Parlamento; dei disegni di legge governativi;
#* Promulgare le leggi approvate in Parlamento;
#* rinviareRinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata);
#* emanareEmanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
# in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
# In relazione all'esercizio della sovranità popolare:
#* indireIndire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
# inIn relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
#* nominareNominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri;
#* accogliereAccogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
#* emanareEmanare gli atti amministrativi del governo;
#* nominareNominare alcuni funzionari statali di alto grado;
#* presiederePresiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
#* decretareDecretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
# inIn relazione all'esercizio della giurisdizione:
#* presiederePresiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
#* nominareNominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
#* concedereConcedere la grazia e commutare le pene.
 
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.
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La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore ''decisionale'', nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore ''decisionale''.
 
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
 
Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Roberto Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.
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Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere '''Interrotto''' per:
 
* dimissioniDimissioni volontarie;
* morte;
* Morte;
* impedimentoImpedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
* destituzioneDestituzione, nel caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
* decadenzaDecadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
 
In caso di '''Impedimento Temporaneo''', dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.
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Il presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni.
In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il presidente della Repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per attentato alla Costituzione e alto tradimento. Nella realtà le cose stanno diversamente, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità:
 
* Comportamenti discutibili, o istituzionalmente inopportuni o comunque reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. Il tal caso le sue azioni, pur formalmente legittime, potrebbero ingenerare la sensazione di un tentativo di modificare la Carta costituzionale ''contra constitutionem''. Questo determinerebbe una responsabilità politico-costituzionale, che sarebbe idonea a determinarne le dimissioni, sotto pressanti influenze politiche.
* Comportamenti penalmente rilevanti, sempre compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, diversi però dall'attentato alla costituzione o dall'alto tradimento. Si tratterebbe di crimini comuni e, configurandosi una semplice violazione della Costituzione, realizzata attraverso meri atti incostituzionali, che comportano una mera responsabilità giuridico-costituzionale, discenderebbe l'obbligo di immediate dimissioni.
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== Gli Uffici e le Sedi della Presidenza della Repubblica ==
 
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la '''Presidenza della Repubblica''' dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Al vertice degli uffici della Presidenza è posto il Segretario generale, nominato e revocato dal Presidente in carica.
 
Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il Palazzo del Quirinale, tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio.
 
Il Presidente della Repubblica ha a disposizione anche la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della Monarchia.