Lo Stato e le sue varie Forme: differenze tra le versioni

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La scienza giuridica usa una terminologia propria, differente da quella adottata in altre materie e discipline; pertanto, occorre definire lo '''Stato''' prescindendo da ogni considerazione di carattere storico o di natura politica.
==Lo Stato==
 
Dunque, lo Stato non può essere definito come un ente sovrano, con un suo popolo ed un suo territorio, dal momento che questa ricostruzione non regge sotto il profilo giuridico. Infatti, il popolo, essendo l'insieme dei cittadini, presuppone l'esistenza dello Stato, poiché lo status di cittadinanza è accordato in relazione alle leggi dello Stato (in Italia, si veda soprattutto la legge 5 febbraio 1992 n. 91). Anche l'elemento territoriale presuppone l'esistenza dello Stato, dal momento che i confini sono tracciati in relazione a trattati internazionali stipulati dallo Stato stesso (in Italia, si veda soprattutto il Trattato di Pace del 1947).
Lo Stato è un potere politico. Esso è una forma di organizzazione di uomini finalizzata:
 
Pertanto, definiamo lo Stato come un ordinamento giuridico sovrano. Un ordinamento giuridico è un sistema di norme giuridiche. Una norma è a sua volta giuridica quando è creata in conformità al procedimento stabilito da un'altra norma giuridica di grado superiore (Kelsen). In base a tale definizione di norma, si comprende che l'ordinamento giuridico si presenta come una "piramide", poiché le norme più importanti (cioè quelle fondamentali) richiedono un procedimento più complicato per la loro creazione, e pertanto sono in numero certamente inferiore alle norme meno importanti (cioè quelle "derivate"), per le quali invece è richiesto un procedimento di creazione più semplice. Al vertice della "piramide" si trova la norma fondamentale, o Grundnorm, che generalmente è la Costituzione o lo Statuto.
 
Lo stato è un’aggregazione umana stabile nel tempo. Nella romanità “status” non aveva significato diverso dalle cose così come stavano; nell'epoca rinascimentale i comuni avevano un'estensione territoriale alquanto limitata.
 
L’era moderna si caratterizza per il nuovo senso di stato ma ancora in un'ottica dinastica e patrimoniale: lo Stato s’identifica ancora col monarca dello stesso nel 17º e 18º secolo ("l'etat c'est moi", potrà ancora affermare il Re Sole).
 
Con le rivoluzioni del 18º secolo si afferma il principio secondo cui senza diritto costituzionale non c'è stato. Del resto, la distinzione tra governanti e governati è una caratteristica fondamentale dello Stato moderno.
 
Secondo la moderna teoria giuridica, lo stato è persona giuridica statale (gode della capacità giuridica, ossia, l' attitudine ad essere titolari di diritti e doveri). La persona giuridica è una creazione del diritto, quindi, ha le stesse capacità della persona fisica: gode di diritti e ha un patrimonio.
 
Lo Stato è dato da un sistema ordinato di elementi, in virtù dei quali possa definirlo come tale: territorio, popolo a sovranità. L'ordinamento è originario (non deriva da altri ordinamenti ma trova la sua ragion d'essere in se stesso) e a fini generali (persegue un interesse riferito a tutta la comunità).
 
Lo Stato èsi unpresenta potere politico. Esso ècome una forma di organizzazione di uomini finalizzata:
# al governo di una comunità sociale
# alla mediazione dei conflitti tra gli individui
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Ma l'obbedienza vero lo Stato non si fonda solo sull'uso della forza coercitiva.
Alla base vi è il PRINCIPIO'''Principio DIdi LEGITTIMAZIONELegittimazione''' del potere politico. Max Weber indica tre forme di legittimazione:
* tradizionale: tramandata per tradizione o eredità.
* carismatica: che si fonda sul carisma del soggetto che prende il potere.
* legale: che si basa sulla legittimazione tramite la legge.
 
Dalla legittimazione legale nasce il PRINCIPIO'''Principio DIdi LEGALITÀLegalità''': ogni potere politico deve operare sulla base di una previa norma che indica un ambito di competenza. Su questa premessa nasce il costituzionalismo che volge proprio a limitare il potere politico con la fissazione di una Costituzione che è superiore ad ogni altro potere.
 
Santi Romano definisce lo stato come l'organizzazione della forza. Fonda la sua forza sul binomio minaccia e coercizione.
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# Supremazia: lo Stato è sovrano anche rispetto agli altri enti e organismi interni.
 
== La Sovranità e lo Stato Personificato ==
Chi detiene la reale Sovranità Statale ?
 
Qual è il diritto dello Stato sul suo territorio? Nel periodo fra il 1880 al 1905 si riteneva che lo Stato eserciti sul territorio uno jus in rem, in termini simili al diritto di proprietà. Questo sancisce un rapporto fortissimo tra la costa e il domino si è, ma lo Stato non può alienare il territorio, poiché essendo un suo elemento costitutivo, non ne può disporre pienamente. Oggi si afferma la teoria del jus in persona, ovvero è il diritto sulle parti costitutive di se stesso. In città, parziale disponibilità del proprio corpo, con le parti sono oggetto di eliminazione, ma non quelle costitutive. Ciò garantisce la sopravvivenza dello Stato. Inoltre si ritiene che alcune fisicità del territorio abbiano una rilevanza globale e costituisca il patrimonio comune dell'umanità. Si sta affermando un indirizzo politico fortemente limitativo delle facoltà dello Stato.
Diverse sono le soluzioni adottate durante la Storia.
 
Dapprima la Sovranità era del Re. Poi la Sovranità è stata connessa alla Nazione (entità metafisica non materialmente definibile).
Le costituzioni europee sono figli di processi storico-culturali, non sono soltanto opera di tecnici giuristi. Le costituzioni del dopoguerra affermano che la sovranità appartiene allo Stato (anche se emanata dal popolo) tranne la costituzione italiana che nel comma due dell'articolo uno sostiene che la sovranità appartiene al popolo. Nello stato assoluto la sovranità apparteneva al monarca, ma con gli eventi rivoluzionari passa allo Stato liberale. La seconda rivoluzione industriale stravolge ceti preesistenti di clero, borghesia e aristocrazia, dando vita a problemi che affliggono il proletariato. Nasce il pluralismo che può sfociare nel Welfare State(per gli Stati che accettano di convogliarlo nelle istituzioni o della sua fine per gli Stati che non lo accettano). Nelle costituzioni dei tempi diritti del cittadino sono il riflesso della decisione politica dello Stato (l'atto d'accusa). Gli Stati reazionari soffocano il pluralismo usando la propria sovranità e ampliandola eliminando le libertà personali. In Germania il pluralismo esasperato mette in crisi la costituzione di Weimar e il Fuhrer assume pieni poteri in difesa dello Stato.
Poi la Sovranità è stata legata allo Stato come Persona. Nasce così il culto del Capo che guida il Popolo e darà vita ai Totalitarismi.
 
Oggi la Sovranità è del Popolo che però la esercita nei limiti della Costituzione. Il Popolo esercita la sua piena Sovranità nel Voto.
Per questo la teoria che vede la sovranità appartenere allo Stato non può essere sostenuta, bensì vi sono due linee generali di riflessione. Secondo alcuni il concetto di sovranità è divenuto un concetto liquido sia livello sociale (catalogo delle libertà) che a livello istituzionale (Stato, regione, provincia, comuni) a tal punto che al massimo si può parlare di sovranità della Cost. Un'altra corrente di pensiero sostiene che la sovranità esiste in forme costituzionalmente diverse. L'art 1 Cost. sancisce che la sovranità permane andando incontro a precisi limiti. Questa seconda corrente cerca di tenere assieme assetto costituzionale e teoria generale dello Stato. Fino alla seconda guerra mondiale a raggi; dopo al centro la persona con diritti, tutti i poteri devono rispettare questa supremazia. Gli studiosi dagli anni 50 agli anni 70 ritengono sia ancora lo stato ad avere la sovranità. Il popolo elegge dei rappresentanti che nei vari organi adotteranno gli atti dello Stato; quindi la sovranità si configura come il principio elettorale fino alle elezioni, poi passa ai rappresentanti. È la rappresentanza scura della cittadinanza come sostenne, invece, Constant nel 1852 nel suo libro "La libertà degli antichi e moderni" toccare poteri sovrani per il consenso popolare ottenuto, senno ci sarebbe identità fra governati e governanti. Secondo altri studiosi il popolo s'identifica con lo Stato, vista la centralità della persona nell'ordinamento costituzionale, ma bisogna tener separati i due concetti. La concezione giusta afferma che la prima fase consacra il popolo come scintilla primordiale dell'ordinamento, ovvero la centralità della persona dei suoi diritti, che viene prima dello Stato. La seconda frase attiene allo Stato ordinamento, che eserciterà i poteri sovrani nei limiti del rispetto della persona, nella prima frase.
Essa è una Sovranità Giuridica che rispetta dei limiti:
 
* sia interni: vincoli agli stessi cittadini.
Lo Stato come persona giuridica statale è una creazione del diritto sottoposta alle disposizioni costituzionali articolo 114 articolo 28 primo comma (dipendenti dello Stato e degli enti pubblici). Con la persona fisica si puoi star ha un rapporto diretto attraverso le due volontà; come fa la persona giuridica è stata manifestare la volontà? Attraverso i suoi organi dello Stato si muove nel mondo del diritto. Cos'è l'organo pubblico? Secondo alcuni, l'organo dovrebbe identificarsi con la persona fisica, che agisce in nome della persona giuridica Stato. Ciò non è ammissibile perché le vicende che attengono alla persona fisica non fanno venire meno a non incidono sull'organo latteria oggettiva dell'organo sostiene che è dato dalla competenza definita dalle disposizioni costituzionali, accompagnata dall'esistenza di un ufficio, ovvero un'organizzazione interna. Competenza più apparati burocratici. A quest’organo, privo di persona fisica, vuoto incapace di agire. quella corretta è la concezione mista: sono necessari elementi soggettivi e oggettivi. L'organo è dato da una persona fisica preposta come titolare dell'organo, dalle competenze e dall'ufficio.
* sia esterni: carte internazionali che sono rivolte alla tutela della pace.
 
Nel monocratico solo una persona è titolare dell'organo; complesso o collegiale se consta di più titolari (per esempio il governo composto dal presidente del consiglio, del Consiglio dei Ministri, dei ministri). Posso studiare l'organo dal punto di vista soggettivo della manifestazione della volontà: se la decisione deve essere presa dall'organo monocratico, essa coincide con la volontà della persona fisica.
 
La formazione della volontà di un organo collegiale necessita di alcuni fattori: deliberazione convocazione dell'ordine del giorno, numero di partecipanti adeguato, numero di deliberanti ecc … dal punto di vista oggettivo delle competenze possa avere organi deliberativi, consulti, di controllo, esecutivi. Le regole che attengono l'aspetto soggettivo possono aggiungere la presenza di un'altra persona fisica sull'assenza del titolare: proroga, prorogatio e supplenza.
 
In un primo momento la scienza del diritto ha ricostruito il rapporto tra organi persona giuridica sta secondo la per la rappresentanza, istituto civilistico. Il rappresentante può dire nel nome per conto del rappresentato. È un istituto triangolare e deriva dalla teoria soggettiva. La volontà manifestata rappresentante produce effetti sul patrimonio del rappresentato. Il rappresentato è lo Stato, l'organo il rappresentante, il cittadino il terzo. Non è possibile, però, distinguere la volontà del rappresentato da quella dei suoi organi. Lo Stato agisce sempre attraverso i suoi organi: non è un rapporto triangolare ma una linea retta. Il trapianto di istituti civilistici dentro il diritto costituzionale fallisce.
 
In verità, c'è un rapporto di immedesimazione organica, ovvero non è possibile distinguere le volontà dello Stato e degli organi. Il rapporto di immedesimazione è tanto forte che, anche se un funzionario di un organo risulta ineleggibile, incompatibile o scorrettamente eletto, dopo aver comunicato all'assemblea il giudizio di contestazione, si applica il principio del funzionario di fatto (anche se non di diritto, poiché la nullità dell'elezione comporta che tutti atti promulgati dall’illecitamente nominato siano annullati.), poiché la volontà dello Stato sempre sono la volontà dei suoi organi e lo Stato non può disattendere la volontà dei suoi organi.
 
Alla scadenza del mandato bisogna cercare le persone fisiche da proporre all'organo. Nell'ambito del diritto pubblico la legittimazione deriva da un'elezione. Ci possono essere delle alterazioni della struttura soggettiva dell'organo, previste dalla stessa costituzione. Sono i casi della proroga, proroga è supplenza, che prevedono particolarità nel rapporto fra persona fisica ed ho organo (ragionano sull'elemento soggettivo). Il secondo comma dell'articolo 60 proroga la durata delle camere in caso di guerra. L'articolo 61 stabilisce che sono prorogati poteri delle camere finché non saranno rinnovate. Quest'ultima attività difende il principio di continuità istituzionale. Esistono quasi due parlamentari contemporaneamente, equiparati dallo status costituzionale di parlamentari. Solo quando si siederanno nuove camere, finirà proroga dei poteri del vecchio. Quest'ultime non dovrebbero compiere atti che esulano l'ordinaria amministrazione (ascoltar interpellanze, approvare decreti legge, collegi straordinariamente importanti ecc.).
 
Per gli organi amministrativi esisteva una concezione di prorogatio sine die. Il principe della continuità dell'organo è stato attaccato dalla corte costituzionale e il diritto amministrativo fissa termini a 45 giorni. Per gli organi costituzionali, la prorogatio dura fino al rinnovo dell'organo stesso (processo stabilito dalla costituzione). L'istituto della supplenza, disciplinato dall'articolo ottantasei della costituzione. Non esiste il vicepresidente, ma è il presidente al Senato a supplire, mentre il presidente della camera dei deputati presiede la sessione comune del Parlamento per eleggere il nuovo presidente ad altri organi. Nel caso di sede plena scatta solo la supplenza, nel caso di sede vacante scatta sia supplenza sia il procedimento elettorale.
 
Malgrado le critiche degli studiosi, l'istituto della supplenza in caso di viaggio all'estero si è consolidata a partire dalla fine degli anni 70, sotto la presidenza di Pertini. In caso di mancanza di intendere e di volere, chi deve accertare l'impedimento? Il presidente della camera (chi deve condurre la nuova elezione), il presidente del Senato (“vicepresidente”) o il Governo(intimamente connesso all’istituto presidenziale)?
 
Durante il caso Segni, fu convocato un collegio di medici che sostenne l’impossibilità per il presidente di svolgere le proprie funzioni; il referto fu firmato da tutti e tre i soggetti. Per fortuna Segni appose una firma sulle proprie dimissioni e tolse gli organi dall’empasse.
 
La distinzione fra organi costituzionali e a rilevanza costituzionale era spesso applicata fra gli organi previsti dallo statuto albertino. Gli organi costituzionali erano indefettibili (caratterizzanti al tal punto l’ordinamento da renderlo tale) e apicali (occupano una particolare posizione, sono al vertice dell’ordinamento e non riconoscono organi superiori a essi). Lo statuto albertino è flessibile poiché modificabile con procedimento ordinario dal Parlamento. La costituzione del ‘47 è rigida e la corte costituzionale vigila sull’operato parlamentare. Quindi il concetto di apicalità è legato alla teoria soggettiva e cerca di ragionare sugli istituti civilistici. Chi ragiona sull’aspetto oggettivo della proceduralità ha abbandonato, in un primo momento, questa distinzione.
 
Quando fu attuato l’organo del CMS secondo la legge 195/1958 che lo configurava non totalmente indipendente dagli altri organi, qualcuno ha sentenziato che il parlamento ha mortificato la natura costituzionale del CSM, invocando un aspetto pratico concreto della distinzione fra organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
 
La corte costituzionale nella legge 168/1963 rigetta molti dei dubbi di incostituzionalità tranne il punto della riunione sottomessa alla convocazione del Ministro della Giustizia. Secondo Enzo Cheli la categoria degli organi costituzionali va ricostruita secondo non la posizione dell’organo tipicamente prerepubblicana né sulla sola competenza; bisogna ragionare sulla posizione della competenza che l’organo ha nel nuovo ordinamento.
 
La qualità della competenza varia a seconda se derivano dalla costituzione soltanto o dalla costituzione e dalla legge ordinaria. Le caratteristiche della competenza hanno sfumatura particolari qualora si possa incidere sull’atto legislativo, nel nome della volontà popolare. Organi costituzionali godono del regime della prorogatio e pongono atti politici la cui giudicabilità segue prassi particolare.
 
== La SperazioneSeparazione dei Poteri ==
 
La divisione delle competenze e dei poteri risponde a principi del costituzionalismo. I laboratori costituzionali provano a tradurre nei testi costituzionali riflessioni filosofiche sul rapporto tra stato e poteri. Il potere, diviso e separato proposto da Mountesquie, deve esser in grado di arrestare un potere illegittimo esercitato da un altro organo.
 
La '''Separazione dei Poteri''' è l'obiettivo di limitare il poter politico per tutelare la libertà degli individui. I tre poteri sono: legislativo, porre le leggi; esecutivo, applicare le leggi e tutelare lo Stato da minacce esterne; giudiziario, applicare la legge per risolvere una lite. Ogni potere è dotato di organi e di una funzione pubblica ben individuata e distinta dalle funzioni degli altri poteri, che pure possono condizionarsi reciprocamente, cosicché ciascun potere può frenare gli eccessi degli altri. Ciascun potere ha attribuita una determinata funzione identificata dai suoi contenuti materiali, anche se talvolta esercita una funzione che per contenuti sarebbe tipica di un altro potere (es. regolamenti del Governo): si è di fronte ad una scissione tra il profilo formale e quello materiale della funzione. Negli Stati pluralisti si è affermata inoltre la funzione di indirizzo politico, determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica interna ed esterna, che coinvolge tutte le altre funzioni. In alcuni Stati si è affermata la separazione tra politica e amministrazione, per cui c'è differenza tra la politica riservata al Governo, e la gestione amministrativa affidata ai dirigenti. In sostanza esistono più poteri in senso soggettivo, tra loro indipendenti in modo da impedire che uno prevalga sugli altri: oltre ai tre poteri tradizionali, anche l'amministrazione è pluralistica e il potere giudiziario è protagonista nella dinamica costituzionale; è ancora possibile distinguere le tre tradizionali funzioni dello Stato (cui si aggiungono l'indirizzo politico e la garanzia della Costituzione) sulla base però di criteri di tipo formale (modalità mediante cui vengono esercitate); si può parlare solo di una funzione amministrativa unitaria in senso soggettivo, perché le varie funzioni amministrative non hanno un tratto contenutistico comune.
 
== La Cittadinanza Italiana ==
 
'''PER LA LEGISLAZIONE SULLA CITTADINANZA SI RINVIA ALLA [[La Cittadinanza Italiana (legge 91/1992)|LEZIONE DI APPROFONDIMENTO]].'''
 
== La Cittadinanza Europea ==
 
In virtù di una serie di trattati del 1950 con successivi interventi, l'Italia si trova dentro l’Europa in cui sembra reggersi l'ideale liberale di libertà economica: dopo trecento anni Gran Bretagna e Francia smettono di guerreggiare. La cittadinanza europea è uno status giuridico che permette al possessore di godere di alcune prerogative previste da trattati. Si aggiunge allo status di cittadino di uno dei paesi dell'unione europea: agevolazione nella circolazione, agevolazioni economiche, diritto di voto attivo e passivo nel livello più vicino a loro alla loro fascia, potrà essere presente negli organi collegiali di governo. Per territorio s’intende una parte di globo terrestre circoscritta da confini riservata in modo esclusivo allo Stato come suo elemento costitutivo. I confini possono essere dati dalla fisicità del territorio o tracciati da trattati internazionali che definiscano il limite territoriale dello Stato. Su questa parte territoriale dello Stato esercita la sua sovranità. Le sedi diplomatiche in paesi altri sono a tutti gli effetti porzioni del territorio, ovvero possono essere compiuti atti validi per la legislazione italiana.
 
==Le Forme di Stato==
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* Federalismo duale: forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri;
* Federalismo cooperativo: interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri.
 
== La Sperazione dei Poteri ==
 
La '''Separazione dei Poteri''' è l'obiettivo di limitare il poter politico per tutelare la libertà degli individui. I tre poteri sono: legislativo, porre le leggi; esecutivo, applicare le leggi e tutelare lo Stato da minacce esterne; giudiziario, applicare la legge per risolvere una lite. Ogni potere è dotato di organi e di una funzione pubblica ben individuata e distinta dalle funzioni degli altri poteri, che pure possono condizionarsi reciprocamente, cosicché ciascun potere può frenare gli eccessi degli altri. Ciascun potere ha attribuita una determinata funzione identificata dai suoi contenuti materiali, anche se talvolta esercita una funzione che per contenuti sarebbe tipica di un altro potere (es. regolamenti del Governo): si è di fronte ad una scissione tra il profilo formale e quello materiale della funzione. Negli Stati pluralisti si è affermata inoltre la funzione di indirizzo politico, determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica interna ed esterna, che coinvolge tutte le altre funzioni. In alcuni Stati si è affermata la separazione tra politica e amministrazione, per cui c'è differenza tra la politica riservata al Governo, e la gestione amministrativa affidata ai dirigenti. In sostanza esistono più poteri in senso soggettivo, tra loro indipendenti in modo da impedire che uno prevalga sugli altri: oltre ai tre poteri tradizionali, anche l'amministrazione è pluralistica e il potere giudiziario è protagonista nella dinamica costituzionale; è ancora possibile distinguere le tre tradizionali funzioni dello Stato (cui si aggiungono l'indirizzo politico e la garanzia della Costituzione) sulla base però di criteri di tipo formale (modalità mediante cui vengono esercitate); si può parlare solo di una funzione amministrativa unitaria in senso soggettivo, perché le varie funzioni amministrative non hanno un tratto contenutistico comune.
 
'''PER LA LEGISLAZIONE SULLA CITTADINANZA SI RINVIA ALLA LEZIONE DI APPROFONDIMENTO.'''
 
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