La Rappresentanza Politica e i Partiti Politici: differenze tra le versioni

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== La Rappresentanza Politica ==
 
La '''Rappresentanza Politica''' nell'accezione moderna, significa che qualcuno fa vivere in un determinato ambito qualcosa che effettivamente non c'è; non presuppone l'esistenza di un rapporto tra rappresentante e rappresentato, che è in una situazione di autonomia rispetto al primo. La rappresentanza politica è il mezzo tecnico attraverso cui si forma un'istituzione che agisce nell'interesse generale.
È bene subito distinguere tra:
 
È bene subito distinguere tra:
* Rappresentanza: in cui si vuole lasciare intendere una cosa realmente esistente.
* Rappresentazione: in cui vi è un elemento che non esiste.
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Nello Stato liberale la rappresentanza politica, invece, non è più fondata dai ceti medi. Nel senso che il rappresentante non è vece del popolo ma della nazione. Egli opera negli interessi della nazione. Erano eletti dai soli cittadini attivi cioè coloro che vivevano la vita politica e principalmente le classi agiate e nel loro compito di rappresentanza non rappresentavano gli interessi delle circoscrizioni dove erano stati eletti ma dell'intera nazione.
 
Nelle democrazie pluraliste, invece, il potere politico si basa sul consenso dei governati (del popolo) che investono i governanti della responsabilità politica (i titolari del potere rispondono del modo in cui lo esercitano agli elettori, che in caso di giudizio negativo gli tolgono il potere alle elezioni successive). Ma è evidente che i numerosi interessi che si riflettevano nei molteplici gruppi parlamentari rendevano problematica la governabilità: problema risolto combinando le due accezioni del termine rappresentanza (rapporto tra eletto ed elettore e autonomia dell'eletto); si sono creati così:
Con la Costituzione la rappresentanza si fonda su tre pilastri:
*lo Stato dei partiti, in cui i partiti sociali di integrazione assicurano il collegamento stabile con l'elettorato, e il mandato imperativo partitico (vincolo delle istruzioni ricevute dagli elettori, alla luce dell'ideologia del partito), oggi in crisi perché non più ideologicamente collegati al popolo;
*il rafforzamento del Governo e l'investitura diretta del suo capo, in modo che il Parlamento è sede della rappresentanza come rapporto, mentre il Governo trascende dagli interessi particolari per comporli nell'interesse nazionale e diventa politicamente responsabile di fronte all'intero corpo elettorale; gli assetti neocorporativi, nei quali si riscopre la rappresentanza degli interessi (ciascun rappresentante agisce nell'interesse del soggetto rappresentato, mandato imperativo), che si affiancano invero ai partiti politici e sono autonome e spontanee nella società;
*la rappresentanza territoriale, seconda Camera a base territoriale; la sottrazione della decisone al circuito rappresentativo, la cura di determinati interessi viene affidata a autorità amministrative indipendenti.
 
Con laLa Costituzione fonda la rappresentanza si fonda su tre pilastri:
# Articolo 48: possono votare tutti i maggiorenni senza discriminazione tra uomo e donna.
# Articolo 49: i partiti politici sono i punti di intermediazione tra società e Stato.
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A partire dagli anni 90' la frattura con il mondo dei partiti si fa molto ampia anche a causa dei vari scandali come Tangentopoli. Oggi pertanto la spaccatura tra rappresentanza parlamentare e popolo è molto marcata e ne è segnale il forte astensionismo alle elezioni.
Per fronteggiare la crisi dei sistemi rappresentativi si è fatto ricorso agli istituti di democrazia diretta, attraverso cui si affida direttamente al popolo l'esercizio di alcune funzioni, affiancandoli talvolta alla democrazia rappresentativa. Si tratta dell'iniziativa legislativa popolare, ad un numero minimo di cittadini; la petizione, richiesta dei cittadini per sollecitare determinate attività; il referendum, cioè la consultazione dell'intero corpo elettorale produttiva di effetti giuridici.
 
La Rappresentanza Politica è limitata da tre istituti:
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La democrazia però deve essere presente nel rapporto con l'esterno cioè con gli altri partiti ma all'interno dello stesso partito non è prescritta la forma organizzativa che può anche essere tutt'altro che democratica.
 
'''=== Il Finanziamento deiPubblico ai Partiti''' ===
 
Il Finanziamento Pubblico ai Partiti è una delle modalità, assieme alle quote d'iscrizione e alla raccolta fondi, attraverso cui i partiti politici reperiscono i fondi necessari a finanziare le proprie attività. Il finanziamento pubblico esiste in diversi paesi, sebbene vi siano importanti ordinamenti che escludono il finanziamento pubblico, ovvero altri nei quali esso è sostanzialmente irrilevante. Va evidenziato che, tuttavia, molti ordinamenti affiancano ad un finanziamento pubblico la possibilità di finanziamento privato.
 
I finanziamenti pubblici ai partiti sono stati introdotti con la legge 195 del 1974. Prima i partiti erano finanziati in maniera segreta. Da allora la storia di tali finanziamenti è stata altalentante.
Nel 1993, anche per la forte pressione anti-partitica, vengono abrogati con un referendum. Nel 1995 viene introdotto il rimborso elettorale. La legge 96 del 2012 riduce i rimborsi elettorali e i finanziamenti diventano anche privati sottoposti al controllo di una commissione. Con la legge 13 del 2014 vengono eliminati ancora una volta i finanziamenti pubblici e viene introdotta la possibilità di devolvere il 2X1000 agli stessi.
 
L'ultima "riforma" dei finanziamenti pubblici ai partiti è stato il Decreto Legge n. 149/2013, che ne prevede l'abolizione.
 
I punti principali del decreto legge sono:
* Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti - Si aboliscono il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento;
* Il 2 x 1000 - A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico, limitatamente ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149.[32]
* Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici - A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
* Raccolte telefoniche di fondi - La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
* Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà - A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
 
Tuttavia la concreta cessazione del finanziamento pubblico, così come impostato dalla l.96/2012, avverrà solo nel 2017, e il finanziamento pubblico ai partiti continuerà a essere erogato per gli anni 2014, 2015, 2016.
 
La riforma mantiene solo la possibilità, a determinate condizioni (art. 3-Statuto; art. 4-Registro dei Partiti), di ottenere la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche su precisa scelta del contribuente, e di ottenere erogazioni liberali dei privati, che possono così usufruire delle detrazioni fiscali.
 
Ad ogni donazione, in denaro o beni/servizi, anche per interposta persona, è fissato un tetto massimo di euro 100.000/anno (art. 10, comma 7).
 
La legge, infine, contiene un capo dedicato a democrazia interna, trasparenza e controlli.
I finanziamenti pubblici ai partiti sono stati introdotti con la legge 195 del 1974. Prima i partiti erano finanziati in maniera segreta.
Nel 1993, anche per la forte pressione anti-partitica, vengono abrogati con un referendum. Nel 1995 viene introdotto il rimborso elettorale. La legge 96 del 2012 riduce i rimborsi elettorali e i finanziamenti diventano anche privati sottoposti al controllo di una commissione. Con la legge 13 del 2014 vengono eliminati ancora una volta i finanziamenti pubblici e viene introdotta la possibilità di devolvere il 2X1000 agli stessi.
 
{{Diritto pubblico}}