La filiazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
La Lezione è in Realizzazione !!!
Riga 1:
{{risorsa|tipo = lezione|materia1 = Diritto privato|avanzamento = 5075%}}
 
== La Filiazione ==
FILIAZIONE LEGITTIMA
 
== La Proceazione Medicalmente Assistita ==
La filiazione legittima è un istituto giuridico esistente nel diritto civile italiano. La filiazione legittima attribuisce un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto che nasce in costanza di matrimonio. Si contrappone alla filiazione naturale. La materia è disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile italiano.
 
La '''Procreazione Medicalmente Assistita''' è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". La legge è da sempre al centro di articolati dibattiti poiché pone una serie di limiti alla procreazione assistita e alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, che hanno formato oggetto di diverse sentenze di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.
STATUS DI FIGLIO LEGITTIMO
 
La legge definisce la procreazione assistita come l'insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità».
Nel diritto civile italiano per attribuire lo status di figlio legittimo, si serve di due presunzioni.
La prima presunzione, prevista dall'articolo 231 c.c., è basata sulla massima di esperienza secondo cui, di regola, il padre di figlio nato da una donna sposata è il suo coniuge. Il legislatore ha così stabilito che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
La seconda presunzione riguarda il concepimento durante il matrimonio ed è calibrata sulla durata della gravidanza. Ne consegue che si considera figlio legittimo solo soggetto nato dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio o 300 giorni successivamente alla data di scioglimento o annullamento del matrimonio. La presunzione non opera nemmeno se il figlio sia nato 300 giorni dopo l'omologazione della domanda di separazione personale o la pronuncia di separazione giudiziale.
Qualora si dimostri che la gestazione si sia protratta per un tempo eccezionalmente lungo, ciascuno dei coniugi o i loro eredi, possono provare che il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.
Il figlio nato dopo le nozze ma prima dei 180 giorni è riconosciuto legittimo, tuttavia entrambi i genitori possono chiederne il disconoscimento della paternità.
 
Tale concetto rimane volutamente ambiguo, per la finalità di comprendere metodiche innovative di là dal venire, ma proprio questa ambiguità comporta conseguenze socioeconomiche importanti, come per esempio il permettere di usufruire della copertura relativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
PROVA DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA
 
All'articolo 2 poi si afferma che lo Stato promuove «ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità» e favorisce «gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza», ma nel rispetto di «tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito».
La prova della filiazione legittima può essere fornita in tre modi:
con l'atto di nascita;
con il possesso di stato;
per testimoni.
 
Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». È vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. È vietata l'eugenetica.
ATTO DI NASCITA
 
L'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.
La prova dello status di figlio legittimo è fornita con l'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile. (art. 236 c.c.). L'atto di nascita è redatto dall'ufficiale di stato civile che riporta le dichiarazioni dei soggetti tenuti alla denuncia di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, 396.
La madre può legittimamente richiedere di non essere nominata nell'atto di nascita. In tal caso il nato non acquisterà lo status di figlio legittimo. La madre, secondo la giurisprudenza, è libera anche di impedire la filiazione legittima dichiarando che il figlio è naturale, ossia non è figlio del marito.
 
La legge, come è stato detto, ha dato vita ad una fitta fase giurisprudenziale.
POSSESSO DI STATO
 
Nel 2007 il tribunale di Cagliari ha autorizzato la diagnosi preimpianto nel settore pubblico.
Se manca l'atto di nascità, ad esempio perché mai redatto, smarrito o distrutto, lo stato di figlio legittimo può essere dimostrato attraverso il possesso di stato. Ovverosia, la comune considerazione che quella persona sia figlia legittima di quei determinati genitori.
I presupposti per il possesso di stato previsti dalla legge sono tre:
nomen: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere
tractatus:che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa
fama: che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali e che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
 
Il TAR Lazio, con sentenza 398/08 (nella quale venivano sollevate le questioni di legittimità poi accolte dalla Corte Costituzionale) dichiarava anche illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle Linee Guida Ministeriali (adottate con D.M 21.7.2004) a meno che tale tecnica non avesse carattere sperimentale ovvero specifica finalità eugenetica (nel senso che la tecnica fosse rivolta alla selezione razziale).
PER TESTIMONI
 
Il 1º aprile 2009, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono stati dichiarati parzialmente illegittimi con la sentenza n. 151 della Corte costituzionale. In particolare, il comma 2 è stato dichiarato illegittimo laddove prevede un limite di produzione di embrioni "comunque non superiore a tre" e laddove prevede l'obbligo di "un unico e contemporaneo impianto". Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli embrioni "qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, "da realizzare non appena possibile", debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna.
In assenza di atto di nascita e possesso di stato, la prova della filiazione può essere fornita per testimoni. È però necessario che vi sia un principio di prova scritta o presunzioni e indizi che siano abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
 
Il principio di prova per iscritto può risultare dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti.
Il 9 aprile 2014, a seguito del ricorso incidentale presentato dai tribunali di Milano, Catania e Firenze, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta.
 
Il 28 agosto 2012 la Corte europea dei diritti umani ha bocciato la legge sull'impossibilità per una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Il Governo Monti ha chiesto il 28 novembre 2012 il riesame della sentenza presso la Grande Chambre. L'11 febbraio 2013 il ricorso del governo è stato bocciato dalla corte.
 
Nel novembre 2012, il tribunale di Cagliari impone all'azienda sanitaria locale di eseguire la diagnosi preimpianto per una coppia portatrice di malattie genetiche.
 
Infine, l'11 novembre 2015, a seguito di un ricorso incidentale del tribunali di Napoli, i giudici della Consulta hanno dichiarato illegittimo l'articolo 13, commi 3, lettera b, e 4, che sanzionava penalmente la condotta dell'operatore medico volta a consentire il trasferimento nell'utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche per contrasto agli articoli 3 e 32 della costituzione, rispettivamente per violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed inoltre, paradossalmente, per violazione del principio di cui all'art 1 della medesima legge 40 (violazione della tutela della salute dell'embrione che, senza la detta selezione di geni, si troverebbe a sviluppare gravi patologie genetiche). Resta, tuttavia, in vigore quella parte della norma che vieta la soppressione degli embrioni malati e non inutilizzabili in quanto non possono essere ridotti alla stregua di un mero materiale biologico.
 
== L'Adozione ==
 
La legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27 dispone che «l' '''Adozione''' fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».
 
La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale ('''Adozione Nazionale''') o in uno Stato estero ('''Adozione Internazionale''') aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure in un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale e internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
 
=== Requisiti degli Adottanti ===
 
La legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i '''requisiti sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale'''. Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
 
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
* La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
* Gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
 
=== Procedura per Intraprendere un'Adozione ===
 
Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l'interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.
 
L'interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, è considerato secondario rispetto all'interesse del minore.
 
La procedura per l'adozione nazionale e quella per l'adozione internazionale, differiscono essenzialmente perché nella seconda attore preponderante è l'autorità del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione: fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare e al tempo stesso garante dell'applicazione delle disposizioni dell'autorità estera in Italia.
Dichiarazione di adottabilità del minore
Il minore è dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (nonni, zii, cugini maggiorenni e fratelli maggiorenni) a meno che la privazione sia temporanea e dovuta a impedimenti di forza maggiore. Il minore che è stato affidato a una comunità di accoglienza o si trova in affidamento familiare, può essere dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino unitamente a un valido rapporto affettivo ed educativo.
 
Di seguito è descritta la procedura utilizzata per realizzare l'adozione nazionale.
 
==== La Domanda di Adozione ====
 
Il procedimento inizia con la '''Domanda di Adozione''' inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all'estero, il tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
 
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi controversa in quanto secondo l'art. 22 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi socio-assistenziali.
 
La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un tribunale ad un altro, e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l'accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli.
 
==== Indagini per la Valutazione dell'Idoneità dei Coniugi ====
 
Il tribunale, per poter '''Valutare l'Idoneità dei Coniugi''' ad adottare un minore, dispone una indagine di natura psicosociale, affidandola ai servizi sociali, un'altra indirizzata alle autorità di pubblica sicurezza ed infine una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.
 
La domanda potrà essere valutata solo quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni:
* '''Relazione Psicosociale:''' I servizi sociali presenti sul territorio, collaborano con il tribunale, a cui devono fornire elementi utili, nella forma di una serie di relazioni, atti alla valutazione dei coniugi, valutazione che spetta comunque al Tribunale (Non è infrequente il caso di valutazioni difformi dei Tribunali rispetto alle conclusioni dei rapporti prodotti dai servizi sociali). I servizi sociali, generalmente, si avvalgono di équipe di assistenti sociali e psicologi, che raccolgono elementi utili a valutare l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità dei coniugi. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali raccoglieranno tutti gli elementi utili e redigeranno una relazione che verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati. Questa serie di accertamenti a carico dei servizi sociali territoriali dovrebbero durare al massimo 4 mesi, dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
* '''Relazione della Pubblica Sicurezza:''' Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sui coniugi, inviandola al Tribunale competente per la valutazione dell'idoneità dei coniugi.
* '''Relazione Sanitaria:'''Infine sono disposte anche una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.
 
==== L'idoneità dei Coniugi ====
 
Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, decide autonomamente (quindi anche in difformità con quanto espresso nelle relazioni raccolte) se considerare '''idonea o non idonea all'adozione i coniugi'''. Il Tribunale potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti.
 
Questa fase termina con l'inserimento del fascicolo relativo ai coniugi che hanno presentato domanda in un archivio delle coppie idonee ad adottare. Questo di per sé non ha alcuna rilevanza giuridica, e quindi non da ai richiedenti alcuna informazione o certezza che la loro domanda avrà un seguito, che potrà realizzarsi solo dall'incontro (abbinamento) tra le specifiche caratteristiche ed esigenze del minore da adottare e le caratteristiche delle coppie che sono state giudicate potenzialmente idonee ad adottare. È responsabilità del Tribunale verificare nei casi concreti la migliore soluzione per il minore (l'interesse prevalente è sempre quello del minore) e realizzare quindi l'incontro tra minore adottabile e coniugi idonei, ovvero il cosiddetto abbinamento.
 
==== Abbinamento tra il Minore e i Coniugi ====
 
Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più '''idonea al minore''' stesso.
 
Il Tribunale dei minori provvede a comunicare ai coniugi individuati l'avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia. In questo momento, avendo tutte le informazioni sul minore da adottare, i coniugi devono decidere se continuare o meno nel procedimento adottivo.
 
==== Incontro ====
 
A questo punto si realizza l' '''incontro tra minore e coniugi''' che può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale concordemente con i servizi sociali che hanno in carico il minore, in relazione alle caratteristiche e necessità del minore.
 
L'avvicinamento potrà avvenire attraverso i cosiddetti Primi contatti, durante i quali il minore, che continua ad essere ospite della struttura dove è stato collocato, e la coppia iniziano a fare la reciproca conoscenza, con il supporto degli operatori dei servizi sociali.
 
Può anche prendere la forma, qualora il Tribunale ne ravvisi la necessità in relazione al caso concreto del minore, del collocamento provvisorio del minore preso la residenza dei coniugi, sempre con il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi sociali.
 
Difficilmente nella pratica si realizza immediatamente il caso in cui, effettuato l'abbinamento, il Tribunale decreti l'affidamento pre-adottivo, della durata di un anno, che è l'atto necessario perché parta il termine dell'anno, scaduto il quale l'adozione si ritiene definitiva. Nella prassi l'affidamento pre-adottivo viene dichiarato dopo un periodo, non quantificabile a priori, durante il quale si realizza la reciproca conoscenza, e Tribunale e Servizi hanno potuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti a garanzia del minore.
 
==== Affidamento pre-adottivo ====
 
Il periodo tra la dichiarazione di '''Affidamento Pre-Adottivo''' sentenza finale di adozione qualche volta è impropriamente indicato come post-adozione. In effetti in questa fase l'adozione non si è ancora perfezionata. Non si tratta quindi di un periodo che segue l'adozione, ma un periodo nel quale viene conclusa. Durante questo arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza, vigilano e assistono l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo, inviano una relazione finale al Tribunale stesso. Il procedimento termina con la dichiarazione di adozione del minore, che produce tutti gli effetti giuridici che normalmente si realizzano con la nascita.
 
=== Adozione in Casi Particolari ===
 
L' '''Adozione in Casi Particolari''' è un tipo di adozione nel quale il minore mantiene i legami giuridici e di fatto con la famiglia d'origine e aggiunge il legame parentale anche con il (ipotesi sub b) o i genitori (ipotesi sub d) ricorrenti. Il minore mantiene il cognome originario aggiungendo il cognome della famiglia adottiva. Le adozioni ex art 44 lett b) l. 184/83 sono le adozioni del minore figlio del coniuge. Le adozioni ex art 44 lett d) sono adozioni che vengono disposte quando, per ragioni particolari, non si può procedere con l'affidamento preadottivo, in altre parole quando si tratta di minori per i quali non sussistono i presupposti per la cosiddetta adozione legittimante. Il caso più frequente è costituito da minori che si trovano in famiglia affidataria e che, dopo diversi anni di inserimento in famiglia, chiedono di essere adottati. Si tratta in alcuni casi della cosiddetta adozione mite poiché non viene reciso il legame con la famiglia d'origine.
 
=== Accesso alle Informazioni sui Genitori Biologici ===
 
I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono '''Accedere alle Informazioni riguardanti i Genitori''' biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie.
 
Una volta compiuti i 25 anni l'adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L'accesso alle notizie è autorizzato con decreto.
 
Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l'adottato non può avere accesso alle informazioni.
 
=== L'Adozione di Persone Maggiori d'Età ===
 
Resta regolato dal codice civile l' '''Adozione di Persone Maggiori d'Età''' ai sensi dell'art. 291 ss. c.c.). Essa mira a soddisfare l'interess di un adulto a conseguire i vantaggi della qualità giuridica di figlio quale diritto di portare il cognome dell'adottante
e l'aspettativa di esserne l'erede. L'adozione è pronunciata dal tribunale ordinario con decreto in camera di consiglio previa l'assunzione di informazione che consentano di giudicare se l'adozione conviene all'adottato. Il consenso rappresenta il presupposto essenziale del provvedimento del giudice. E' necessario anche l'assenso dei genitori dell'adottando nonché del coniuge dell'adottante e dell'adottato (dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/1988) anche degli eventuali figli legittimi dell'adottante.