Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

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== Diritto d'autore ==
Diritto morale e diritto patrimoniale
Il diritto d'autore è nato in seguito alla Convenzione di Berna del 1886, elaborata su diretta pressione di Victor Hugo, valida per tutti quegli stati che vi aderiscono. In Italia, la protezione del diritto d'autore si deve alla legge n.633 del 1941, che ha subito ulteriori adattamente nell'arco del tempo, tra cui la stessa adozione della direttiva di Berna nel 1978.
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Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[6] per tutta la vita dell'autore più i settant'anni successivi alla sua morte se si tratta di singolo autore, mentre la durata dei diritti patrimoniali di un'opera collettiva[7] presa nella sua interezza è di settant'anni dalla prima pubblicazione, mentre la durata spettante per ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. In relazione a tali diritti, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare[8] l'opera ed ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ogni diritto patrimoniale risulta indipendente l'uno dall'altro e possono essere ceduti dall'autore, ad esempio se previsto da un eventuale contratto, sia unitariamente sia tutti contemporaneamente.
 
=== Il software come opera di carattere creativo ===
Come già messo in evidenza, il primo punto della legge in materia di diritto d'autore, protegge[9] tutti i programmi per elaboratore originali espressi in qualsiasi forma e tutto il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Non vengono protette le idee e i principi - relativi agli algoritmi ed ai linguaggi di programmazione stessi - che stanno alla base di un programma, compresi quei principi che stanno alla base delle sue interfacce. Ciò che viene tutelato del software non è l'idea ma il modo in cui l'idea viene espressa, ovvero la sua forma espressiva. La protezione giuridica del software in quanto tale attraverso il brevetto non è legale in Italia. Ciò non esclude però la brevettabilità del software se questo viene inserito nel contesto di un'invenzione, ovvero nel caso in cui non costituisca l'oggetto stesso dell'invenzione ma venga esclusivamente utilizzato per raggiungere il risultato finale da parte dell'inventore.
 
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I titolari dei diritti d'autore possono[14] utilizzare misure tecnologiche di protezione efficaci sulle opere o sui materiali protetti in modo da impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e possono[15] inserire informazioni elettroniche aggiuntive sulle opere o materiali protetti, indicanti il regime dei diritti delle stesse.
 
=== Licenze d'uso ===
Oltre alla tutela giuridica prevista dalla legge sul diritto d'autore, un'ulteriore forma di tutela giuridica del software può essere fornita attraverso un contratto di licenza d'uso. Il contratto di licenza d'uso è un contratto atipico, nel senso che non appartiene[16] ad un tipo regolato da una determinata disciplina, ma rimane comunque tutelato dalla legge.
 
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Un altro famoso tipo di contratto di licenza a titolo gratuito, non inserito nella precedente lista perché non protegge in alcun modo il software, è quello fornito dalle licenze pubbliche Creative Commons.
 
=== Contratti di processo software ===
Oltre i contratti di licenza d'uso, esiste un'altra categoria di contratti relativa al software che desta un interesse particolare in questa sede: i contratti di sviluppo software. I problemi principali nella stesura di questi contratti e, una volta conclusi, nella loro effettiva interpretazione nel caso si presenti un contenzioso, sono dovuti ad una non corretta identificazione dell'oggetto del contratto, ad una non facile qualificazione o tipizzazione del contratto all'interno del diritto, alle garanzie con le quali tutelare l'acquirente in caso di presenza di vizi nel software, e alla titolarità del software sviluppato. Mentre per la titolarità si può fare tranquillamente riferimento alla legge sul diritto d'autore, per gli altri problemi presentati la situazione va valutata con un po' più di calma.
 
=== L'oggetto ===
Il problema dell'individuazione chiara e precisa dell'oggetto del contratto, ovvero quell'insieme di documenti che descrivono una certa analisi di fattibilità del software, le relative specifiche ed il software stesso, dipende in modo particolare dalla "dimensione" dell'azienda a cui è stato chiesto di realizzare il software in questione. Si distinguono principalmente tre fasce diverse di mercato che individuano tre diversi approcci nella definizione dell'oggetto del contratto. Nelle grandi aziende, vuoi a causa dell'alta disponibilità finanziaria vuoi per ragioni di numero ed esperienza dei dipendenti, le specifiche funzionali e tecniche vengono determinate nel modo più preciso possibile, evitando un qualsiasi tipo di fraintendimento tra l'azienda ed il richiedente. Molto spesso in questi casi, a causa della presenza nel processo di sviluppo di più fasi[19] da eseguire in successione, vengono redatti più contratti, ognuno dei quali specifico per una determinata fase.
 
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In ogni caso, la cosa importante da tenere in considerazione è che la mancata o parziale definizione dell'oggetto del contratto costituisce a prescindere una fonte di contenzioso.
 
=== La qualificazione ===
Tre sono le diverse tipologie a cui può appartenere un contratto di processo software. La prima è quella che fa riferimento ai contratti di appalto[20], il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Normalmente fanno parte di questa categoria i contratti stipulati con un'impresa che si impegna di fornire i risultati, in termini di software in questo caso, in esso dedotti o con un professionista che abbia, come obbligo verso l'acquirente, un risultato da conseguire.
 
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Ricadono nella tipologia dei contratti atipici quei contratti che prevedono un'obbligazione sui mezzi da usare per ottenere il risultato, non sul risultato stesso, caratterizzati spessissimo anche dalla clausola di assenza di garanzia.
 
=== Vizi e garanzie ===
Escludendo nella fattispecie i contratti atipici, che come indicato nella precedente sezione sono spesso caratterizzati dall'assenza di garanzia, la garanzia prevista in caso si presentino dei vizi sul prodotto software sviluppato dipende dalla qualificazione che ha il contratto di processo. In fatti, a seconda che si faccia riferimento ad un contratto di appalto o ad un contratto di opera intellettuale, si devono prendere in considerazione due differenti approcci valutativi, definiti in altrettanti articoli del codice civile.
 
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In ognuno dei due casi, se il committente può avvalersi della garanzia, l'appaltatore deve provvedere all'eliminazione dei vizi o, in caso non sia possibile, alla riduzione del prezzo del software, e risarcire in ogni caso il danno causato al committente.
 
=== Diritto d'autore e banche dati ===
La legge 41/633 sul diritto d'autore, modificata a seguito di una legge europea, protegge, oltre che i programmi per elaboratore, anche la struttura, ma non il contenuto, delle banche di dati[23], intese[24] come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
 
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I titolari dei diritti d'autore e del diritto sui generis possono[28] utilizzare misure tecnologiche di protezione efficaci sulle opere (banche dati incluse) o sui materiali protetti in modo da impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e possono[29] inserire informazioni elettroniche aggiuntive sulle opere o materiali protetti, indicanti il regime dei diritti delle stesse.
 
=== Sanzioni per la violazione del diritto d'autore ===
L'autorità giudiziaria può, secondo la legge sul diritto d'autore, prendere dei provvedimenti, anche prima dell'emanazione della sentenza definitiva, di descrizione, di perizia e di sequestro, in relazione all'opera protetta, nei confronti di chi abbia violato il diritto d'autore. All'effettiva emanazione della sentenza, invece, i provvedimenti definitivi presi in merito alla violazione del diritto possono riguardare la rimozione o distruzione degli esemplari frutto dell'attività illegittima, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.
 
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Chiunque[35], senza scopo di lucro e per uso personale, abusivamente utilizza, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e con l'eventuale utilizzo di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti oppure acquista o noleggia supporti informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge 41/633, incorre nella sanzione amministrativa di 154 euro e nelle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 1.032 euro ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 
== Note ==
# Art.1 della legge 1941/633.
# Art.6 della legge 41/633.
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# Art.174ter della legge 41/633.
 
== Bibliografia e fonti ==
* Il presente testo è direttamente derivato da [http://vvw.web.cs.unibo.it/Diritto_di_Internet Diritto di Internet] di [http://vvw.web.cs.unibo.it/Utente:Essepuntato Silvio Peroni] dell'Università di Bologna
 
[[Categoria:Diritto della rete]]