I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni

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[[File:AQMI Flag.svg|miniatura|destra|Bandiera del gruppo fondamentalista islamico Ansar Dine su cui è riprodotta, in rozza grafia, l'espressione in arabo del Tawhid.]]
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Ebbene la risposta non è univoca dipende molto dal ritenere o meno la Siria ancora in possesso dei territori del autoproclamato Stato islamico e quindi di riflesso se l'ISIS sia o meno uno Stato.
Il ritenere l'uno o l'altro, infatti, cambia la legittimità dell'intervento armato della Francia in Siria. Da premettere che attualmente la Francia agisce senza alcun mandato ONU quindi non vi è un riconoscimento internazionale alla sua azione militare. Per giustificare la stessa il Governo Francese ha vantato l'attuazione della cosiddetta scriminante della legittima difesa. Secondo infatti una norma di diritto internazionale generale cogente l'unico uso legittimo della forza militare è ammesso solo in reazione ad un attacco armato subito da un altro Stato. Tale uso permette anche di poter violare, senza commettere a sua volta illecito, un'altra norma di diritto internazionale. La Francia quindi vanta questa legittimità a seguito dell'attacco subito sul proprio terreno. Nulla questio<!-- Cioè? --> ma questo è vero ed è utilizzabile solo se è un altro Stato ad attaccare. Se era la Siria ad attaccare la Francia, la risposta Francese sarebbe stata più che legittima ma in questo caso non parliamo di uno Stato almeno che non si ammetta che l'ISIS sia uno Stato, cosa che la Francia sta proprio facendo per legittimare concretamente la sua azione. È chiaro però, come abbiamo detto anche nel sottoparagrafo precedente, non è la prassi di un solo Stato a fare norma internazionale questo significa che finché non sarà la comunità internazionale a ritenere l'ISIS uno Stato l'azione militare francese non è solo illegittima ma anche in violazione di varie norme del diritto internazionale generale di cui i più importanti sono il divieto dell'uso della forza (violazione che comportava anche la violazione dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite) e il non rispetto della sovranità siriana ponendo in atto de facto una invasione anche se solo aerea in un altro Stato senza alcuna scriminante.
Non si può, tra l'altro, usare la prassi maturata con la "dottrina Bush", dal nome del Presidente USA Bush che, vantando l'uso della legittima difesa preventiva, invase l'Iraq ritenuto possessore di armi di distruzione di massa che avrebbe usato contro l'Occidente. Come si può vedere in questo caso, pur se illegittimo perché non esiste la legittima difesa preventiva, comunque la contro parte è uno Stato.
La Francia ha così solo tre strade per poter legittimare il suo operato:
 
* Chiedere l'Autorizzazione al Consiglio di Sicurezza ONU o alla Siria di compiere queste azioni.
* Convincere la Comunità Internazionale dell'Esser Stato dell'ISIS.
* Imputare le azioni dell'ISIS alla Siria.
 
Come si può vedere tutte e tre le vie hanno delle proprie difficoltà e questo, in un certo senso, fa tollerare agli altri Stati l'azione illegittima della Francia.
 
[[File:United Nations Security Council.jpg|miniatura|destra|Aula del Consiglio di sicurezza.]]
 
Diversa è invece l'Operazione Russa in Siria. In questo caso è lo stesso Governo Siriano ad aver chiesto, ed ottenuto, l'intervento Russo sui suoi territori per contrastare l'ISIS. Almenochè non si voglia discutere su eventuali vizi di questo accordo tra i due Stati non si può quindi non ritenere legittima l'azione russa in Siria.
 
In ultimo è pacifico ritenere legittimo un qualsiasi intervento del Governo Siriano in contrasto dei militanti dell'ISIS. Ci troviamo, almeno che non si ammetta l'esser Stato dell'ISIS, in presenza di nulla più che Insorti e in quanto tale lo Stato Siriano è legittimato ad usare qualsiasi strumento di forza interna, salvo quelli lesivi dei diritti umani o delle varie convenzioni sulla guerra civile.
Sarebbe, d'altra parte, pacifico se l'ONU o meglio il Consiglio di Sicurezza autorizzasse un intervento armato in Siria. Il Consiglio di Sicurezza ha, infatti, questa facoltà ai sensi dell'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite.
 
== Conclusioni Finali ==
 
E siamo giunti così al termine di questa Lezione Intercorso.
Il filo rosso che tiene unite tutte e tre le tematiche affrontate e deve essere uno solo: l'Islam non è Terrorismo Islamista, l'Islam non è Fondamentalismo Islamista.
Troppo spesso si cade, nel dibattito politico ed anche culturale, in questa eguaglianza assurda che non fa altro che intensificare lo scontro di civiltà e il fenomeno del terrorismo.
L'Islam è una religione ma allo stesso tempo, abbiamo visto, uno status di cittadinanza. Questo va tenuto bene in mente perché come per un occidentale una violazione dei diritti fondamentali è un atto lesivo della propria persona così per un islamico la violazione dei precetti coranici.
È compito di un giurista, quindi, mediare tra le civiltà, attuare la laicità simmetrica nello Stato che è l'unica via affinché si percorra insieme la via dell'integrazione. La integrazione presuppone non che si tolleri l'altro ma che si rispetti e per esserci rispetto c'è bisogno da una parte di reciproca conoscenza dall'altra di reciproca non lesione dei diritti. Non possiamo cancellare l'essere cittadino islamico di un musulmano. Dobbiamo però lavorare affinché l'essere cittadino dell<nowiki>'</nowiki>''Umma'' possa convivere con l'essere cittadino dello Stato e per fare questo bisogna concedere un minimo di diritti coranici agli islamici. Penso ad esempio a come sia oggi, più che mai, necessaria una intesa tra Islam e Repubblica Italiana che permetta, finalmente, un riconoscimento ufficiale alla Religione Islamica e tutto ciò che questo consegue (disciplina del matrimonio e di altri diritti personali islamici, disciplina dell'apertura delle mosche e della loro funzione, solo per far menzione di alcuni aspetti). È fondamentale che il Diritto prenda coscienza del fattore cultura islamico dei cittadini italiani di credo islamico. È fondamentale che il Diritto evolva e accolga tra le sue braccia anche questa "nuova minoranza culturale".
 
== Note ==
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== Bibliografia ==
 
I testi qui citati sono ispiratori della Lezione:
 
* Gianmaria Ajani - Barbara Pasa, DIRITTO COMPARATO. Casi e materiali, G. GIAPPICCHELLI EDITORE - TORINO, 2013 (per la parte riguardante il Diritto comparato)
* Mario Ricca, PANTHEON. Agenda della laicità interculturale, TORRI DEL VENTO EDIZIONI, 2013 (per la parte riguardante il Diritto ecclesiastico)
* Benedetto Conforti, DIRITTO INTERNAZIONALE. X edizione, EDITORIALE SCIENTIFICA, 2014 (per la parte riguardante il Diritto internazionale)
 
Il testo citato in nota è di:
 
* Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, Cambridge; London, Belknap Press, 2003, ISBN 0-674-01090-6.