Le Regioni e gli Enti Locali: differenze tra le versioni

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Le '''Regioni ''' sono, assieme ai [[w:Comune|comuni]], alle [[w:Province d'Italia|province]], alle [[w:città metropolitane|città metropolitane]] e allo [[w:stato|stato]] centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della [[w:Italia|Repubblica Italiana]].
 
Ogni regione è un [[w:ente territoriale|ente territoriale]] con propri [[w:statuti|statuti]], poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione della Repubblica italiana]], come stabilito dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._114 114|art. 114, II comma]] della [[w:carta costituzionale|carta costituzionale]].
Le '''Regioni ''' sono, assieme ai [[w:Comune|comuni]], alle [[w:Province d'Italia|province]], alle [[w:città metropolitane|città metropolitane]] e allo [[w:stato|stato]] centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della [[w:Italia|Repubblica Italiana]].
 
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._131 131|131]] Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno [[w:Regione autonoma a statuto speciale|statuto speciale di autonomia]] ed una di queste ([[w:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige/Südtirol]]), è costituita dalle uniche [[w:province italiane|province autonome]], dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano ([[w:Provincia autonoma di Trento|Trento]] e [[w:Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._116 116|art. 116]], come modificato nel 2001.
Ogni regione è un [[w:ente territoriale|ente territoriale]] con propri [[w:statuti|statuti]], poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione della Repubblica italiana]], come stabilito dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._114|art. 114, II comma]] della [[w:carta costituzionale|carta costituzionale]].
 
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._131|131]] Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno [[w:Regione autonoma a statuto speciale|statuto speciale di autonomia]] ed una di queste ([[w:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige/Südtirol]]), è costituita dalle uniche [[w:province italiane|province autonome]], dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano ([[w:Provincia autonoma di Trento|Trento]] e [[w:Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._116|art. 116]], come modificato nel 2001.
 
== Le regioni in Assemblea Costituente ==
Il 13 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana della seconda sottocommissione della [[w:Commissione per la Costituzione|Commissione per la Costituzione]], il presidente [[w:Mauro Gennari|Mauro Gennari]] legge il testo definitivo dell’articolodell<nowiki>'</nowiki>articolo 22: Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, [[w:Friuli|Friuli]], [[w:Venezia-Giulia|Venezia-Giulia]], Liguria, [[w:Lunezia|Emilia-Lunense]], [[w:Emilia|Emilia]] e [[w:Romagna|Romagna]], Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, [[w:Salento|Salento]], [[w:Lucania|Lucania]], Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, ma il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 recitava: Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: [[w:Piemonte|Piemonte]]; [[w:Valle d'Aosta|Valle d'Aosta]]; [[w:Lombardia|Lombardia]]; [[w:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige]]; [[w:Veneto|Veneto]]; [[w:Friuli-Venezia Giulia|Friuli-Venezia Giulia]]; [[w:Liguria|Liguria]]; [[w:Emilia-Romagna|Emilia-Romagna]]; [[w:Toscana|Toscana]]; [[w:Umbria|Umbria]]; [[w:Marche|Marche]]; [[w:Lazio|Lazio]]; Abruzzi-Molise; [[w:Campania|Campania]]; [[w:Puglia|Puglia]]; [[w:Basilicata|Basilicata]]; [[w:Calabria|Calabria]]; [[w:Sicilia|Sicilia]]; [[w:Sardegna|Sardegna]].
 
Quindi dalla bozza scompaiono il [[w:Salento|Salento]] e l'Emilia Lunense ([[w:Lunezia|Lunezia]]); la [[w:Lucania|Lucania]] viene rinominata [[w:Basilicata|Basilicata]]; il Friuli e la Venezia Giulia vengono accorpati, così come [[w:Abruzzo|Abruzzo]] e Molise. Solo nel 1963 il [[w:Molise|Molise]] otterrà l'[[w:autonomia|autonomia]].
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=== Regioni a statuto speciale ===
 
Cinque regioni sono dotate di uno statuto speciale approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._116 116|art. 116]] della Costituzione.
 
Lo statuto speciale garantisce un' ampia autonomia, soprattutto finanziaria. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte. Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento con le proprie risorse, mentre nelle regioni ordinarie le spese sono a carico dello stato centrale.
 
Di conseguenza la regione Trentino-Alto Adige (1.000.000 di abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della [[w:Regione del Veneto|Regione del Veneto]], con 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni autonome, come permesso dalla Costituzione.
 
 
Quattro regioni autonome furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1946 la [[w:Sicilia|Sicilia]], nel 1948 la [[Sardegna]], visiti i forti movimenti autonomistici, se non addirittura indipendentisti come in Sicilia, la [[w:Valle d'Aosta|Valle d'Aosta]] per proteggere la minoranza francofona, il [[Trentino-Alto Adige]], per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordodell<nowiki>'</nowiki>Accordo di Parigi.
 
Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale [[Friuli-Venezia Giulia]].
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== Organi ==
 
Gli organi della regione sono indicati dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._121 121|art. 121]] della Costituzione e sono:
* il [[w:consiglio regionale|consiglio regionale]];
* la [[w:giunta regionale|giunta regionale]];
* il [[w:presidente della giunta regionale|presidente della giunta regionale]].
 
La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezionel<nowiki>'</nowiki>elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
 
La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di ''parlamento regionale'' e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.
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=== Autonomia regolamentare ===
L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._117 117|art. 117]] della Costituzione, 6° comma.
 
La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.
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La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza 313/2003, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.
 
Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._117 117|art. 117]] comma 6 della Costituzione.
 
=== Autonomia amministrativa ===
L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._118 118|art. 118]] della Costituzione.
 
L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di [[w:principio di sussidiarietà|sussidiarietà]], [[w:principio di differenziazione|differenziazione]] ed [[w:principio di adeguatezza|adeguatezza]].
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Prima della modifica costituzionale ad opera della legge 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).
 
Inoltre
 
# lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa
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=== Autonomia finanziaria ===
L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._119 119|art. 119]] della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario).
 
La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
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La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti ''commissari del governo''. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
 
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._120 120|art. 120]] II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
 
L'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._126 126|art. 126]] stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal [[w:Consiglio dei ministri|Consiglio dei ministri]], previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
 
Passando poi alla legislazione regionale, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._127 127|art. 127]] della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
 
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._123 123|art. 123]] della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
 
=== Regionali ===
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art.127 Cost.).
 
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.