Negozio giuridico: differenze tra le versioni

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In diritto il concetto di '''negozio giuridico''' (o atto negoziale), come utilizzato dalla dottrina italiana, denota l'atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.
Sulla base dell'elaborazione dottrinale si è giunti a considerare il negozio, inteso come atto di autonomia negoziale, in senso duplice:
in senso soggettivo, quale atto espressivo della volontà del soggetto, ovvero quale manifestazione di volontà.
proprio il concetto di manifestazione di volontà ha suggerito ai commentatori la seconda accezione del concetto di atto di autonomia negoziale. Inteso in senso oggettivo, infatti, l'atto di autonomia negoziale assume il significato di dichiarazione di volontà.
Il negozio giuridico è una creazione concettuale elaborata dalla scuola giuridica tedesca del XIX secolo volta a regolare tutte le manifestazioni di volontà. Alla base di tale scelta vi era l’idealismol<nowiki>'</nowiki>idealismo tedesco con la centralità della volontà. In Italia, il codice del 1865 si ispirava al codice napoleonico del 1804, dove la categoria generale dell’agiredell<nowiki>'</nowiki>agire privato era il contratto. Nel nostro codice, pertanto, il negozio giuridico risulta non citato. Durante il fascismo, tuttavia, la dottrina italiana si allineò a quella tedesca e la nozione di accordo presente nell'articolo 1325 del Codice Civile andò a sovrapporsi a quella di manifestazione di volontà.
 
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