Il Parlamento italiano: differenze tra le versioni

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Connesse alla durata ci sono due nozioni:
* ''Prorogatio'': Le camere dopo lo scioglimento continuano ad esercitare la ordinaria amministrazione fino all'insediamento delle nuove.
* Proroga: In caso di stato di guerra le due camere possono restare in carica anche oltre i 5 anni.
 
==I presidenti delle camere==
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* Autonomia contabile: il Parlamento ha un proprio bilancio che si vale di dotazioni attinte dal bilancio dello Stato.
* Autodichia: potere di autorisolvere le controversie interne. Si inscrive nella [[capacità]] degli [[organi]] [[costituzionali]] di [[risolvere]], all'[[interno]] della [[propria]] [[amministrazione]], le [[controversie]] [[concernenti]] [[personale]] [[dipendente]], senza [[adire]] [[tribunali]] [[esterni]]. L’autodichiaL<nowiki>'</nowiki>autodichia designa un’areaun<nowiki>'</nowiki>area di attività delle Camere<ref>Dopo la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale la concezione “geografica” di tale sottrazione – fino ad allora comunemente riferita a tutto ciò che le fonti interne (regolamento parlamentare maggiore e atti da esso previsti) ritenessero di deferire agli organi interni – è in via di abbandono, avendo la sentenza ricordato (sia pure entro i limiti della modalità prescelta dalla Cassazione per investirla) che “negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno unito e Spagna, l’autodichial<nowiki>'</nowiki>autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista”. Sull’affermazioneSull<nowiki>'</nowiki>affermazione di un diverso modo di concepire l’autodichial<nowiki>'</nowiki>autodichia degli organi costituzionali, secondo una nozione funzionalista, vedi il seguente atto parlamentare: ((http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750053.pdf)).</ref> sottratte alla [[w:giurisdizione|giurisdizione]] della magistratura e di solito intesa unitamente all'[[autocrinia]]: per questo motivo, ne nascerebbero norme interne alle sole Camere, rimesse – in caso di contestazione – allo scrutinio di giudici domestici delle Camere stesse<ref>Sulla richiesta di sottoporlo quanto meno al ricorso per cassazione, contro la violazione di legge che gli atti amministrativi interni dovessero integrare, la Camera ed il Senato sono stati chiamati a valutare se costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto attivato dalla Corte di cassazione: v. http://www.maimonecommunication.com/news/2015/07/30/1181_camera-ultimi-giorni-di-lavoro-per-i-deputati-poi-si-chiude-per-35-giorni-fino-all-8-settembre/ .</ref>.
 
* Autodichia: potere di autorisolvere le controversie interne. Si inscrive nella [[capacità]] degli [[organi]] [[costituzionali]] di [[risolvere]], all'[[interno]] della [[propria]] [[amministrazione]], le [[controversie]] [[concernenti]] [[personale]] [[dipendente]], senza [[adire]] [[tribunali]] [[esterni]]. L’autodichia designa un’area di attività delle Camere<ref>Dopo la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale la concezione “geografica” di tale sottrazione – fino ad allora comunemente riferita a tutto ciò che le fonti interne (regolamento parlamentare maggiore e atti da esso previsti) ritenessero di deferire agli organi interni – è in via di abbandono, avendo la sentenza ricordato (sia pure entro i limiti della modalità prescelta dalla Cassazione per investirla) che “negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno unito e Spagna, l’autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista”. Sull’affermazione di un diverso modo di concepire l’autodichia degli organi costituzionali, secondo una nozione funzionalista, vedi il seguente atto parlamentare: ((http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750053.pdf)).</ref> sottratte alla [[w:giurisdizione|giurisdizione]] della magistratura e di solito intesa unitamente all'[[autocrinia]]: per questo motivo, ne nascerebbero norme interne alle sole Camere, rimesse – in caso di contestazione – allo scrutinio di giudici domestici delle Camere stesse<ref>Sulla richiesta di sottoporlo quanto meno al ricorso per cassazione, contro la violazione di legge che gli atti amministrativi interni dovessero integrare, la Camera ed il Senato sono stati chiamati a valutare se costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto attivato dalla Corte di cassazione: v. http://www.maimonecommunication.com/news/2015/07/30/1181_camera-ultimi-giorni-di-lavoro-per-i-deputati-poi-si-chiude-per-35-giorni-fino-all-8-settembre/ .</ref>.
 
* Autonomia normativa: ogni ramo del parlamento ha propri regolamenti.
I regolamenti sono citati dall'articolo 64 della Costituzione.
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Il regolamento e la forma di governo si influenzano a vicenda.
Nel 1972 il regolamento rispecchiava la centralità del Parlamento. Nel 1988 invece la centralità della maggioranza grazie alle limitazioni al voto segreto. Nel 1997-99 le «riforme Violante»<ref> Ma anche le corrispondenti del Senato, per le quali v. https://www.scribd.com/mobile/doc/270762750/Rules-of-Senate-after-1999. </ref> fanno ancora più rispecchiare la centralità del Governo.
 
==Note==