Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Il '''[[w:diritto d'autore|diritto d'autore]] italiano''', similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. Esso è disciplinato dalla [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html legge 22 aprile 1941, n. 633] e successive modificazioni. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla [[w:Convenzione_di_Berna_per_la_protezione_delle_opere_letterarie_e_artisticheConvenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche|Convenzione di Berna]]. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse [[w:Direttiva_comunitariaDirettiva comunitaria|disposizioni comunitarie]], oltre che in adeguamento al dettato della successiva [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione repubblicana]]. <br />
 
Il '''[[w:diritto d'autore|diritto d'autore]] italiano''', similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. Esso è disciplinato dalla [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html legge 22 aprile 1941, n. 633] e successive modificazioni. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla [[w:Convenzione_di_Berna_per_la_protezione_delle_opere_letterarie_e_artistiche|Convenzione di Berna]]. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse [[w:Direttiva_comunitaria|disposizioni comunitarie]], oltre che in adeguamento al dettato della successiva [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione repubblicana]]. <br />
 
 
== Opere tutelate ==
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Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.
 
 
A seguito del recepimento delle direttive [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:IT:HTML 96/9/CE] e [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:IT:HTML 91/250/EEC] inoltre, sono ora ricompresi nell'elenco:
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=== Diritto morale dell'autore ===
Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:
 
A) '''Il diritto d'inedito'''. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]].
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* L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di [[w:anonimo|opera anonima]] o [[w:pseudonimo|pseudonima]] l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
 
* L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
 
* Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
* Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
 
* Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
 
* Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.
 
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''Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.''
''Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni''.
Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione: Per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici, accademie che hanno promosso l'edizione nazionale.<ref> Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie pubblicate da esse.</ref>
Trascorso il ''regime speciale'' torna ad applicarsi in pieno la normativa ordinaria.
 
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== Libere utilizzazioni e ''fair use'' ==
L'art. 70 della legge sul diritto d'autore introduce in Italia il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento che «''sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera''»
 
La dottrina tradizionale aveva dato una lettura riduttiva delle ''utilizzazioni libere'', considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di ''[[w:fair use|fair use]]'', tipico del sistema a [[w:copyright|copyright]]. In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore pure per le opere utilizzate in attività didattiche, il dibattito sull'introduzione dell'istituto del ''fair use'' si è aperto anche in Italia, sulla falsariga del fair use statunitense e del [[w:fair dealing|fair dealing]] di [[w:Common law|Common law]]. Un primo risultato tangibile in questo senso può ravvisarsi nella recente modifica legislativa che consente la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, proprio per uso didattico o scientifico (art. 70, comma 1-bis).
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== Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore ==
Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autoredall<nowiki>'</nowiki>autore dell'opera, ma la cui esistenza è direttamente "connessa" appunto all’esercizioall<nowiki>'</nowiki>esercizio dei diritti d’autored<nowiki>'</nowiki>autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale.
Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all’incisioneall<nowiki>'</nowiki>incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissioneall<nowiki>'</nowiki>emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.
 
== Diritti relativi al ritratto ==
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* Ubertazzi (a cura di), ''Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza'' Cedam, Padova, 2007.
* Patron A., ''Il nuovo diritto d'autore, manuale teorico-pratico'', (ed. Simone, 2001).
 
*David Terracina ''La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi'' Giappichelli editore ISBN 88-348-631-9
 
 
==Note==
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* [[w:Edizione nazionale|Edizione nazionale]]
* [[w:Plagio (diritto)|Plagio]]
* [[w:Edizioni critiche o scientifiche (diritto d'autore)|Edizioni critiche o scientifiche ]]
* [[w:Fansub|Fansub]]
* [[w:Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore|Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore]]
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*[http://www.frontieredigitali.net/index.php/Diritti_e_permessi_d%E2%80%99autore Diritti e permessi d'autore] e [http://www.frontieredigitali.net/index.php/Il_diritto_d%E2%80%99autore,_riassunto_e_spunti]
*[http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/6-ii-a/index_it.htm Commissione europea]
 
 
[[Categoria:Diritto della proprietà intellettuale|Diritto d'autore]]