Il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti: differenze tra le versioni

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====La domanda di concordato====
 
L’impresaL<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi presenta ai propri creditori un piano contenente una proposta finalizzata al risanamento dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa e al soddisfacimento dei creditori. Il contenuto del piano, e quindi le concrete modalità operative di salvataggio, è lasciato alla libera determinazione dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa, la quale pertanto può discrezionalmente trovare la soluzione migliore.
 
La competenza a ricevere la domanda spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa. Il trasferimento della sede eventualmente intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
 
La domanda deve essere sottoscritta, nel caso di impresa individuale, dall’imprenditoredall<nowiki>'</nowiki>imprenditore o dal suo procuratore speciale; se l’imprenditorel<nowiki>'</nowiki>imprenditore è deceduto la domanda è sottoscritta dai suoi eredi. Nel caso di società, deve esserci la sottoscrizione dei legali rappresentanti (art. 161 u.c. L.Fall.).
 
Il piano può ad esempio prevedere:
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b) la gestione da parte di un assuntore;
c) la creazione di classi di creditori;
d) trattamenti differenziati dei tipi di creditori.
 
La domanda, in forma di ricorso, contiene innanzitutto il piano di concordato elaborato dall’impresadall<nowiki>'</nowiki>impresa.
In allegato, la domanda deve contenere:
a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
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Tutta la documentazione e il piano di concordato devono essere accompagnati dalla relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
 
Ricevuta la domanda, il Tribunale effettua un esame che si svolge in camera di consiglio alla presenza del Pubblico Ministero e dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi. In tale sede, il Tribunale valuta i presupposti e i documenti presentati con particolare attenzione all’eventualeall<nowiki>'</nowiki>eventuale suddivisione in classi dei creditori.
 
Ricevuta la domanda, il Tribunale effettua un esame che si svolge in camera di consiglio alla presenza del Pubblico Ministero e dell’impresa in crisi. In tale sede, il Tribunale valuta i presupposti e i documenti presentati con particolare attenzione all’eventuale suddivisione in classi dei creditori.
Il Tribunale può, in alternativa:
a) rigettare con decreto la domanda quando verifichi la mancanza dei presupposti o la mancanza della documentazione allegata alla domanda;
b) ammettere con decreto non soggetto a reclamo la procedura di concordato dichiarandone l’apertural<nowiki>'</nowiki>apertura.
Se la domanda viene accolta, il Tribunale:
- nomina il giudice delegato alla procedura di concordato;
- ordina la convocazione dei creditori entro un termine non superiore a 30 giorni per l’approvazionel<nowiki>'</nowiki>approvazione della proposta di concordato;
- stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale l’impresal<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi deve depositare la somma che si presume necessaria per le spese dell’interadell<nowiki>'</nowiki>intera procedura; iv) annota il decreto di ammissione sotto l’ultimal<nowiki>'</nowiki>ultima scrittura dei libri contabili.
Il decreto viene pubblicato mediante affissione all’alboall<nowiki>'</nowiki>albo del tribunale e comunicato in via telematica per l’iscrizionel<nowiki>'</nowiki>iscrizione al registro delle imprese competente.
 
====Il commissario giudiziale====
 
Dato che durante il concordato il debitore non perde la disponibilità dei propri beni, il commissario giudiziale ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l’attivitàl<nowiki>'</nowiki>attività svolta dal debitore, collaborando con quest’ultimoquest<nowiki>'</nowiki>ultimo nella gestione dell’attivitàdell<nowiki>'</nowiki>attività di impresa e nell’esecuzionenell<nowiki>'</nowiki>esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate.
Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell’esercizioNell<nowiki>'</nowiki>esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).
Di seguito elenchiamo le competenze e le attività del commissario nelle diverse fasi del concordato preventivo:
- Sulla base delle scritture contabili e dell’elencodell<nowiki>'</nowiki>elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l’avvenutal<nowiki>'</nowiki>avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l’espressionel<nowiki>'</nowiki>espressione di voto e l’entitàl<nowiki>'</nowiki>entità del credito vantato;
- In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- Vigilare sull’amministrazionesull<nowiki>'</nowiki>amministrazione dei beni verificando che l’imprenditorel<nowiki>'</nowiki>imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazionel<nowiki>'</nowiki>autorizzazione scritta del Giudice Delegato;
- Redigere l’inventariol<nowiki>'</nowiki>inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori.
- Verificare l’iscrizionel<nowiki>'</nowiki>iscrizione della causa a ruolo.
- Predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienzadell<nowiki>'</nowiki>udienza.
Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante [[reclamo]] ai sensi dell’artdell<nowiki>'</nowiki>art. 36 legge fallimentare.
 
====Tipi di Concordato====
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====La convocazione dei creditori====
 
Possono partecipare tutti i creditori chirografari (anche se non convocati), i coobbligati, i fideiussori dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi e gli obbligati in via di regresso. Sono invece esclusi i creditori privilegiati. I creditori possono farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Il Commissario Giudiziale controlla ed eventualmente integra l’elencol<nowiki>'</nowiki>elenco dei creditori chirografari, illustra la sua relazione e le proposte definitive dell’impresadell<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi.
Ciascun creditore può contestare sia la proposta di concordato sia i crediti concorrenti. Determinati crediti possono essere esclusi.
Successivamente si passa alla votazione. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di classi di creditori il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Ove uno o più classi di creditori abbiano espresso il loro dissenso, per l’approvazionel<nowiki>'</nowiki>approvazione del concordato è necessaria la maggioranza delle classi (per numero).
Delle votazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Giudice Delegato, dal Commissario Giudiziale e dal Cancelliere.
 
====Omologazione del concordato====
 
Il tribunale, accertato l'esito positivo della votazione, [[Omologazione|omologa]] il concordato; tale decisione è [[Appello|appellabile]].</br />
Nel caso in cui il concordato avvenga con cessione dei beni (''cessio bonorum'') del debitore, in sentenza vi è la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di tre o cinque creditori per assistere all’attivitàall<nowiki>'</nowiki>attività di liquidazione e determinarne le modalità.</br />
Il commissario giudiziale vigila sull'[[esecuzione]] del concordato.
 
====''Falcidia''====
 
Decorsi 20 giorni dalla chiusura del verbale, il Giudice Delegato verifica il raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazionel<nowiki>'</nowiki>approvazione. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte si apre il giudizio di omologazione.
Il Tribunale, una volta accertato il raggiungimento delle maggioranze richieste in sede di votazione dei creditori, fissa un’udienzaun<nowiki>'</nowiki>udienza in camera di consiglio.
L’impresaL<nowiki>'</nowiki>impresa, il Commissario Giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienzadell<nowiki>'</nowiki>udienza depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficiod<nowiki>'</nowiki>ufficio.
Almeno 10 giorni prima dell’udienzadell<nowiki>'</nowiki>udienza il Commissario Giudiziale deposita il proprio motivato parere.
Nel corso dell’udienzadell<nowiki>'</nowiki>udienza il Tribunale assume tutte le informazioni e le prove necessarie. Al termine, effettuate le opportune verifiche e contestata la sussistenza delle maggioranze, il Tribunale omologa con decreto motivato il concordato preventivo e provvede affinché questo venga comunicato all’impresaall<nowiki>'</nowiki>impresa in crisi e al Commissario Giudiziale il quale dovrà darne notizia ai creditori.
Infine, il decreto di omologazione viene pubblicato.
 
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====La riforma del concordato preventivo====
 
Il [[decreto legge]] n. 35 del [[2005]] (cd. decreto competitività), convertito in [[Legge]] n. 80 del [[14 maggio]] [[2005]], è entrato in vigore il [[17 marzo]] [[2005]], trovando applicazione per tutti i [[Procedimento|procedimenti]] pendenti e non ancora omologati a tale data.</br />
Il nuovo art. 160 della Legge fallimentare, così come riformulato dalla Legge n. 80 del 2005, ha introdotto nel nostro [[ordinamento]] una diversa concezione della procedura di concordato preventivo, eliminando quei requisiti di ''meritevolezza'' che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell’imprenditoredell<nowiki>'</nowiki>imprenditore "onesto ma sfortunato".
Una delle principali modifiche introdotte dalla riforma è l'abbandono della rigidità del principio della ''par condicio creditorum''. Ora i creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e le stesse possono ricevere un trattamento diverso.
 
 
[[Categoria:Diritto fallimentare|Concordato]]