Assicurazioni: differenze tra le versioni

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* '''Organizzazione dell’assicuratore come impresa di assicurazioni'''. È necessaria un'attività organizzata ed esercitata professionalmente.
 
L’attività assicurativa è sottoposta ad una particolare disciplina che prevede una serie di vincoli e controlli pubblici. Tale disciplina è raccolta in un testo unico (n°449\1959) che ha subito però grandi modificazioni dalla legislazione successiva.
 
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== Il contratto di assicurazione. ==
 
L’assicurazione è il contratto con cui l’'''assicuratore''', verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’'''assicurato''', entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro. Il codice ne richiama 2 tipi fondamentali: l’assicurazione contro i danni e l’assicurazione sulla vita.
 
L’assicurazione è un contratto aleatorio. Le parti sono l’'''assicuratore''' e il '''contraente'''. Il contraente è il soggetto che conclude il contratto. Va distinto dall’'''assicurato''' (che è il soggetto a cui si riferisce il rischio) e dal '''beneficiario''' (che è il soggetto avente diritto al pagamento dell’indennità quando il rischio si concreta). Le tre posizioni possono coincidere, ma anche dissociarsi. Il contratto si perfeziona con il consenso delle parti ma la sua efficacia resta sospesa finché il contraente non paga la prima rata di premio. L’assicurazione resta valida fino al 15° giorno successivo alla scadenza. Richiede forma scritta per la prova e si realizza sulla polizza.
 
== Assicurazioni contro i danni. ==
 
L’assicurato viene indennizzato del danno che subisce per il verificarsi di un sinistro, il quale rientri nel rischio assicurato. Ha una funzione provvidenziale (non può essere utilizzata come scommessa). Importanti 2 principi:
 
* '''Principio dell’interesse.''' Al momento in cui l’assicurazione ha inizio deve esistere un interesse dell’assicurato al valore che si assicura. In mancanza il contratto è nullo.
* '''Principio indennitario.''' L’indennità non può superare il danno effettivamente sofferto dall’assicurato per il sinistro (quindi danno emergente – NO lucro cessante).
 
==== Conseguenze del sinistro. ====
 
Per l’assicurato scattano 2 obblighi: Avvisare entro 3 giorni l’assicuratore e fare il possibile per evitare o diminuire il danno. Se viola questi obblighi per dolo perde diritto all’indennità, se li viola per colpa l’indennità è solo ridotta.
 
L’indennità ancora non è dovuta se il sinistro è stato causato da colpa o dolo, o da fatti eccezionali (terremoto, guerra…).
 
=== L’assicurazione della Responsabilità civile. ===
 
Fattispecie di assicurazione contro i danni che tiene indenne l’assicurato dagli esborsi necessari per risarcire terzi danneggiati per sua responsabilità. Generalmente la prestazione dell’assicuratore viene preventivamente delimitata con riferimento ad un tetto massimo (non essendo previsto un valore per l’oggetto assicurato). L’assicuratore non è tenuto a pagare se il danno è causato per dolo.
 
=== L’assicurazione della Responsabilità civile automobilistica. ===
 
===L’assicurazione della Responsabilità civile automobilistica.===
Ha l’obiettivo di proteggere i terzi danneggiati. Al contrario della generale resp. Civile il terzo danneggiato in questo caso ottiene risarcimento direttamente dall’assicuratore. Dal 1969 è stato istituito un fondo di garanzia che serve a risarcire le vittime di incidenti causati da veicoli ignoti o non assicurati.
 
== Assicurazione sulla vita. ==
 
Contratto attraverso il quale l’assicuratore si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Distinguiamo:
 
=== L’assicurazione per il caso di vita. ===
 
L’evento è che il soggetto assicurato raggiunga e superi una determinata età. Stabilite diverse varianti: o che l’assicuratore paghi una somma di denaro alla scadenza stabilita (capitale differito) o che paghi da una data prestabilita una rendita vitalizia (rendita vitalizia differita) o che paghi dalla conclusione del contratto ad una data fissata una rendita (rendita vitalizia immediata).
 
=== L’assicurazione per il caso di morte. ===
 
Al verificarsi della morte dell’assicurato ad un terzo beneficiario verrà pagata una rendita (sempre che sia sopravvissuto al assicurato).
 
All’assicurazione sulla vita non si applica il principio indennitario. Se si verificano cambiamenti di attività lavorativa o stile di vita dell’assicurato che aggravano notevolmente il rischio della sua morte, ne possono derivare una riduzione della somma assicurata o un elevamento dei premi. Salvo patto contrario l’assicuratore non è tenuto a pagare se l’assicurato si suicida prima che siano passati due anni dalla conclusione del contratto.
 
[[categoria:Diritto commerciale|Società]]