Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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La pià grande categoria degli atti volontarie e leciti è formata dai '''Negozi Giuridici''' i quali sono '''le manifestazioni di volontà rivolte a uno scopo pratico che consiste nella Costituzione, Modificazione o Estinzione di una Situazione Meritevole di Tutela secondo l'Ordinamento Giuridico'''.
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===== La Causa Illecita e il Negozio Illecito =====
 
Preventivamente va subito detto che esiste una Sostanziale differenza di effetti (e quindi di nozione) tra '''Negozio Illecito''' e '''Atto Illecito'''. Il Primo comporta la Nullità del Negozio Immorale (Illecito) e quindi non produce effetti tra le parti. Nel secondo Caso l'Atto Illecito invece produce effetti e sono quelli dell'Obbligo di Risarcimento anche se non voluto dalle parti.
Il Negozio è Illecito quando:
* E' Illecita la Causa.
* Quando le Parti sono Determinate a Concludere l'Accordo solo per un Motivo Illecito a Loro Comune (art. 1345 c.c.).
* E' Illecita la Condizione (art. 1354 c.c.).
* E' Illecito l'Oggetto (art. 1346 c.c.).
In tutte queste Ipotesi, per non Negare se stesso, l'Ordinamento non può che non prevedere la Nullità del Negozio.
Ma quando si ha Illecità in tutti questi casi ? Quando Essi siano Contrari a Norme Imperative, all'Ordine Pubblico o al Buon Costume (artt. 1343 e 1354 c.c.).
Le '''Norme Imperative''' sono quelle Norme che Esplicitamente o ''Virtualmente''' (cioè come Logica Conseguenza) prevedono la Sanzione di Nullità. Va detto che in questo Caso se la Norma va a Sanzionare solo una parte del Negozio non è detto che tutto il Negozio decada (si pensi alla Nullità solo di una Clausola del Contratto che comporta la decadenza solo di questa e non di tutto il Contratto).
L' '''Ordine Pubblico''' è un concetto meno definibile concretamente. Esso è volto a tutelare in sostanza i Postulati Essenziali dell'Ordinamento Giuridico che non per forza devono essere concretizzati in una norma giuridica ma che possono anche essere ricavati dal Sistema delle Disposizione Inderogabili del Codice e di altre Norme. Anche qui la Sanzione è la Nullità.
In ultimo abbiamo il '''Buon Costume''' che è anche esso molto simile ma questa volta è rivolta ad una sorta di Etica Pubblica. I Negozi ''Contra Bonos Mores'' sono Negozi contro ad una Moralità Esteriorizzata e resa Pubblica o presente nella Vita Sociale. Essa ha, in campo Pubblico, una Vasta Accezione che va oltre alla Sessualità (che è invece il campo esclusivo della Moralità in Ambito Penalistico). Possiamo dire che il Rapporto con la Moralità del Diritto è molto complesso dato proprio alla volatilità e al dato, potremmo dire, intrinsecamente storico-sociale dello stesso (ciò che è amorale oggi potrebbe non esserlo domani o viceversa) e inoltre non tutto ciò che è tendenzialmente amorale e contrario al Buon Costume non può essere un Uso proprio della Società ecco perchè oggi si tende a ricondurre il Buon Costume ad un Criterio Deontologico.
 
Anche il '''Motivo''' delle Parti, in questo caso, puo' determinare l'Illecità del Negozi. Negli Atti di Liberalità (Donazioni, Istituzione di Erde, Legato) sono Nulli quando Illecito è il motivo Determinante che sia ''Unico ed Espresso'' (artt. 788 e 626 c.c.). I Contratti in Genere sono nulli quando il Motivo Illecito si ''Unico e Comune'' a Entrambe le Parti (art. 1345 c.c.).
La Nullità del Contratto Comporta la Cessazione degli Effetti quindi la Parte (o le Parti) che già ha ottemperato (in tutto o in parte) alla Prestazione ha il Diritto alla '''''Restitutio in Integrum''''' fatta eccezione nel caso in cui anche il Comportamento di tale sia rivolto allo '''Scopo di Compiere una Offesa al Buon Costume'''. Ai sensi dell'articolo 2035 del Codice Civile infatti in questo caso non si potrà ripetere il Pagato proprio perchè ''in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis'' e quindi in vano si tenterebbe di aver restituito il ''pretium sceleris'' adducendo la Causa Illecita.
 
Un Caso Particolare di Illecità è il Caso dei '''Contratti in Frode alla Legge''' previsti dall'articolo 1344 del Codice Civile. In questi Casi Apparentemente si Rispetta un Comando Legislativo ma Sostanzialmente se ne Viola il Contenuto perchè si Persegue Intenzionalmente un Risultato che, anche se utilizzando diversi Mezzi Giuridici, Coincide nelle Conseguenze Pratiche con un Risultato Proibito.
Esso si Distingue dal Negozio Simulato perchè nella Sostanza il Secondo non è Voluto mentre la Nullità del Primo consiste proprio nel suo essere Realtà.
Per Esserci Frode alla Legge è Necessario:
# Che la Sua Vera Sostanza Coincida con un Divieto (come ad esempio l'Usura).
# Che ci sia un Elemento Intenzionale: Cioè che ci sia la Concreta Volontà della Frode in Senso Subiettivo cioè che si vuole seguire una via in sé Lecita per conseguire un Effetto Sostanzialmente Inammissibile.
Va tenuto sempre presente che però la Ricerca dell'Illecito ha il Limite Intrinseco al Sistema che le Parti hanno Massima Possibilità di Godere di cioà che la Legge gli Lascia.
Il Negozio in Frode alla Legge è Dichiarato Nullo dal Codice per Illecità della Causa (art. 1344 c.c.).
 
=== Gli Elementi Accidentali ===
 
Sono '''Elementi Accidentali''' del Negozio Giuridico: la Condizione, il Termine e il Modus o Onere.
La Loro esistenza si fonda sulla Sostanziale Libertà da parte dei Soggetti di poter inserire nel Contratto tutto ciò che vogliono basti che non sia contraria alle Norme Legali. In base a ciò si può differenziare tra '''Negozi Tipici''' in cui è la Legge a Fissarne il Contenuto, e '''Negozi Atipici''' dove sono le Parti a Strutturarlo (i Negozi Tipici si dicono anche '''Nominati''' perchè sono previsti dal Codice e quindi Legislativamente Normativizzati mentre gli Atipici sono anche detti '''Innominati''' perchè non sono previsti dal Codice nè Legislativamente Normativizzati). Per i Negozi Atipici la Lecità (cioè il non essere contrari a Norme Imparative, Ordine Pubblico e Buon Costume) non basta c'è bisogno anche che siano dall'Ordinamento Giuridico Stimati come Degni di Tutela (art. 1322 c.c.).
Gli Elementi Accidentali rientrano, come detto, in questo quadro è fungono da ''Autolimitazioni'' poste dalla Parti al Contratto Stesso e Rappresentano Clausole o Mdalità al Volere. Esistono dei Negozi Giuridici chimati '''''Actus Legitimi''''' o '''Negozi Giuridici Puri''' che non li ammettono. Essi sono Tipici nel Diritto Familiare (come il Matrimonio che non può essere sottoposto a Nessun Elemento Accidentale) mentre nel Diritto Patrimoniale sono limitati alla Accettazione e alla Rinunazia all'Eredità.
Altri Atti invece limitano l'apponibilità solo di uno degli Elementi Accidentali come ad esempio l'Istituzione di Erde ammette la Condizione ma non il Termine, la Cambiale il Termine Iniziale ma non la Condizione. Il ''Modus'' invece si applica solo ai Negozi di Liberalità (Istituzione di Erede, Legato, Donazione).
Il Nome '''Accidentale''' deriva dal Fatto che la loro Presenza può essere presente oppure mancare. Se essi sono stati però dedotti nel Negozio essi assumono piena rilevanza come Parte Integrante della Volontà e tale Parte è Integrante e Inscindibile cioè un Negozio Condizionato o a Termine è un Negozio Diverso dal Negozio Puro e Semplice è un Negozio la cui Efficacia Dipende in Concreto da una Circostanza Posteriore all'Atto.
 
==== La Condizione ====
 
La '''Condizione''' in base alla Definizione Legale, di cui all'articolo 1353 del Codice Civile, è una Limitazione Posta dalla Stessa Volontà ('''Condizione Volontaria''') agli Effetti del Negozio che si fanno Dipendere dal Verificarsi di un Evento Futuro e Incerto.
 
==== Il Termine ====