Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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La Lezione è in Realizzazione !!!
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In base al nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) anche i '''Documenti Informatici''' possono assolvere il Requisito della Forma Scritta. Le Scritture Private di cui all'articolo 1350, 1° comma, n. 1-12 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 21 comma bis del Codice dell'Amministrazione Digitale devono però essere sottoscritte a pena di nullità con Firma Elettronica Qualificata [la Firma Elettronica è l'Insieme dei dati in Fomra Elettornica, Allegati oppure Connessi Tramite Associazione Logica ad Altri Dati Elettronici, Utilizzati come Metodo di Identificazione Informatica, art. 1, lett. 1, D.Legs. n. 82/05. In questo caso la Firma Elettronica Qualificata è un Tipo Particolare di Firma Elettronica Avanzata (che è un insieme di Dati in Forma Elettornica Allegati oppure Connessi a un Documento Informatico che consentono l'Identificazione del Firmatario del Docume e Garantiscono la Connessione Univoca al Firmatario, creati con Mezzi sui quali il Firmatario può Conservare un Controllo Esclusivo, collegati ai Dati ai quali Detta Firma si riferisce in Modo da Consentire di Rilevare se i Dati stessi siano Stati Successivamente Modificati, art. 1, lett. q ''bis'', D.Lgs. n. 82/05) basata su un Certificazione Qualificata e realizzata mediante un Dispositivo Sicuro per la Creazione della Firma, art. 1, lett. r, D.Lgs. n. 82/05] o con Firma Digitale (anche essa un Tipo Particolare di Firma Elettornica Avanzata basta su una Certificazione Qualificata su un sistema di Chiavi Crittografiche, uan Pubblica e una Privata, Correlate tra loro, che consente al Titolare tramite la Chiave Privata e al Destinatario tramite la Chiave Pubblica, Rispettivamente, di Rendere Manifesta e di Verificare la Provenienza e l'Integrità di un Documento Informatico o di un Insieme di Documenti Informatici, art. 1, lett. s, D.Lgs. n. 82/05), per gli Atti all'articolo 1350, n. 13 del Codice Civile, il Requisito della Forma Scritta è Soddisfatto dalla Sottoscrizione con Firma Elettronica Avanzata. Inoltere la Firma Elettronica Avanzata, Qualificata o Digitale rispetta anche i Requisiti dell'articolo 2702 del Codice Civile per la Scrittura Private e vi è una Presunzione che la Firma sia Riconducibile al Titolare Salvo Sua Prova Contraria.
Anche le parti possono stabilere con un Atto Obbligatoriamente Scritto che nei loro futuri accordi sia prevista una Determinata Forma (Forma Volontaria) ed essa si presume come Requisito ''Ad Substantiam''.
Altre volte la Forma è Richiesta dalla Legge come Elmento di Prova '''''Ad Probationem'''''. Il Negozio anche senza la prova resta Valido (quindi è pienamente efficace tra le parti) ma non sarà possibile produrre come prova in giudizio i testimoni o la presunzione semplice ma dovrà presentare almeno un documento scritto anche posteriore che ne dimostri che la volontà sia stata manifestata. Sarà però possibile usare altre prove come la Confessione eil Giuramento Decisorio.
Altre volte la Forma è Richiesta dalla Legge come Elmento di Prova '''''Ad Probationem'''''.
Tutto questo che abbiamo appena detto ci permette di dire che il '''Silenzio''' in sé per sé non è una Manifestazione di Volontà atta a Costituire un Negozio lo può diventare se è stato precedentemente concordato tra le parti che esso vale come positivo o negativo. Nè può assumero senso anche in realzione ad un determinato contesto storico o sociale che ne fa assumere il senso di adesione di una parte alla volontà dell'altra.
 
==== La Causa ====
 
La '''Causa''' è la Funzione Economica del Negozio. In altre parole la Causa non è altro che la Giustificazione dell'Azione Umana che si esplica nel Contratto. Essa quindi è un Elemento Necessario per il Negozio stesso perchè senza una Causa il Negozio non Esiste. Il Codice si limita, oltre che a prevederla come un Elemento Essenziale del Negozio all'articolo 1325, nè impone all'articolo 1322 che essa sia lecità. Dal Combinato disposto si può comprendere che il nostro sistema legislativo si fonda sul concettto di Meritevolezza della Causa. Solo una Causa Meritevole di Tutela Giuridica ha Riconoscimento Giuridico.
Il Codice non ci dice cosa sia Concretamente la Causa e la stessa Dottrina è divisa.
Possiamo in sostanza dire che la Causa si fonda sulla Ragione stessa del Negozio. Il Negozio è ontologicamente collegato al bisogno di collaborazione tra uomini che si concretizza in esso attraverso una reciproca accettazione. Accettazione che chiaramente è collegata ad un Fine Pratico perseguito, anche con Interessi Propri delle Parti Differenti, dal Negozio Gesto. Ed è proprio in questo Fine Pratico che si concretizza la Causa. Tale Causa, potremmo dire anche Giustificazione Sociale della Collaborazione, deve ritrovarsi in ogni Negozio (anche unilaterale come il Testamento). Se già in ambito sociale si cerca questa Giustificazione ancora di più la si cerca in ambito Economico ecco perchè l'abbiamo definita come la Funzione Economica e potremmo dire Sociale del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità del Contratto/Negozio (ai sensi degli artt. 1325 e 1428 c.c.).
La Causa non va assolutamente confusa con il '''Motivo''' che è l'Impulso delle Singole Parti che le ha spinte all'accordo. Un esempio può chiarire il tutto. Prediamo il Negozio della Compravendita. La Causa della Compravendita è nullaltro che lo scambio di una cosa per un prezzo. Ebbene i Motivi dei singoli che ci sono dietro a questo scambio chiaramente vanno al di là della Causa (ad esempio una parte potrebbe volere la cosa per regalarla ad un'altra persona mentre l'altra parte la vuole vendere per poter avere i soldi con cui comparci un altro oggetto). Chiaramente i Motivi sono solitamente irrillevanti per il Diritto.
La Causa va inoltre tenuta distinta dall' '''Oggetto''' e anche qui l'esempio della Compravendita può chiarire infatti se l'Oggetto della Compravendita è Duplice (Cosa e Prezzo) la Causa è Unitaria cioè lo Scambio Cosa contra Prezzo.
La Causa va distinta anche dalla '''Volontà''' e questo sia nei Negozi Onerosi che Gratuiti infatti una Cosa è la Volontà di Attribuire un Bene altra lo Scopo di tale Attribuzione (idem nei Negozi di Liberalità, Donazione e Testamento, dove la Causa è l'esplicazione dello spritio liberale verso la persona beneficiaria ''animus donandi'' che è precedente, di solito, alla volontè e trova giustificazione in esso).
Esiste una Presunzione di Esistenza di Causa in presenza dell'Esistenza di una Volontà. Va detto inoltre che la Causa è il criterio principale con cui si Qualifica un Negozio. In Base alla Causa infatti si potrà comprendere se il Negozio rientra in un Tipo Negoziale Nominato o comunque la Disciplina da Applicargli.
Bisogna dire che nonostante la Causa sia une Elemento Essenziale esistono Negozi che sono Svincolati dalla Causa per Facilitarne la Circolazione dei Diritti. Essi sono i '''Negozi Astratti''' di cui un esempio Tipico è la Rappresentaza in cui un soggetto conferisce ad un altro una Procura che è svincolata dalla Causa per la quale la si conferisce.
Bisogna dire che la Causa non è del tutto asstente ma essa verrà a in rilievo solo successivamente e questo non pone in contraddizione il sistema che si regge proprio sulla presenza di Causa nei Negozio.
Solitamente la Astrattezza (Riconosciuta dalla Legge) è controbilanciata da un Requisito di Forma.
 
===== La Causa Illecita e il Negozio Illecito =====
 
 
 
=== Gli Elementi Accidentali ===