Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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La Regola Generale della Forma per i Negozi Giuridici è quella della '''Libertà di Forma'''. Alle volte però la Legge può prevedere una particolare Forma di Manifestazione per determinati Atti Giuridici o per Certi Effetti. In questo caso gli Atti sono detti '''Atti Solenni''' e la loro particolare Forma è prescritta al fine di far maggiormente richiamare l'attenzione di chi voglia attuare quei particolari Negozi per la loro importanza (ad esempio essa è prescritta per quasi tutti i Negozi Immobiliari, per il Testamento e per i più importanti Atti di Diritto Familiare).
Alle volte il Requisito di Forma può apparire '''Relativo''' perchè si riferisce solo ad un Particolare Oggetto (ad esempio per la Compravendita la Forma Scritta è richiesta solo per i Beni Immobili, la Procura e il Contratto Preliminare devono avere la stessa forma necessaria per la Validità dell'Atto che si ha, rispettivamente, il Potere o l'Obbligo di Compiere). Nei Negozi Solenni la forma è prescritta '''''Ad Substantiam''''' cioè essa è un Elemento Costitutivo del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità dell'Atto. L'articolo 1350 del Codice Civile pone il Requisito dell'Atto Scritto ''Ad Substantiam'' per una serie di Atti tra i quali la Compravendita di Beni Immobili, la Locazione di Beni Immobili per una Durata Ultranovennale, la Comunione, la Servitù o l'Usufrutto, la Società e la Divisione di Beni Immobili. Altre volte la Legge chiede l' '''Atto Pubblico''' (Donazione, Costituzione di Persone Giuridiche, di Società per Azioni, di S.r.l., per le Convenzioni Matrimoniali) o alcune Forme Particolari (per il Matrimonio, il Testamento, la Cambiale, e cosí via).
Se è richiesta l'Atto Scritto (Scrittura Privato o Atto Pubblico) ''Ad Substantiam'' tale Atto deve espressamente indicare la Volontà Negoziale e devono essere poti i Fini Specifici di Manifestare Tale Volontà.
 
La Documentazione deve contenere tutti gli Elementi che si Pretendono Essenziali per il Significato Concreto dell'Atto.
In base al nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) anche i '''Documenti Informatici''' possono assolvere il Requisito della Forma Scritta. Le Scritture Private di cui all'articolo 1350, 1° comma, n. 1-12 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 21 comma bis del Codice dell'Amministrazione Digitale devono però essere sottoscritte a pena di nullità con Firma Elettronica Qualificata [la Firma Elettronica è l'Insieme dei dati in Fomra Elettornica, Allegati oppure Connessi Tramite Associazione Logica ad Altri Dati Elettronici, Utilizzati come Metodo di Identificazione Informatica, art. 1, lett. 1, D.Legs. n. 82/05. In questo caso la Firma Elettronica Qualificata è un Tipo Particolare di Firma Elettronica Avanzata (che è un insieme di Dati in Forma Elettornica Allegati oppure Connessi a un Documento Informatico che consentono l'Identificazione del Firmatario del Docume e Garantiscono la Connessione Univoca al Firmatario, creati con Mezzi sui quali il Firmatario può Conservare un Controllo Esclusivo, collegati ai Dati ai quali Detta Firma si riferisce in Modo da Consentire di Rilevare se i Dati stessi siano Stati Successivamente Modificati, art. 1, lett. q ''bis'', D.Lgs. n. 82/05) basata su un Certificazione Qualificata e realizzata mediante un Dispositivo Sicuro per la Creazione della Firma, art. 1, lett. r, D.Lgs. n. 82/05] o con Firma Digitale (anche essa un Tipo Particolare di Firma Elettornica Avanzata basta su una Certificazione Qualificata su un sistema di Chiavi Crittografiche, uan Pubblica e una Privata, Correlate tra loro, che consente al Titolare tramite la Chiave Privata e al Destinatario tramite la Chiave Pubblica, Rispettivamente, di Rendere Manifesta e di Verificare la Provenienza e l'Integrità di un Documento Informatico o di un Insieme di Documenti Informatici, art. 1, lett. s, D.Lgs. n. 82/05), per gli Atti all'articolo 1350, n. 13 del Codice Civile, il Requisito della Forma Scritta è Soddisfatto dalla Sottoscrizione con Firma Elettronica Avanzata. Inoltere la Firma Elettronica Avanzata, Qualificata o Digitale rispetta anche i Requisiti dell'articolo 2702 del Codice Civile per la Scrittura Private e vi è una Presunzione che la Firma sia Riconducibile al Titolare Salvo Sua Prova Contraria.
Anche le parti possono stabilere con un Atto Obbligatoriamente Scritto che nei loro futuri accordi sia prevista una Determinata Forma (Forma Volontaria) ed essa si presume come Requisito ''Ad Substantiam''.
Altre volte la Forma è Richiesta dalla Legge come Elmento di Prova '''''Ad Probationem'''''.
 
==== La Causa ====