Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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==== La Forma ====
 
Se un Negozio Giuridico per produrre effetti deve essere Manifestato all'Esterno possiamo comprendere come la Forma, concepita in generale come il Modo di Manifestare proprio la Volontà Negoziale, sia un Elemento Essenziale dello Stesso.
La Volontà Negoziale si può, alle volte, Manifestare con la realizzazione stessa dello Scopo. Si parla in questo caso di '''Negozi di Attuazione''' o di '''Negozi di Volontà'''. Manca in questi casi un Atto volto a far conoscere la Volontà la quale si manifesta con l'attuazione stessa dello Scopo Negoziale, attuazione operata senza porre l'Autore dell'Atto in relazione con Altro Soggetto
Negli altri casi, che sono la maggioranza, la '''Manifestazione di Volontà''' può essere:
* '''Tacita:''' In questo caso la Manifestazione viene a esistere per Mezzo di Fatti Dimostrativi (''Facata Concludentia'') e cioè un Contegno che, secondo la Comune Valutazione, sarebbe Incompatibile con una Volontà Diversa da quella che si deduce dai Fatti Stessi. Il Significato deve, in ogni caso, essere Univoco e Non Equivoco. Nell'ambito di Attività, più propriamente, Commerciale si parla di un ''Comportamento Sociale Tipico'', al quale sono riconosciuti Effetti Preordinati o Recepiti dal Sistema.
* '''Espressa:''' In questo caso la Manifestazione è espressa con Parole, Scritti o Cenni che hanno lo Scopo Diretto della Dichiarazione. Oggi ha relativamente perso importanza la Tradizione Distinzione tra Froma Scritta e Orale dato che oggi vi è il '''Messaggio Elettronico''' che ha una Istantanea Rapidità e Memorizza il Contenuto con la possibilità di trasferirplo in un Supporto di Carta. Nei casi in cui la Dichiarazione per produrre i Proprio Effetti deve per forza essere ricevuta dal Destinatario si tratta dei casi di '''Dichiarazione Recettizia'''. Se invece no nè necessaria la recezione da parte del Destinatario ma basta la Semplice Estrinsecazione (Emissione) della Volontà si parla allora di '''Dichiarazione Non Recettizia'''.
La Regola Generale della Forma per i Negozi Giuridici è quella della '''Libertà di Forma'''. Alle volte però la Legge può prevedere una particolare Forma di Manifestazione per determinati Atti Giuridici o per Certi Effetti. In questo caso gli Atti sono detti '''Atti Solenni''' e la loro particolare Forma è prescritta al fine di far maggiormente richiamare l'attenzione di chi voglia attuare quei particolari Negozi per la loro importanza (ad esempio essa è prescritta per quasi tutti i Negozi Immobiliari, per il Testamento e per i più importanti Atti di Diritto Familiare).
Alle volte il Requisito di Forma può apparire '''Relativo''' perchè si riferisce solo ad un Particolare Oggetto (ad esempio per la Compravendita la Forma Scritta è richiesta solo per i Beni Immobili, la Procura e il Contratto Preliminare devono avere la stessa forma necessaria per la Validità dell'Atto che si ha, rispettivamente, il Potere o l'Obbligo di Compiere). Nei Negozi Solenni la forma è prescritta '''''Ad Substantiam''''' cioè essa è un Elemento Costitutivo del Negozio e la sua assenza comporta la Nullità dell'Atto. L'articolo 1350 del Codice Civile pone il Requisito dell'Atto Scritto ''Ad Substantiam'' per una serie di Atti tra i quali la Compravendita di Beni Immobili, la Locazione di Beni Immobili per una Durata Ultranovennale, la Comunione, la Servitù o l'Usufrutto, la Società e la Divisione di Beni Immobili. Altre volte la Legge chiede l' '''Atto Pubblico''' (Donazione, Costituzione di Persone Giuridiche, di Società per Azioni, di S.r.l., per le Convenzioni Matrimoniali) o alcune Forme Particolari (per il Matrimonio, il Testamento, la Cambiale, e cosí via).