Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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La '''Violenza''' che rileva come Vizio del Volere è la '''''Vis Compulsiva''''' o '''''Vis Animo Illata''''' cioè la '''Violenza Morale''' consiste nella Minaccia che induce a volere per Timore. In questo caso si forma una Volontè Non Libera e pertanto Difettosa. In presenza di alcuni Presupposti la Violenza è Causa di Annullabilità come Vizio del Volere. Innanzitutto non è rillevante il '''Timore Riverenzaile''' che una Persona incute ad un'altra per l'Età, Fama o Relazione Personale, anche se talvolta questo timore influenza la Determinazione della Volontà (art. 1437 c.c.). Per aversi Violenza ci vuole un Soggetto Attivo che eserciti la Minaccia a uno Scopo Preciso. La Minaccia deve essere di tale Gravità di far Temere per sé o per i propri Beni un Male Ingiusto e Notevole. Il Male Ingiusto è una Ingiustiza che solitamente si ritrova nel Mezzo scelto per la Minaccia (''Contra Ius'': Minaccia di Illecita Lesione). Non è tale la '''Minaccia di far Valere un Diritto''' la quale lo può diventare però se sia Diretta a conseguire Vantaggi Ingiusti ('''Ingiustiza nel Fine''': art. 1438 c.c.). Il Male Notevole è un male la cui Gravità è concepita dalla Legge in base ad un Duplice Criteri: il Primo è dato dal Danno Minacciato alle Cose o alle Persone (Elemento Oggettivo) e l'Altro dalla Valutazione che ne fa la Persona che subisce la Violenza (Elemento Soggettivo). Il Male Minacciato è Rillevante quando è Diretto contro la Persona che si vuole Costringere o contro i suoi Beni, oppure contro il Coniuge, in Ascendente o un Discendente e i loro Beni; con Tali Persone, infatti, si presume un Forte Vincolo di Affetto o di Interesse. Se la Violenza è Rivolta contro Altre Persone (ad es. un Collaterale), il Giudice valuterà le Circostanze del Caso (art. 1436 c.c.).
 
Il '''Dolo''' puo' essere ancora definito come le parole di Labeone ''Omnies Calliditas, Fallacia, ;achinatio ad Circumveniendum, Fallendum, Decipendum Alterum Adhibita''. Esso consiste in Raggiri e Artifizi adoperati per Ingannare una Persona e approfittare dell'Errore in cui è caduta per effetto del Dolo allo Scopo di farle compier un Negozio.
L'espressione Dolo è usata in senso specifico come Illecito Inganno. E' una Specie del Genere più ampio "Dolo" che è Qualificazione Subiettiva dell'Atto Illecito. Perchè ci sia Dolo c'è bisogno che una parte contraente o un terzo spinga il errore il ''Deceptus'' e ricavi da tale errore un Vantaggio noto al contraente avvantaggiato dal Dolo. Solo in questo caso esso è Annullabile. Si potrebbe chiedersi a cosa serva il Dolo se già è presente tra i Vizi del Volere l'Errore. La sua presenza risulta fondamentale perchè nel caso del Dolo l'Annullamento è sempre possibile, mentre nel Errore-Vizio c'è bisogno dei Requisiti di Essenzialità e di Riconoscibilità, e questo perchè vi è stato un raggiro ai danni di una parte e questo è giudicato più grave rispetto ad un Errore-Vizio che può essere dettato anche da spontaneità oltre che da provocazione. Questo spiega perchè si è portati, in Giurisprudenza, a ricondurre al Dolo anche fattispecie proprie dell'Errore-Vizio perchè è di più facile anullabilità e soprattutto consente alla parte lesa anche di ottenere il Risarcimento contro l'autore dell'Illecito Raggiro.
 
==== La Forma ====